BGer 1B_80/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_80/2014 vom 03.03.2014 | |
{T 0/2}
| |
1B_80/2014
|
Sentenza del 3 marzo 2014 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
| |
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
| |
Cancelliere Crameri.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
| |
Oggetto
| |
procedimento penale, sequestro,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
| |
del Cantone Ticino.
|
Considerando: | |
che il 5 luglio 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha avviato un procedimento penale nei confronti di A.________ per titolo di reato di truffa per mestiere, falsità in documenti ripetuta e infrazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti;
| |
che l'indagata avrebbe indotto con astuzia i funzionari preposti a riconoscerle, allestendo e utilizzando documenti falsi, rendite d'invalidità per complessivi fr. 314'284.-- e per prestazioni complementari fr. 133'664.30;
| |
che l'11 luglio seguente il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato, tra l'altro, il sequestro dell'automobile dell'imputata e l'ha rinviata poi a giudizio dinanzi a una Corte delle assise criminali;
| |
che la reiezione di una richiesta di dissequestro della vettura è stata confermata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) il 22 giugno 2012, mentre un ricorso in materia penale presentato dall'accusata avverso detto giudizio è stato dichiarato inammissibile il 6 settembre 2012 dal Tribunale federale (causa 1B_447/2012);
| |
che un'ulteriore richiesta di dissequestro è stata respinta dal Presidente della Corte delle assise criminali con decisione del 27 agosto 2013, nella quale quest'ultimo ha ordinato la vendita dell'automobile, giudizio non impugnato dall'interessata;
| |
che con decisione del 1° ottobre 2013 il citato Presidente ha disposto la vendita dell'autovettura per l'importo di fr. 5'330.-- al miglior offerente;
| |
che contro questa decisione l'interessata è insorta dinanzi alla CRP, che con giudizio del 30 gennaio 2014 ha respinto il reclamo in quanto ricevibile;
| |
che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, chiedendo in sostanza la restituzione dell'automobile sequestrata;
| |
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
| |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
| |
che, come noto alla ricorrente (vedi causa 1B_447/2012 del 6 settembre 2012), il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
| |
che l'atto di ricorso in esame disattende interamente queste esigenze di motivazione, visto che la ricorrente non si confronta del tutto con le motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato;
| |
che la CRP ha stabilito che oggetto del litigio può essere soltanto l'aggiudicazione dell'automobile e il successivo sequestro della somma ricavata, ma non il principio della vendita dell'autovettura, decisa con giudizio del 27 agosto 2013 non contestato e quindi passato in giudicato;
| |
che la Corte cantonale ha precisato alla ricorrente che gli argomenti relativi all'asserita necessità dell'autoveicolo per motivi personali e professionali esulano pertanto dalla procedura di reclamo;
| |
che la ricorrente, limitandosi a riproporre, peraltro in maniera del tutto generica e pertanto inammissibile, la pretesa necessità di utilizzare l'auto, non si confronta minimamente con queste conclusioni, né tenta di censurare i motivi per i quali la CRP ha rifiutato di ritenere la proposta della ricorrente di acquistare l'autovettura per fr. 5'400.-- tardiva e viziata;
| |
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF;
| |
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
|
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
| |
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
| |
3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Presidente della Corte delle assise criminali.
| |
Losanna, 3 marzo 2014
| |
In nome della I Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Giudice unico: Eusebio
| |
Il Cancelliere: Crameri
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |