BGer 5D_190/2013 | |||
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BGer 5D_190/2013 vom 03.02.2014 | |
{T 0/2}
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5D_190/2013
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Sentenza del 3 febbraio 2014 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________S.p.A.,
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patrocinata dall'avv. Marcello Baggi,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 28 agosto 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
A.a. Con precetto esecutivo xxx del 12/14 novembre 2012 emanato dall'Ufficio esecuzione di Lugano, la ditta italiana B.________S.p.A. ha escusso la società A.________SA, con sede a Lugano, per il pagamento di fr. 15'088.85 oltre interessi - importo asseritamente dovuto quale controprestazione per la fornitura di merce. A fondamento della sua pretesa, la creditrice ha posto il decreto ingiuntivo yyy del Tribunale civile di Bologna (Italia), datato 26 giugno 2011.
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A.b. Preso atto dell'opposizione di A.________SA, in data 11 gennaio 2013 la creditrice ha inoltrato istanza di rigetto definitivo dell'opposizione avanti al Pretore del Distretto di Lugano, che l'ha accolta in data 31 maggio 2013.
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B. Adito da A.________SA con reclamo 13 giugno 2013, il Tribunale di appello del Cantone Ticino, Camera di esecuzione e fallimenti, ha respinto il gravame con la qui impugnata sentenza 28 agosto 2013.
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C. A.________SA (qui di seguito: ricorrente) ha indirizzato al Tribunale federale in data 9 ottobre 2013 un ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la citata sentenza del Tribunale di appello, chiedendone l'annullamento. Con decreto presidenziale 5 novembre 2013, al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.
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B.________S.p.A. (qui di seguito: opponente) e l'autorità precedente non sono state invitate a determinarsi nel merito.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).
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Nel presente caso, il valore di lite non raggiunge l'importo minimo menzionato; la ricorrente medesima non ravvisa questioni di diritto di importanza fondamentale. A ragione, dunque, essa ha inoltrato un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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1.2. Rivolto contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) ed è stato inoltrato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone soccombente, e che ha dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 LTF). In relazione ai requisiti menzionati, il gravame è pertanto in linea di massima ammissibile.
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1.3. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2). Preliminarmente, tuttavia, egli deve formulare conclusioni adeguate.
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1.4. Il ricorso al Tribunale federale - sia il ricorso in materia civile che il ricorso sussidiario in materia costituzionale - è un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF per il ricorso in materia civile, art. 117 e 107 cpv. 2 LTF per quello sussidiario in materia costituzionale). La parte ricorrente deve pertanto formulare conclusioni che permettano al Tribunale federale di modificare la decisione impugnata. Conclusioni volte alla condanna di una parte al versamento di un importo di denaro devono essere tassativamente cifrate (art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 235 consid. 2; da ultimo sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 139 III 24). Tale condizione è soddisfatta se le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto, seppure questo non sia esposto in modo esplicito (DTF 136 V 131 consid. 1.2; sentenza 4A_375/2012 citata, loc. cit.).
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Nel presente caso, con le sue conclusioni formali la ricorrente chiede unicamente l'annullamento della sentenza cantonale impugnata; dalla motivazione traspare tuttavia che essa intende implicitamente ottenere che l'istanza di rigetto della propria opposizione venga respinta.
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1.5. Il ricorso può pertanto essere esaminato nel merito.
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2. Premesso che il titolo posto alla base dell'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione è una decisione giudiziaria estera, il Tribunale di appello ha preliminarmente dichiarato applicabile al riconoscimento di detta decisione giudiziaria la Convenzione di Lugano nella sua versione del 30 ottobre 2007 (CLug; RS 0.275.12) e ha concluso che il decreto ingiuntivo italiano yyy del 26 giugno 2011 del Tribunale civile di Bologna, munito della dichiarazione di esecutività definitiva del 20 marzo 2012, soddisfaceva i requisiti posti all'art. 32 CLug. Il Tribunale di appello ha indi valutato i fatti che la ricorrente aveva allegato in prima istanza, giungendo tuttavia alla conclusione che tali fatti non dimostravano che essa si fosse validamente opposta al decreto ingiuntivo precitato. Così, il Tribunale di appello ha scartato la sua censura relativa alla notifica del decreto ingiuntivo al domicilio privato del presidente del suo consiglio d'amministrazione, nonché la censura, rivolta all'autorità giudiziaria italiana, di non aver rispettato la propria procedura civile, in particolare di non aver informato il debitore rispettivamente il suo patrocinatore degli errori commessi: in proposito, inquadrata la censura nel contesto di una presunta violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto (la Svizzera) e rammentato che tale esigenza è soddisfatta se l'ordine giuridico straniero offre alle parti garanzie di procedura paragonabili a quelle del sistema giudiziario svizzero (v. gli art. 29 e 30 Cost. e l'art. 6 CEDU), indipendentemente dal fatto che la parte se ne sia concretamente prevalsa, il Tribunale di appello ha constatato che la ricorrente non ha saputo provare che il Tribunale civile di Bologna avesse ricevuto la sua opposizione al decreto ingiuntivo. Dagli atti non è peraltro emerso che essa, attesa invano la ricevuta di ritorno, abbia posto in atto delle verifiche circa l'avvenuto recapito del suo plico postale. Il Tribunale di appello ne ha concluso che la ricorrente aveva avuto a disposizione i mezzi per esercitare il proprio diritto di essere sentita, ma che non li aveva utilizzati; inoltre, essa non aveva contestato eventuali irregolarità procedurali nei tempi e nei modi previsti dal diritto italiano, sicché tali presunte irregolarità non potevano più essere tenute in considerazione allo stadio dell'esecuzione. Comunque, ha concluso il Tribunale di appello, una violazione degli art. 164 o 647 del Codice di procedura civile (CPC) italiano avrebbe presupposto una notifica nulla del decreto ingiuntivo, oppure l'ignoranza dell'esistenza del medesimo da parte del debitore; ma nessuna delle fattispecie sarebbe data in concreto.
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3. La ricorrente lamenta un diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.) ed una violazione del proprio diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) da parte dell'autorità cantonale. Il diritto di essere sentito è di natura formale. La sua violazione implica l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Tale censura deve pertanto essere esaminata in primo luogo (DTF 137 I 195 consid. 2.2 con rinvio).
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3.1. Riferendosi ad entrambi i diritti costituzionali menzionati, la ricorrente lamenta che la Corte cantonale " si è rifiutata di statuire in merito alle censure sottoposte al suo giudizio " rispettivamente ha leso " il diritto ad un esame effettivo e serio delle sue puntuali doglianze e pretese ".
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3.2. Un'autorità commette un diniego formale di giustizia (la cui nozione, a suo tempo sviluppata con riferimento all'art. 4 della previgente Costituzione, deve essere considerata come compresa nell'art. 29 cpv. 1 Cost.) se, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non entra nel merito di un'azione che le è stata sottoposta nei termini e nelle forme prescritti (DTF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; sentenza 4A_39/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1). Già avanti all'autorità cantonale, la ricorrente aveva formulato un'unica richiesta, con la quale chiedeva semplicemente l'annullamento della decisione pretorile di rigetto della propria opposizione. Il Tribunale di appello è giunto alla conclusione opposta. È tuttavia ovvio che ciò non basta per sostanziare un diniego formale di giustizia: la decisione impugnata, al contrario, proprio perché ha respinto l'unica richiesta formulata dalla ricorrente, è prova concreta che l'autorità inferiore ha preso posizione in merito ad essa. Né costituisce diniego formale di giustizia il fatto che la decisione impugnata non accolga gli argomenti ricorsuali.
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3.3. Anche esaminata nell'ottica del diritto di essere sentita, e meglio del diritto di ottenere una decisione motivata (su tale esigenza v. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1), la censura ricorsuale non convince: come riassunto in precedenza (supra consid. 2), il Tribunale di appello ha dapprima ribadito i principi applicabili al rigetto definitivo dell'opposizione sollevata contro l'esecuzione forzata di una decisione estera, ed in seguito evaso le obiezioni sollevate dalla ricorrente. La motivazione è perfettamente comprensibile: che sia anche corretta, è questione di merito; esso sarà esaminato oltre (infra consid. 5).
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3.4. Ne discende che le censure di diniego formale di giustizia e violazione del diritto di essere sentito sono manifestamente prive di fondamento e vanno respinte.
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4. La ricorrente dice in primo luogo di voler " inquadrare e contestualizzare correttamente la fattispecie ". Lo fa, tuttavia, in modo squisitamente appellatorio, proponendo la propria lettura dei fatti senza nemmeno addurre l'arbitrio nell'accertamento dei fatti. Se le affermazioni in questione volevano valere censura contro l'accertamento dei fatti da parte del Tribunale di appello, tale censura va dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione. Altri passaggi ricorsuali, menzionati senza sistematica nel contesto di discussioni del diritto, nei quali la ricorrente pretende di discutere il diritto ma in realtà critica gli accertamenti di fatto del Tribunale di appello senza sollevare la relativa censura, non hanno miglior destino: è il caso delle osservazioni relative alla ricezione della ricevuta di ritorno dell'atto di opposizione da lei inoltrato al Tribunale civile di Bologna.
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Erwägung 5 | |
5.1. In diritto, per quanto è dato di capire dalla lettura di un memoriale ricorsuale prolisso, confuso e a tratti polemico, la ricorrente rimprovera per l'essenziale al giudice del rigetto di non aver considerato le pretese lacune del decreto ingiuntivo alla base del procedimento esecutivo: a suo dire, in violazione del diritto italiano applicabile il giudice italiano avrebbe omesso di segnalarle gli errori procedurali commessi e avrebbe a torto rinunciato a rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo. Tali omissioni avrebbero reso nullo ed inefficace il decreto medesimo. Contemporaneamente, le sarebbe stata preclusa la facoltà di esprimersi avanti al giudice italiano. Siffatta violazione del principio fondamentale del diritto di essere sentita costituirebbe una palese violazione dell'ordine pubblico svizzero. Pertanto, il decreto ingiuntivo non poteva essere riconosciuto in Svizzera ed ancor meno fungere da titolo per il rigetto della sua opposizione nella procedura esecutiva avviata nei suoi confronti.
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5.2. Il Tribunale di appello ha rammentato che un decreto ingiuntivo italiano munito della dichiarazione di esecutività (in particolare quella giusta l'art. 647 CPC italiano) costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug. Eccezioni devono fondarsi su uno dei motivi esposti agli art. 34 e 35 CLug; ad una decisione estera è in particolare rifiutato il riconoscimento ed il carattere esecutivo se è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto (art. 34 n. 1 CLug). Questi principi, ampiamente confermati dalla giurisprudenza (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1 e 4.2, in RTiD I-2011 pag. 783; 5A_611/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 2.1), non sono qui contestati.
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5.3. La ricorrente ammette, in fatto, di avere irritamente indirizzato la propria opposizione al decreto ingiuntivo direttamente al Tribunale civile di Bologna anziché all'ufficio giudiziario, ma ritiene che il giudice italiano avrebbe, in applicazione degli art. 164 e 647 del proprio codice di rito, dovuto segnalarle l'errore e rinnovare la notificazione. Non conformandosi a tale modo di procedere, non solo il giudizio sarebbe nullo, ma il giudice italiano le avrebbe anche, all'atto pratico, precluso la possibilità di esprimersi; visto che il diritto di essere sentito è " una pietra miliare " del diritto svizzero, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo in oggetto sarebbero manifestamente contrari all'ordine pubblico svizzero.
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A leggere con attenzione il ricorso, appare evidente che la ricorrente - sebbene si esprima in termini perentori ed altisonanti - discute liberamente le nozioni di diritto esposte sopra; una censura di arbitraria applicazione del diritto, anche sprovvista di esplicito rinvio all'art. 9 Cost., non è ravvisabile. Ciò facendo, essa disattende in maniera manifesta le esigenze di motivazione valide nel quadro del ricorso sussidiario in materia costituzionale e, più genericamente, applicabili a censure di carattere costituzionale (supra consid. 1.3; art. 117 e 106 cpv. 2 LTF).
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La censura è pertanto inammissibile.
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5.4. Peraltro, sia aggiunto, a titolo di completezza, quanto segue.
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5.4.1. La fattispecie qui discussa presenta molte similitudini con quella trattata nella sentenza 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 (citata supra al consid. 5.2). In quell'occasione, il Tribunale federale aveva accolto il ricorso di un creditore la cui domanda di riconoscimento e dichiarazione di esecutività di un decreto ingiuntivo italiano era stata respinta dal Tribunale di appello in virtù di un esame autonomo del diritto applicabile italiano, che lo aveva portato a concludere che l'opposizione al decreto ingiuntivo formulata dalla debitrice avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione (sentenza 4A_145/2010 citata, consid. 6 e 7). Non è chiaro cosa la ricorrente voglia dedurre a proprio favore dalla sentenza citata: qui come allora (loc. cit., consid. 7.2), la debitrice è stata posta in condizione di esercitare i propri diritti di difesa: sarebbe bastato che essa si conformasse alle forme previste dal diritto italiano ed inoltrasse la propria opposizione all'ufficio giudiziario invece che direttamente al Tribunale civile di Bologna. Semplicemente, essa sopporta ora le conseguenze dei propri errori procedurali.
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5.4.2. La ricorrente afferma perentoriamente che il giudice italiano avrebbe dovuto intimarle nuovamente il decreto ingiuntivo, in applicazione dell'art. 647 CPC italiano. A torto: basta una sommaria lettura del disposto di legge - riproposto nel testo del ricorso - per comprendere che l'obbligo di nuova notifica presuppone che risulti, rispettivamente appaia probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto; dottrina e giurisprudenza precisano che tale ignoranza deve essere stata causata dell'irregolarità della notifica ovvero per causa non imputabile alla parte intimata (Elena Zucconi Galli Fonseca, in Carpi/Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, 6a ed. 2009, n. 4 ad art. 647 CPC italiano). E ciò è escluso, come la ricorrente medesima ammette. È dunque sicuramente senza arbitrio che il Tribunale di appello ha concluso che una violazione degli art. 164 e 647 CPC italiano appariva inverosimile - conclusione che la ricorrente, peraltro, non critica conformemente ai dettami (supra consid. 1.3).
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5.4.3. Infine, sia rilevato che la ricorrente, quando afferma in termini assoluti e perentori che "la violazione delle regole civili italiane [...] rende nullo e quindi sprovvisto di efficacia alcuna il decreto ingiuntivo", non indica con la dovuta precisione il disposto giuridico sul quale essa fonda la propria affermazione: l'art. 164 CPC italiano, al quale essa genericamente si riferisce, riguarda unicamente la nullità conseguente a vizi della citazione, nel presente contesto di non evidente pertinenza. Comunque, questo disposto prevede conseguenze assai differenziate a seconda delle circostanze, e non semplicemente l'inefficacia del decreto ingiuntivo (Fabio Rota, in Carpi/Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, 6a ed. 2009, n. III e IV ad art. 164 CPC italiano). Anche a questo riguardo, il ricorso è insufficientemente motivato.
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5.4.4. Per il rimanente, le esternazioni della ricorrente sulla ricezione della ricevuta di ritorno relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo irritamente trasmessa al Tribunale civile di Bologna sono prive di pertinenza, e pertanto inammissibili. Sul rimprovero della Corte cantonale di non aver adito le vie ricorsuali che il codice di rito italiano le metteva a disposizione, la ricorrente è del tutto silente.
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6. Il ricorso è dunque manifestamente infondato e dev'essere respinto, nella limitata misura in cui si rivela ammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata ad esprimersi nel merito e non essendo dunque incorsa in spese della sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 febbraio 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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