BGer 2C_1046/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 2C_1046/2013 vom 19.03.2014 | |
{T 0/2}
| |
2C_1046/2013
|
Sentenza del 19 marzo 2014 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
| |
Giudice federale Seiler, Giudice presidente,
| |
Cancelliera Ieronimo Perroud.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
| |
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
| |
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
| |
Oggetto
| |
Permesso di dimora,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
|
Il Giudice presidente della II Corte di diritto pubblico, |
considerando: | |
che con sentenza del 30 settembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso esperito da A.________ contro la risoluzione governativa del 28 novembre 2012 che confermava la decisione di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora emessa il 9 maggio 2012 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni nei suoi confronti;
| 1 |
che il 6 novembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno;
| 2 |
che con decreto 13 dicembre 2013 il ricorrente è stato invitato a versare entro il 20 gennaio 2014 un anticipo di fr. 2'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie;
| 3 |
che con scritto del 20 gennaio 2014 il ricorrente, facendo valere difficoltà finanziare, ha chiesto di potere effettuare il pagamento a rate;
| 4 |
che, con decreto del 22 gennaio 2014 all'interessato è stato impartito un termine suppletorio per provvedere al versamento del predetto anticipo spese in due rate, ossia per i primi fr. 1'000.-- entro il 14 febbraio 2014 e per i rimanenti fr. 1'000.-- entro il 7 marzo 2014, con l'avvertenza che in assenza di pagamento della totalità dell'anticipo spese entro l'ultimo giorno del termine fissato, cioè il 7 marzo 2014, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
| 5 |
che dagli atti in possesso di questa Corte, segnatamente dalla copia del bollettino di versamento utilizzato, emerge che la seconda rata è stata versata l'8 marzo 2014, quindi dopo la scadenza del termine accordato;
| 6 |
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);
| 7 |
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
| 8 |
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
| 9 |
pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
| |
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
| |
3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
| |
Losanna, 19 marzo 2014
| |
In nome della II Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Giudice presidente: Seiler
| |
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |