BGer 9C_742/2013 | |||
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BGer 9C_742/2013 vom 06.05.2014 | |
{T 0/2}
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9C_742/2013
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Sentenza del 6 maggio 2014 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Kernen, Presidente,
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Pfiffner, Glanzmann,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Spagna,
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patrocinata dall'avv. José Nogueira Esmorís,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 28 agosto 2013.
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Considerando: | |
che per decisione del 2 maggio 2013 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha soppresso, con effetto al 1° luglio 2013, la rendita d'invalidità fino ad allora erogata ad A.________,
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che l'interessata ha deferito questo provvedimento al Tribunale amministrativo federale il quale, con decisione incidentale 14 giugno 2013, le ha assegnato un termine scadente il 12 luglio 2013 per versare un anticipo delle presunte spese giudiziarie di fr. 400.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie), avvertendola che in mancanza di pagamento entro tale termine il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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che poiché gli è stato accreditato solo un importo netto di fr. 386.-, il Tribunale amministrativo federale, mediante decisione incidentale del 16 luglio 2013, ha invitato l'assicurata a versare entro il 19 agosto 2013 il saldo di fr. 14.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie), con l'avvertenza che in caso di versamento solo parziale il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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che con la predetta decisione incidentale il giudice di prime cure ha altresì precisato che incombeva alla ricorrente tra le altre cose verificare la corretta e tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore scelto nonché assicurarsi che quest'ultimo segnalasse se del caso alla banca corrispondente estera che le spese e le commissioni sarebbero state a carico dell'ordinante,
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che entro il termine impartito al Tribunale amministrativo federale è stato accreditato l'importo di fr. 10.-,
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che di conseguenza il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato irricevibile, a causa del solo parziale pagamento dell'anticipo delle spese, il ricorso, rinunciando nel contempo a prelevare spese giudiziarie e restituendo pertanto l'importo ricevuto (pronuncia del 28 agosto 2013),
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che l'interessata ha presentato ricorso - lecitamente redatto in spagnolo benché ciò non comporti per la Corte giudicante l'obbligo di emanare la sentenza in una lingua diversa da quella della decisione impugnata (art. 54 LTF; cfr. ad esempio 9C_801/2013 del 14 novembre 2013) - al Tribunale federale al quale segnala di avere effettuato tempestivamente il pagamento integrale dell'anticipo spese presso la Corte di prime cure e chiede di conseguenza di rinviare gli atti all'istanza precedente affinché si pronunci sul merito della causa,
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che producendo tra l'altro - in maniera ammissibile, avendo la nuova documentazione prodotta assunto rilevanza giuridica in seguito alla pronuncia impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza ad esempio 9C_691/2008 del 23 settembre 2009 consid. 1) - copia dell'ordine di bonifico del 24 luglio 2013 l'insorgente evidenzia in particolare come anche da questo documento emerga l'avvenuto pagamento dell'importo (saldo) richiesto dalla Corte di prime cure al netto di eventuali spese,
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che a suo avviso, pertanto, se qualche decurtazione vi è stata, essa non le sarebbe di certo imputabile ma sarebbe da ricondurre a un errore dell'istituto bancario incaricato,
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che ciò non toglie però che l'importo fissato non è comunque, come invece avrebbe dovuto essere e come ha accertato in maniera vincolante il primo giudice (cfr. anche art. 97 cpv. 1 LTF), stato tempestivamente accreditato nella sua integralità al Tribunale amministrativo federale, il successivo versamento del saldo in data 30 settembre 2013 (dopo l'emanazione della pronuncia impugnata) essendo in ogni caso manifestamente tardivo,
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che, viste anche le chiare avvertenze formulate nella decisione incidentale del 16 luglio 2013, poco importa se la banca abbia commesso un errore che abbia impedito alla ricorrente di effettuare regolarmente l'anticipo delle spese richiesto, anche perché un simile errore le sarebbe comunque imputabile (cfr. sentenza 9C_343/2011 del 21 luglio 2011 con riferimenti),
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che pertanto, non avendo la ricorrente dato seguito, nel termine impartito, all'invito formulato il 16 luglio 2013, il fatto che il Tribunale amministrativo federale abbia dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di pagamento (integrale) dell'anticipo delle spese non è censurabile (cfr. per analogia anche la sentenza 9C_581/2008 del 27 gennaio 2009),
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che di conseguenza il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF,
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che viste le particolari circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Non vengono prelevate spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 6 maggio 2014
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kernen
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Il Cancelliere: Grisanti
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