BGer 8C_82/2014 | |||
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BGer 8C_82/2014 vom 31.01.2014 | |
8C_82/2014 {T 0/2}
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Sentenza del 31 gennaio 2014 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento | |
M.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione,
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Ufficio delle prestazioni,
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Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione sociale cantonale,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 dicembre 2013.
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Visto: | |
il ricorso del 28 gennaio 2014 (timbro postale) contro il giudizio 5 dicembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione sociale contro le malattie (riduzione dei premi),
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considerando: | |
che come già ricordato in una precedente sentenza del 1° marzo 2013 (8C_159/2013) avente ugualmente per oggetto il tema di riduzione dei premi, una volta ancora va rammentato al ricorrente che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
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che nel caso concreto, come già in occasione della suddetta sentenza del 1° marzo 2013, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
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che infatti il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,
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che egli non cita alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza a contestare genericamente la pronuncia di primo grado e a ribadire che la sua situazione finanziaria non gli consentirebbe di pagare gli attuali premi di cassa malati,
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che pertanto, il presente gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che a titolo abbondanziale, giova una volta ancora ricordare al ricorrente come i beneficiari di rendite di vecchiaia abbiano diritto, datene le condizioni, a prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale (cfr. art. 4 segg. LPC),
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che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 31 gennaio 2014
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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