BGer 1C_52/2014 | |||
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BGer 1C_52/2014 vom 05.02.2014 | |
{T 0/2}
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1C_52/2014
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Sentenza del 5 febbraio 2014 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ Ltd,
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patrocinata dall'avv. Maria Galliani,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Il 26 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone, per reati di riciclaggio e associazione per delinquere. Secondo l'autorità italiana, dalle indagini esperite riguardo al reimpiego di capitali di provenienza illecita, risulterebbero operazioni immobiliari effettuate per il tramite di C.________ SA, utilizzando denaro proveniente dalla criminalità organizzata operante in Russia. Ha quindi chiesto l'invio di documentazione relativa a precise operazioni bancarie sospette, tra le quali figura un versamento di USD 300'000.-- effettuato dalla A.________ Ltd in favore della C.________ SA.
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B. Il Ministero pubblico della Confederazione, dopo essere entrato nel merito della rogatoria e aver effettuato una cernita, con decisione di chiusura del 12 settembre 2013 l'ha accolta e ordinato la trasmissione all'autorità estera di svariata documentazione bancaria relativa a un conto intestato alla A.________ Ltd. Adita da questa società, con giudizio del 22 gennaio 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale ne ha respinto il ricorso.
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C. Avverso questa decisione A.________ Ltd presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di riformare la decisione di chiusura nel senso di rifiutare la trasmissione all'autorità rogante di determinati documenti.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell'art. 84 LTF. Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 139 IV 301 consid. 1 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_545/2013 dell'11 luglio 2013 consid. 1.1, destinata a pubblicazione in DTF 139 IV 294) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1).
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Erwägung 2 | |
2.1. La ricorrente, alla quale spetta spiegare perché la causa adempirebbe le citate condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3), sostiene che si sarebbe in presenza di un caso importante di violazione del principio della proporzionalità, segnatamente riguardo all'applicazione del cosiddetto principio dell'utilità potenziale (al riguardo vedi DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 126 II 258 consid. 9c pag. 264), asseritamente interpretato in maniera estremamente estensiva nella fattispecie. Fa valere in particolare che in concreto l'autorità estera avrebbe richiesto soltanto l'invio di determinata documentazione bancaria, segnatamente quella inerente al versamento litigioso avvenuto il 28 maggio 2008. L'ordinata trasmissione del formulario A, che indicava l'originario beneficiario economico del conto aperto il 26 ottobre 2004, poi annullato e sostituito in data 24 luglio 2007, nonché degli ordini di chiusura della rubrica Euro del 31 agosto seguente e della relazione bancaria del 19 novembre 2009, documenti non espressamente richiesti dall'autorità italiana e che non sarebbero potenzialmente utili per l'inchiesta estera, violerebbe il citato principio. Ne deduce che il Tribunale federale dovrebbe pertanto definire le modalità dell'applicazione di detto principio, asseritamente interpretato in maniera estremamente estensiva nella fattispecie.
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2.2. Ora, rilevato che le critiche ricorsuali manifestamente non reggerebbero in considerazione della vicinanza temporale dei documenti in questione e in particolare della loro modifica, in concreto l'istanza precedente non si è per nulla scostata dalla giurisprudenza costante riguardo all'applicazione del principio litigioso: nella decisione impugnata sono state compiutamente illustrate le condizioni di detto principio, con le quali la ricorrente peraltro non si confronta. Del resto, nella fattispecie la critica ricorsuale verte unicamente su una contestata valutazione delle prove. Non si è quindi manifestamente in presenza di un caso particolarmente importante.
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3. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 5 febbraio 2014
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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