BGer 6B_308/2014 | |||
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BGer 6B_308/2014 vom 11.04.2014 | |
{T 0/2}
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6B_308/2014
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Sentenza dell'11 aprile 2014 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Mathys, Presidente,
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Eusebio, Denys,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Stefano Peduzzi,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di abbandono (lesioni semplici, vie di fatto),
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Il 24 settembre 2013 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di B.________ per titolo di lesioni semplici subordinatamente vie di fatto, avviato a seguito dell'esposto penale di A.________. Il reclamo interposto contro lo stesso dalla querelante è stato respinto dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con sentenza del 24 febbraio 2014.
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2. Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP e del decreto di abbandono, nonché il rinvio della causa alla CRP, subordinatamente al PP, per procedere a un nuovo accertamento dei fatti e alla promozione dell'accusa nei confronti di B.________ per titolo di tentate lesioni gravi, subordinatamente di lesioni semplici o vie di fatto. Chiede inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura innanzi alla CRP e al Tribunale federale.
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3. La decisione contestata è stata pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza. Può dunque essere impugnata con un ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF, di modo che non v'è spazio per quello sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Le censure formulate dall'insorgente nel relativo contesto sono vagliate nell'ambito del ricorso in materia penale.
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4. | |
4.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, ossia quelle desumibili direttamente dal reato (v. art. 115 cpv. 1 CPP relativo alla nozione di danneggiato) fondate sul diritto civile e conseguentemente dedotte ordinariamente innanzi ai tribunali civili. Trattasi essenzialmente delle pretese in riparazione del danno e del torto morale ai sensi degli art. 41 segg. CO. Spetta di principio alla parte ricorrente dimostrare, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'adempimento delle condizioni poste alla legittimazione ricorsuale (DTF 138 IV 86 consid. 3). Atteso che non compete all'accusatore privato sostituirsi al Ministero pubblico o appagare un suo desiderio di rivalsa, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo, di modo che il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo se dalla motivazione risulta in maniera sufficientemente precisa che le citate condizioni sono realizzate, riservati i casi in cui, tenuto conto della natura del reato perseguito, ciò non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (DTF 138 IV 86 consid. 3, 186 consid. 1.4.1 e rinvii).
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4.2. Nel giustificare la legittimazione ricorsuale, l'insorgente adduce che "la decisione impugnata può influire sul giudizio della sua pretesa civile al risarcimento del danno materiale e morale subito, pretesa che essa farà valere in sede civile al termine del procedimento penale" (ricorso pag. 2). Con un'affermazione così vaga la ricorrente non ha illustrato con sufficiente precisione le pretese civili che intende far valere, a maggior ragione ove si consideri che dalla sentenza della CRP risulta come, a seguito degli accadimenti oggetto del procedimento, la ricorrente ha unicamente lamentato un dolore in sede frontale e riportato un ematoma a livello del labbro inferiore, senza ulteriori postumi. Ne segue che, difettando una motivazione soddisfacente al riguardo, non è possibile riconoscere all'insorgente la legittimazione per contestare nel merito la decisione impugnata. Le censure addotte al proposito, ovvero quelle di arbitrio e di accertamento inesatto dei fatti, sono pertanto d'acchito inammissibili.
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4.3. Secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato, che non è legittimato a ricorrere nel merito, può censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura.
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4.4. La ricorrente si prevale del suo diritto di essere sentita nella forma del diritto a una decisione motivata. Critica la CRP per aver evaso in poche righe il suo reclamo, omettendo di confrontarsi compiutamente con le sue argomentazioni. Rimprovera inoltre i giudici cantonali per aver respinto la sua istanza di gratuito patrocinio senza spiegare come una studentessa possa far fronte alle spese legali, né la ragione per la quale il reclamo appariva privo di qualsiasi possibilità di successo.
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La prima censura si rivela inammissibile in quanto strettamente connessa con il merito della decisione, che l'insorgente non è legittimata a contestare (v. consid. 4.2). La seconda sfugge a un esame di merito, perché impropriamente motivata alla luce degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. sulle esigenze di motivazione DTF 139 I 306 consid. 1.2 e rinvii). Infatti, dopo aver ricordato che l'accusatore privato deve motivare l'istanza di gratuito patrocinio e allegare i documenti attestanti la situazione di reddito e di sostanza, i suoi obblighi finanziari e il suo fabbisogno attuale, la CRP ha osservato che la ricorrente si è limitata ad affermare di essere studentessa, senza fornire alcuna prova relativa alla sua situazione finanziaria. È questa la motivazione (per nulla carente) con cui i giudici cantonali hanno respinto l'istanza e con cui l'insorgente omette di confrontarsi. Non pretende infatti che non sussista alcun obbligo di provare il proprio stato di indigenza e ancor meno che lo abbia rispettato.
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5. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese giudiziarie sono dunque poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 aprile 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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