BGer 5A_160/2014 | |||
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BGer 5A_160/2014 vom 26.03.2014 | |
{T 0/2}
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5A_160/2014
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Sentenza del 26 marzo 2014 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
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opponente.
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Oggetto
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modifica di provvedimenti cautelari (divorzio),
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. A.________ e B.________ si sono sposati nel 1986. Dal matrimonio sono nate tre figlie: C.________, D.________ e E.________; quest'ultima è ancora minorenne.
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Numerosi provvedimenti hanno regolato l'assetto provvisionale nella procedura di divorzio che oppone le parti, segnatamente in merito alla custodia delle figlie ed al diritto di visita. Per quanto qui di interesse, con decreto cautelare 9 luglio 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha riconosciuto al padre un diritto di visita nei confronti della figlia E.________ da esercitarsi un fine settimana ogni 15 giorni (dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica alle ore 20.15) esclusivamente in Svizzera, " previa consegna di ogni documento di identità di E.________ da parte del padre alla madre ". Con decreto cautelare 18 aprile 2011 il medesimo Pretore ha esteso il diritto di visita paterno ad una serata infrasettimanale (il mercoledì dalle ore 17.30 fino alle ore 20.45), ribadendo la circoscrizione al territorio svizzero.
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B. Con sentenza 22 gennaio 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello presentato da A.________ avverso il decreto cautelare 18 aprile 2011 del Pretore.
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C. Con atto 25 febbraio 2014, intitolato " ricorso cautelare " e " ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF) ", A.________ chiede al Tribunale federale di dichiarare nulla la sentenza di appello 22 gennaio 2014, di statuire che il diritto di visita provvisionale può essere esercitato " anche fuori della Svizzera " ogni martedì sera dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina, un giovedì sera ogni 15 giorni dalle ore 16.30 fino al venerdì mattina, un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 fino al lunedì mattina, di ordinare l'audizione di E.________ e D.________ " personalmente da parte del giudice ", " di regolarizzare equamente tra i genitori le festività scolastiche pasquali, anche per il futuro ", di ordinare alla curatrice di E.________ " di non più ascoltare la minore e di sostituirsi al Pretore e di non partecipare più alle udienze a cui non può partecipare ", di definire " quale Codice di procedura civile debba essere applicato al decreto cautelare 18 aprile 2011 (...) e agli altri cautelari che e se seguiranno nel corso della procedura di divorzio ", nonché di constatare un diniego di giustizia per il suo "appello 19.08.2008, con integrazione 04.09.2008". Il ricorrente chiede pure di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Un'errata denominazione dell'impugnativa non nuoce al ricorrente se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 con rinvii; 133 I 300 consid. 1.2 con rinvii).
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La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 426 consid. 2.2) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura non pecuniaria (essendo unicamente litigiose le relazioni personali tra il padre e la figlia minorenne). Il gravame è stato inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF). Ne discende che il ricorso, inoltrato peraltro tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), soddisfa integralmente i requisiti formali posti per il ricorso in materia civile e può pertanto essere trattato come tale.
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1.2. Nella misura in cui il ricorrente rivolge critiche ai decreti cautelari del Pretore e non alla sentenza del Tribunale d'appello, unico oggetto della presente procedura, tali censure sono inammissibili già solo per questo motivo (art. 75 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. La sentenza di appello è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 133 III 393 consid. 5.1). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).
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Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_887/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.3).
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2.2. Nella misura in cui il ricorrente - avvocato di formazione - critica il giudizio querelato senza prevalersi della violazione di diritti costituzionali, il suo gravame (peraltro di difficile lettura ed inutilmente prolisso e ripetitivo) deve pertanto essere dichiarato a priori inammissibile. Ciò avviene, ad esempio, quando l'insorgente lamenta che la sentenza di appello sarebbe stata notificata "priva di motivazione di diritto scritta" in violazione degli art. 57 e 310 CPC, oppure quando sostiene che l'autorità inferiore sarebbe entrata nel merito malgrado la "litispendenza con il provvedimento 14 10 2010, del Tribunale di Como RG 1962/05" in violazione degli art. 59 CPC, 9 e 25 LDIP, avrebbe "aggiudicato altra cosa" in violazione dell'art. 58 cpv. 1 CPC ed avrebbe a torto confermato l'applicazione alla fattispecie del nuovo CPC e non del vecchio codice di procedura civile ticinese in violazione dell'art. 404 cpv. 1 CPC.
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2.3. Inoltre, le conclusioni mediante le quali il ricorrente chiede al Tribunale federale di estendere la frequenza e gli orari del diritto di visita provvisionale, di ordinare l'audizione di E.________ e D.________ "personalmente da parte del giudice", di disciplinare l'esercizio del diritto di visita durante le vacanze scolastiche pasquali, di ordinare alla curatrice di E.________ "di non più ascoltare la minore e di sostituirsi al Pretore e di non partecipare più alle udienze a cui non può partecipare", di definire quale codice di procedura civile debba essere applicato ai futuri decreti cautelari che saranno emanati nella procedura di divorzio e di constatare un diniego di giustizia per il suo "appello 19.08.2008, con integrazione 04.09.2008" sono prive di ogni e qualsiasi motivazione e, per la maggior parte, esulano dall'oggetto del litigio. Tali richieste di giudizio sfuggono pertanto ad un esame nel merito.
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3. Oggetto di disamina sarà perciò unicamente la questione dell'esercizio del diritto di visita provvisionale al di fuori dei confini svizzeri.
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3.1. Il Tribunale d'appello ha sottolineato (richiamandosi anche alla sentenza 5A_830/2010 del 30 marzo 2011 consid. 5.5) che per tutelare il bene di un figlio minorenne, e segnatamente per evitare una sottrazione da parte del genitore non affidatario, il giudice del divorzio può prendere le misure più idonee, compreso il divieto di lasciare la Svizzera e l'obbligo di depositare i documenti d'identità, senza che ciò leda la libertà personale e di movimento e l'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). L'autorità inferiore ha poi osservato che con il suo appello il padre non ha negato la sua insistenza nel rivendicare l'affidamento della figlia dinanzi alle autorità italiane e non ha preteso di avere oggi un'abitazione propria in Svizzera, e non si è quindi confrontato con la motivazione del Pretore secondo la quale "la situazione di fondato pericolo già diffusamente illustrata nel decreto del 9 luglio 2010 non può dirsi mutata".
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3.2. Il ricorrente contesta la decisione di vincolare l'esercizio del diritto di visita provvisionale al territorio svizzero. Contro di essa fa valere - oltre alla lesione di diritti non costituzionali (censure, come già spiegato, a priori inammissibili) - la violazione di norme di rango costituzionale, e più precisamente considera che la predetta decisione, "mancando di rispettare la vita familiare" e "il diritto alla libertà personale e di movimento", leda gli art. 8 cpv. 1 e 3, 9, 10 cpv. 2, 14, 24 cpv. 2 e 31 Cost. e gli art. 5 e 8 CEDU.
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Egli si limita però a criticare genericamente il giudizio dell'autorità inferiore (fondandosi anche in parte su circostanze ed avvenimenti che non emergono dalla sentenza di appello), richiamando una serie di disposizioni costituzionali e della CEDU senza tuttavia spiegare conformemente ai requisiti dell'art. 106 cpv. 2 LTF in che consista la loro violazione e senza in particolare censurare adeguatamente la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). L'arbitrio non è infatti ravvisabile nella mera possibilità che un'altra soluzione sembri eventualmente possibile o addirittura preferibile, occorre piuttosto che la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4). Ora, in concreto il ricorrente non fa che menzionare astrattamente l'arbitrio, ma non sostanzia l'insostenibilità, nel senso appena descritto, della decisione di vincolare l'esercizio del diritto di visita provvisionale al territorio svizzero.
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L'argomentazione ricorsuale non adempie le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e risulta quindi inammissibile.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa integralmente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, dato che il suo ricorso non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a determinarsi e non è pertanto incorsa in spese della sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 marzo 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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