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Informationen zum Dokument  BGer 1B_181/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_181/2014 vom 21.05.2014
 
{T 0/2}
 
1B_181/2014
 
 
Sentenza del 21 maggio 2014
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
 
Aemisegger, Eusebio,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Corte di appello e di revisione penale
 
del Cantone Ticino,
 
via della Pace 6, 6600 Locarno.
 
Oggetto
 
procedimento penale, diniego di giustizia,
 
ricorso contro il diniego di giustizia della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che nei confronti di A.________ è stato aperto un procedimento penale per vie di fatto, ingiuria, minaccia, coazione e disobbedienza a decisioni dell'autorità;
 
che con decisione del 27 marzo 2014 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto un'istanza probatoria dell'imputato, tendente a una nuova audizione testimoniale dei suoi figli minorenni;
 
che con sentenza 1B_138/2014 del 14 aprile 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, in assenza di un pregiudizio irreparabile, un ricorso presentato dall'interessato contro la citata decisione incidentale;
 
che l'11 maggio 2014 A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale adducendo che la CARP avrebbe dovuto udire i suoi figli e, conformemente a una sua istanza del 31 marzo 2014 asseritamente rimasta inevasa, rinviare il dibattimento celebrato il 14 aprile 2014, al quale egli non avrebbe pertanto partecipato;
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
 
che, come noto al ricorrente (causa 1B_138/2014, citata, consid. 1.3), le critiche di una pretesa "irregolarità processuale" mosse alla CARP per non aver annullato il diniego della Presidente di udire i figli, come pure la loro mancata audizione da parte della CARP prima del dibattimento sono manifestamente rivolte contro decisioni incidentali, contro le quali il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF: spetta di massima al ricorrente dimostrarne l'adempimento (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4 e 4.2);
 
che nella fattispecie, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non si è in presenza di un diniego o di una ritardata giustizia, poiché nulla gli impediva di ripresentare la sua istanza il giorno del dibattimento;
 
che, pertanto, il ricorso sarebbe ammissibile soltanto se le censurate omissioni potrebbero causare al ricorrente un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a), le condizioni della lett. b non essendo chiaramente date in concreto;
 
che, nell'ambito di procedimenti penali, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, ossia nel senso di un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito, segnatamente con il giudizio finale, permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1; 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4);
 
che un tale nocumento non è chiaramente dato in concreto, siccome il criticato rifiuto può essere contestato, se del caso, con un ricorso contro la decisione finale emanata dalla CARP, ritenuto che, come già spiegato al ricorrente, le audizioni litigiose possono, qualora siano ritenute necessarie, aver luogo anche in seguito (DTF 136 IV 92 consid. 4.1; 134 III 188 consid. 2.3; sentenza 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.3, in SJ 2013 I pag. 89);
 
che, in assenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile;
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 maggio 2014
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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