BGer 2C_449/2014 | |||
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BGer 2C_449/2014 vom 23.05.2014 | |
{T 0/2}
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2C_449/2014
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Sentenza del 23 maggio 2014 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio federale della migrazione,
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Quellenweg 6, 3003 Berna,
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opponente.
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Oggetto
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Rifiuto di approvare la proroga del permesso di dimora e ordine di partenza dalla Svizzera (restituzione dell'effetto sospensivo),
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ricorso contro la decisione emessa il 10 aprile 2014 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III.
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Fatti: | |
A. A.________, cittadina iraniana (1980), è entrata in Svizzera l'8 settembre 2010 ed è stata posta al beneficio di un permesso di dimora per studenti valido fino al 19 settembre 2011. Dopo avere beneficiato di due rinnovi, nell'ottobre 2011 e nel settembre 2012, l'interessata si è vista negare, il 25 novembre 2013, da parte dell'Ufficio federale della migrazione, l'approvazione ad un'ulteriore proroga della citata autorizzazione di soggiorno.
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B. Il 20 dicembre 2013 A.________ ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il quale con decisione incidentale del 10 aprile 2014 ha rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso.
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C. Contro quest'ultima pronuncia A.________ ha depositato l'8 maggio 2014 dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che il giudizio impugnato sia annullato e venga ripristinato l'effetto sospensivo al suo gravame del 20 dicembre 2013.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto: | |
1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
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Erwägung 2 | |
2.1. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione incidentale emanata dal Tribunale amministrativo federale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
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2.2. La determinazione della via di diritto aperta contro una decisione incidentale dipende da quella proponibile contro la decisione finale (principio dell'unità della procedura; vedasi DTF 133 III 645 consid. 2.2 e 2.3 pag. 647; 134 IV 138 consid. 3 pag. 144). Nel caso concreto il rifiuto di restituire l'effetto sospensivo è stato pronunciato in relazione con il rifiuto di approvare la proroga del permesso di dimora di cui beneficiava la ricorrente e l'ordine di partenza intimatole. Giusta l'art. 83 lett. c LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (cifra 2; cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189) e l'allontanamento dalla Svizzera (cifra 4).
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Nel caso specifico, la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. In applicazione dell'art. 83 lett. c LTF la via del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è quindi esclusa.
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2.3. Osservato poi che oggetto del contendere è una decisione del Tribunale amministrativo federale ne discende che, anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame sarebbe irricevibile (art. 113 LTF).
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Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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3. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.
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Losanna, 23 maggio 2014
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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