BGer 6B_170/2014 | |||
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BGer 6B_170/2014 vom 13.02.2014 | |
{T 0/2}
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6B_170/2014
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Sentenza del 13 febbraio 2014 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Schneider, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 9 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con sentenza del 9 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 10 dicembre 2013 dal Procuratore pubblico, perché il rimedio giuridico non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP;
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che A.________ ha presentato ricorso al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale;
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
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che, oltre a non formulare specifiche domande di giudizio, il gravame in esame disattende completamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF;
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che infatti la ricorrente si dilunga nell'indicare le ragioni per cui a suo parere sarebbe abusivo il pignoramento dei suoi beni, ma non si confronta minimamente con il motivo formale posto a fondamento della decisione della CRP, segnatamente la carente (e alquanto confusa) motivazione del reclamo;
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che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF );
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che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso;
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 febbraio 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Schneider
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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