BGer 1C_210/2014 | |||
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BGer 1C_210/2014 vom 08.05.2014 | |
{T 0/2}
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1C_210/2014
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Sentenza dell'8 maggio 2014 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2014 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che il 29 dicembre 2011 verso le ore 19.48, A.________ è stato fermato al volante di un'autovettura in territorio di Turate (Como, Italia) da una pattuglia di polizia, risultando positivo all'esame dell'alcolemia in due misurazioni con l'etilometro (1.49 e 1.44 g/l);
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che la decisione 9 gennaio 2012 del Prefetto della Provincia di Como di sospendere per la durata di 180 giorni l'efficacia sul territorio italiano della patente di guida dell'interessato è stata confermata il 15 giugno 2012 dal Giudice di pace di Como;
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che il 14 marzo 2013 il Tribunale ordinario di Como l'ha condannato per aver guidato in stato di ebrezza alcolica, decisione cresciuta in giudicato;
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che, per quanto qui interessa, con risoluzione 29 luglio 2013 la Sezione ticinese della circolazione ha ordinato il ritiro della patente per la durata di 24 mesi, poi ridotta a 18 dal Consiglio di Stato;
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che, adito dall'interessato, con sentenza del 10 marzo 2014 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso;
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che A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni di giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
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che il gravame dev'essere trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF;
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
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che inoltre quando, come nella fattispecie, è invocato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
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che l'atto di ricorso in esame disattende del tutto queste esigenze di motivazione, visto che il ricorrente non si confronta affatto con le motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato;
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che, d'altra parte, l'asserito accertamento arbitrario dei fatti relativo a un esame cheratinico del capello (Etg) effettuato nel 2013, volto ad accertare l'astinenza dal consumo di bevande alcoliche nel corso degli ultimi sei mesi, non ha manifestamente alcun influsso sulla guida in stato di ebrietà qualificata accertata il 29 dicembre 2011 e confermata con decisioni cresciute in giudicato;
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che il ricorrente neppure tenta di criticare la costante prassi secondo cui l'autorità amministrativa non può di massima scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, né egli critica la durata della revoca litigiosa, fondata sul fatto che già nel 2002 gli era stata revocata la licenza di circolazione per 16 mesi e a tempo indeterminato a scopo di sicurezza nel 2006, sempre per aver circolato in stato di ebrietà;
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che infine l'accenno, generico e quindi inammissibile, a pretese manchevolezze del suo patrocinatore d'ufficio nell'ambito del procedimento penale italiano, sarebbe comunque ininfluente, il suo agire essendogli imputabile ( art. 101 CO; cfr. DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3e);
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 8 maggio 2014
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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