BGer 8C_634/2013 | |||
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BGer 8C_634/2013 vom 14.01.2014 | |
{T 0/2}
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8C_634/2013
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Sentenza del 14 gennaio 2014 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente,
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Ursprung, Heine,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento | |
F.________, Italia,
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patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (indennità per menomazione dell'integrità, revisione),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 agosto 2013.
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Fatti: |
A. | |
A.a. Nel corso del 2000 a F.________, nato nel 1945, attivo tra il 1967 e il 1987 in qualità di saldatore presso la società X.________ AG, è stato diagnosticato un tumore pleurico benigno. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di malattia professionale.
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Mediante decisione del 25 novembre 2004 l'INSAI ha riconosciuto a F.________ una indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 12.5%. L'interessato non si è opposto a tale valutazione.
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Avendo l'INSAI con la medesima decisione, su questo punto confermata il 9 giugno 2006 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, rifiutato il versamento di altre prestazioni in contanti, F.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il quale, per pronuncia del 4 ottobre 2007, ha respinto il ricorso. Tale giudizio è stato confermato dal Tribunale federale il 14 ottobre 2008 (sentenza 8C_669/2007).
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A.b. Nel marzo 2011 e nel maggio 2012 F.________ ha chiesto un aumento dell'IMI facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto all'incremento della fibrosi nell'ambito dell'asbestosi pleurica.
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Esperiti gli accertamenti del caso, l'INSAI ha respinto la richiesta per provvedimento del 3 ottobre 2012, sostanzialmente confermato il 26 febbraio 2013 in seguito all'opposizione dell'interessato. A mente dell'assicuratore, non vi era una progressione delle placche pleuriche da asbesto.
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B. Postulando l'assegnazione di un'IMI pari almeno al 25%, l'assicurato, con l'assistenza dell'avv. Marco Cereghetti, si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, statuendo per giudice unico, ne ha respinto il gravame (pronuncia del 7 agosto 2013). Rilevato, dal punto di vista della funzione polmonare, un miglioramento della componente restrittiva in presenza di una sindrome ostruttiva leggera inva-riata, la Corte cantonale ha in sostanza ritenuto immutati gli esiti della malattia professionale.
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C. Sempre patrocinato dall'avv. Cereghetti, l'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, in via principale ripropone la richiesta di sede cantonale, mentre in via subordinata postula di rinviare la causa all'istanza precedente per complemento istruttorio.
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L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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2. Oggetto del contendere è sostanzialmente la quantificazione dell'IMI che il primo giudice, dopo avere negato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, a conferma della decisione su opposizione in lite, ha mantenuto al 12.5%.
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Erwägung 3 | |
3.1. L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio - o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6 cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica.
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Giusta l'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità è fissata in funzione della gravità della menomazione. Questa viene valutata sulla base degli accertamenti medici (DTF 115 V 147 consid. 1 pag. 147).
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3.2. Per l'art. 36 cpv. 4 OAINF si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.
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Giustamente la Corte cantonale ha rilevato che la revisione dell'IMI è di principio esclusa laddove un pregiudizio alla salute si sviluppa nel quadro della prognosi originaria. Per contro, l'indennità dev'essere nuovamente valutata quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 n. U 132 pag. 305, U 46/90, consid. 4b).
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4. Nel caso di specie, la precedente istanza ha ritenuto di non avere valide ragioni per scostarsi dagli apprezzamenti espressi dal medico fidu-ciario dell'INSAI, dott. I.________, il quale, facendo riferimento alla valutazione 16 maggio 2012 del dott. C.________, specialista FMH in medicina interna e malattie polmonari, ha in particolare rilevato che nonostante la percezione soggettiva di un lieve peggioramento della dispnea da sforzo, dal punto di vista della funzione polmonare si poteva evidenziare un miglioramento della componente restrittiva in presenza di una sindrome ostruttiva leggera invariata. A mente del dott. I.________, la valutazione del grado di menomazione dell'integrità rimaneva quindi invariata rispetto al passato (apprezzamento medico del 4 giugno 2012).
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Prendendo posizione su una successiva perizia 3 dicembre 2012 richiesta dall'assicurato e allestita dal dott. Q.________, capo del servizio di pneumologia dell'Ospedale Y.________, il dott. I.________ ha in seguito osservato, riferendosi al peggioramento dei risultati dell'ergospirometria riscontrato dal perito, che durante detto accertamento le riserve respiratorie non erano esaurite. Il medico dell'INSAI ha quindi ribadito che la situazione, relativamente alle limitazioni della funzione polmonare associate all'amianto, non si era sostanzialmente modificata rispetto a quella accertata al momento della valutazione originaria del grado di menomazione dell'integrità (apprezzamento medico del 16 gennaio 2013).
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Erwägung 5 | |
5.1. Anche il Tribunale federale non vede motivo per non aderire alle conclusioni del dott. I.________. A ciò nulla immutano gli ulteriori documenti sanitari presentati dall'insorgente a sostegno del gravame in sede cantonale (rapporto 25 marzo 2013 del dott. Q.________, referto ambulatoriale 29 aprile 2013 dell'Ospedale Z.________). In sostanza si deve concludere che nel caso concreto, l'asserito peggioramento delle condizioni di salute polmonare non è dimostrato con il necessario grado di prova della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti).
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5.2. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 14 gennaio 2014
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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