BGer 1B_7/2014 | |||
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BGer 1B_7/2014 vom 02.06.2014 | |
{T 0/2}
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1B_7/2014
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Sentenza del 2 giugno 2014 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
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ricorrente,
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contro
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Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
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Oggetto
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procedimento penale, sequestro,
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ricorso contro la decisione emanata il 4 dicembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Il 18 settembre 2012 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione affari penali e inchieste, ha avviato un procedimento penale amministrativo nei confronti di A.________, per presunta infrazione alle legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP; RS 642.21) e presunta truffa in materia fiscale ai sensi dell'art. 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA). La procedura s'inserisce nel quadro di un procedimento aperto il 20 febbraio 2012 dall'AFC nei confronti dell'imputato per violazione alla legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11) nell'ambito dell'amministrazione di un postribolo nel Cantone Ticino per il tramite di diverse società, succedutesi nella sua gestione.
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B. | |
C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata, di revocare i sequestri e di accertare che la prassi del TPF di esigere un anticipo delle spese nella procedura di reclamo DPA sarebbe illecita, subordinatamente di rinviare la causa all'istanza precedente per nuovo giudizio, in via ancora più subordinata, di riformare il dispositivo inerente alla tassa di giustizia.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto dal TPF.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
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1.2. La sentenza impugnata conferma il sequestro di beni immobili appartenenti al ricorrente. Si tratta di una decisione resa in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF e il gravame è ammissibile contro una decisione del TPF in materia di provvedimenti coercitivi (art. 79 LTF).
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1.3. Il ricorso, interposto entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, tenuto conto che nel Cantone Ticino l'Epifania è designata come giorno festivo (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli art. 46 cpv. 2 e 45 LTF; DTF 138 IV 186 consid. 1.1 e 1.2), è tempestivo.
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1.4. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF, che presuppone la partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, può essere riconosciuta soltanto ad A.________. Nella misura in cui egli fa valere asseriti pregiudizi di terzi, segnatamente di società e di ricorrenti, peraltro non meglio specificati e che non sono insorti dinanzi alla CRP, e chiede di riformare il dispositivo sulle spese, riducendo la tassa di giustizia e ponendola a carico "dei reclamanti in solido", il ricorso, come del resto precedentemente il reclamo, presentato unicamente in suo nome, è chiaramente inammissibile.
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1.5. La decisione impugnata concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP e, poiché non pone fine al procedimento penale (art. 90 seg. LTF), costituisce una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF, ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4; 133 IV 139 consid. 4; sentenze 1B_326/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2, destinata a pubblicazione e 1B_223/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.3.1, in: RtiD I-2011, pag. 117 segg.). Al riguardo il ricorrente, disattendendo l'obbligo di motivazione derivante dall'art. 42 LTF (DTF 139 I 306 consid. 1.2, 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4), si limita a rilevare che il contestato provvedimento gli impedirebbe un "uso pieno" delle proprietà, per cui neppure una decisione finale favorevole a lui e "alle società ricorrenti" potrebbe giovare. Si può nondimeno ritenere che, impedendo una vendita degli immobili posti sotto sequestro, la misura potrebbe causargli un pregiudizio irreparabile.
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1.6. La limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e le esigenze di motivazione richieste dell'art. 106 cpv. 2 LTF non sono applicabili nell'ambito dei ricorsi contro provvedimenti coercitivi ai sensi degli art. 196 segg. CPP (sentenza 1B_326/2013 citata, consid. 2.2; 137 IV 340 consid. 2.4, 122 consid. 2). Nella misura in cui il ricorso rispetta le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina pertanto liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per l'adozione di un sequestro.
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Erwägung 2 | |
2.1. Nel merito, il ricorrente fa valere, in maniera del tutto generica, un'asserita assenza di elementi sufficienti, oggettivi e concreti di un sospetto di reato.
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2.1.1. Il TPF, rilevato che secondo la sentenza del Tribunale federale 1S.5/2005 del 26 settembre 2005 i risparmi d'imposta possono essere oggetto di confisca (consid. 7; vedi inoltre sentenza 1B_785/2012 del 16 ottobre 2013 consid. 7), ha ricordato che nelle fasi iniziali dell'inchiesta non ci si deve mostrare troppo esigenti a proposito del sospetto di reato, essendo sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati all'imputato appaia verosimile. Quale semplice misura procedurale provvisoria, il sequestro non pregiudica inoltre la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, il TPF ha ritenuto, richiamando la DTF 124 IV 313 consid. 4, che pertanto non deve esaminare in maniera definitiva le questioni di fatto e di diritto.
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Dall'inchiesta emergerebbe un susseguirsi di società riconducibili al ricorrente e al suo "socio" B.________, oggetto di un procedimento parallelo (causa 1B_9/2014 decisa in data odierna), che si sarebbero avvicendate nella gestione del postribolo "C.________" di X.________, non contabilizzando e quindi non dichiarando al fisco l'integralità degli incassi effettuati sia per l'attività del bar sia per quella d'affittacamere. In seguito al ritrovamento di alcune cassette di sicurezza appartenenti agli indagati, sono stati reperiti certificati azionari relativi alle numerose società succedutesi nella gestione dell'esercizio pubblico, riconducibili agli inquisiti. Dallo schema riassuntivo prodotto dall'AFC dinanzi al TPF, risulta che sono state ritrovate 22 azioni di una determinata società e 50 di un'altra appartenenti al ricorrente (le altre 50 azioni di quest'ultima società appartenevano al citato indagato). Da diversi verbali di interrogatorio di D.________ emerge inoltre la qualità di azionisti sia del ricorrente sia dell'altro indagato, indicati come amministratori delle società che gestivano il postribolo.
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2.1.2. Il responsabile della gestione di C.________, sentito quale persona informata sui fatti, ha inoltre dichiarato che gli incassi venivano portati in ufficio da D.________, che li consegnava ai due indagati, i quali gli chiedevano di distruggere i documenti. Consegnava loro pure gli incassi delle camere. Ha precisato inoltre che determinate fatture venivano pagate "in nero", utilizzando denaro contante proveniente direttamente dalla cassa del bar. Il TPF ne ha dedotto che nella gestione del bar e delle camere veniva contabilizzata solo una parte della cifra d'affari conseguita: le società di gestione venivano utilizzate solo per un tempo determinato e poi svuotate di ogni attivo, costituendone in seguito altre, con un avvicendamento frenetico. La differenza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente conseguiti veniva poi versata agli azionisti, in primo luogo ai due indagati, sebbene finora l'AFC non sia ancora riuscita a stabilire esattamente su quali conti bancari pervenivano le somme sottratte al fisco. Le presunte infrazioni risulterebbero anche dalla dettagliata ricostruzione effettuata dall'autorità inquirente. Il TPF ne ha concluso che la condizione dell'esistenza di sufficienti indizi di reato è pertanto adempiuta.
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2.2. Il ricorrente definisce arbitraria tale tesi, rinviando, in maniera inammissibile, ai motivi addotti in una causa parallela. In tale misura il ricorso è irricevibile, visto che la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1; sentenza 6B_557/2010 del 9 marzo 2011 consid. 1.3).
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2.2.1. Ritiene poi manifestamente errato l'accertamento secondo cui le citate società sarebbero riconducibili a lui. Ammette che sono state rinvenute azioni di alcune società, ma non sarebbe dimostrato ch'egli ne fosse l'azionista, ancora meno quello maggioritario. Adduce inoltre, sempre in maniera del tutto generica, che dalla citata testimonianza sarebbe stata compiuta una mera estrapolazione a senso unico, senza sostanziare in maniera dettagliata gli indizi esposti. Aggiunge che l'autorità inquirente non avrebbe comprovato "con una previsione" l'effettiva fedefacenza di questa testimonianza.
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Con questi generici rilievi il ricorrente non dimostra affatto che l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero avvenuti in maniera insostenibile e quindi arbitraria (art. 105 cpv. 1 in relazione con l'art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 136 I 184 consid. 1.2; 135 II 145 consid. 8.1).
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2.2.2. Osservato rettamente che nelle fasi iniziali di un'inchiesta non occorre porre esigenze troppo severe al fondamento del sospetto, essendo sufficiente ch'esso appaia verosimile (DTF 124 IV 313 consid. 4), il ricorrente rileva che allo stadio attuale l'autorità inquirente avrebbe dovuto contestargli, con più precisione e dovizia di dettagli, le presunte infrazioni, considerando anche i fatti emersi durante la procedura di reclamo.
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Egli non indica tuttavia quali fatti renderebbero inverosimile l'esistenza dei citati sospetti, né tenta di contestare i presunti profitti illeciti indicati dall'autorità inquirente, rimprovero con il quale, in particolare con la dettagliata indicazione del meccanismo truffaldino adottato dagli indagati esposta dall'AFC nelle osservazioni dinanzi al TPF, neppure si confronta. Pure dalle dichiarazioni rilasciate dal teste E.________ emergono chiari e sufficienti indizi di reato e, contrariamente al vago assunto ricorsuale, dalle stesse non è stata effettuata alcuna estrapolazione a senso unico: esse rendono del tutto verosimile la tesi delle autorità inquirenti, i cui sospetti, con l'avanzare dell'inchiesta, dovranno viepiù essere confortati da ulteriori prove. Le critiche relative alla pretesa insufficienza di indizi di reato pertanto non reggono.
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Erwägung 3 | |
3.1. Il ricorrente adduce una violazione del principio di proporzionalità poiché, al suo dire, tutti i fondi sequestrati sarebbero stati sottostimati. Sottolinea come il TPF medesimo ha ritenuto una sostanziale differenza tra le stime ritenute dall'AFC e quelle da lui prodotte: di fronte a un presunto illecito calcolato limitatamente alle violazioni della LIP di fr. 2'105'000.--, il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a fr. 2'474'400.--. In siffatte circostanze il TPF non poteva rifiutare di far allestire, come da lui richiesto, una perizia giudiziaria.
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3.2. Nella decisione impugnata l'istanza precedente ha compiutamente illustrato, per ogni fondo posto sotto sequestro, sia le stime ritenute dall'Ufficio cantonale di stima sia quelle degli esperti di parte. Ha poi spiegato la rinuncia ad assumere il mezzo di prova proposto, ritenendolo non necessario, visto ch'esso non l'avrebbe condotta a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione anticipata delle prove, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio, non ravvisabile nella fattispecie (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
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Il ricorrente sostiene infatti a torto che il TPF non si sarebbe confrontato con i singoli parametri delle perizie già esperite. La decisione impugnata adempie inoltre chiaramente le esigenze di motivazione imposte dal diritto costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 134 I 83 consid. 4.1). Il TPF ha in effetti spiegato che l'autorità inquirente ha affidato il mandato di valutare le varie proprietà immobiliari poste sotto sequestro all'Ufficio cantonale di stima, che ha fra le sue mansioni principali l'allestimento di perizie immobiliari. Questo Ufficio ha precisato che le perizie sono eseguite al valore commerciale (venale) e attuale degli immobili esaminati elencando i criteri di valutazione generali utilizzati per determinarlo, ossia tenendo conto in particolare dell'importanza della località in cui sono ubicati, dello sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione, dei prezzi pagati per le compravendite pubbliche e private, del valore di reddito accertato sulla base dei contratti di locazione, del valore dei fabbricati in rapporto alle dimensioni e al genere della costruzione, come pure in relazione alle norme pianificatorie applicabili. Inoltre, per ogni immobile è poi stato esperito un sopralluogo. Per determinare il valore reale, il perito cantonale ha applicato il metodo tradizionale, consistente nella ponderazione tra il valore reale del fondo e il suo valore di reddito. Il TPF ne ha concluso che l'attendibilità e l'attualità di queste perizie non potevano pertanto essere messe in discussione.
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3.3. Nella misura in cui il ricorrente si diffonde sul valore della particella xxx, al suo dire sottostimata dal TPF, la critica è ininfluente, visto che quel fondo è stato dissequestrato ancora prima dell'emanazione della decisione impugnata. Certo, al riguardo egli adduce che una perizia esperita su quel fondo avrebbe notevolmente inficiato quella prodotta dall'Ufficio stime, per cui il TPF non poteva ignorare questo indizio. Ora, l'istanza precedente non l'ha affatto trascurato, ma ha spiegato perché, a ragione, non l'ha ritenuto rilevante. Adducendo che il TPF ha tutelato un sequestro per un importo superiore a quello dell'illecito profitto, il ricorrente parrebbe disconoscere che si tratta dell'ammontare presunto, che dovrà essere ancora determinato, diminuendolo o maggiorandolo, con l'avanzare dell'inchiesta.
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3.3.1. Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'istanza precedente ha esaminato compiutamente anche le perizie di parte prodotte dal ricorrente, commissionate a vari architetti, secondo le quali il valore totale dei fondi sarebbe ben superiore a quello ritenuto dal perito cantonale. Ha precisato che le critiche ricorsuali si concentravano in particolare sulla particella xxx, del valore di fr. 3'450'000.-- secondo l'Ufficio cantonale e di fr. 5'540'000.-- giusta la perizia fatta allestire dal ricorrente, fondo che, unitamente ad altri, è stato dissequestrato l'8 marzo 2013 dall'AFC. L'istanza precedente ha poi confrontato per ogni particella il valore ritenuto dall'Ufficio cantonale di stima con quello calcolato dagli architetti incaricati dal ricorrente, giungendo a valori complessivi di fr. 6'910'000.-- rispettivamente fr. 8'833'000.--, ossia a una differenza nominale di fr. 1'923'000.--. Ha accertato che i criteri di valutazione utilizzati dai differenti periti sono sostanzialmente gli stessi, mentre sono decisamente diversi i parametri applicati per la determinazione dei valori, indicandone dettagliatamente le differenze. Ha rilevato che sebbene le perizie siano state allestite seguendo criteri piuttosto simili, l'Ufficio di stima ha applicato parametri più prudenti sia rispetto al valore reale sia riguardo al calcolo del valore di reddito dei vari immobili.
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Ammessa la serietà e la fondatezza delle perizie prodotte dal ricorrente, ha considerato nondimeno più attendibili, per due motivi, i parametri prudenziali utilizzati dall'Ufficio di stima: da una parte, perché la realizzazione dei fondi sequestrati nell'ambito di un'asta pubblica potrebbe difficilmente aver luogo al loro valore effettivo, ossia a quello ottenibile nel quadro di una libera contrattazione tra privati, e dall'altra, perché per un determinato fondo non sarebbe possibile, nelle due ipotesi, ottenerne il pieno valore. Ciò poiché l'immobile è stato adibito per lungo tempo a ritrovo pubblico legato al mondo della prostituzione, per cui un suo possibile utilizzo per altre attività deve tener conto di ingenti spese di trasformazione e di ristrutturazione. Certo, il ricorrente critica questo apprezzamento, che è comunque fondato su motivi seri e oggettivi e non è pertanto insostenibile, neppure nel risultato, e quindi arbitrario (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii).
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3.3.2. Riguardo ai differenti valori dei fondi, il TPF ha ricordato che all'imputato viene contestato un presunto profitto illecito per complessivi fr. 2'105'000.--, mentre l'ammontare dei beni sequestrati, segnatamente di cinque fondi, ammonta a fr. 2'474'400.--. Ha nondimeno ritenuto rispettato il principio di proporzionalità, poiché l'AFC ha dissequestrato diversi immobili del ricorrente, man mano che, in seguito all'avanzare dell'inchiesta, l'importo del presunto credito fiscale veniva circoscritto con maggior precisione.
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Erwägung 4 | |
4.1. Il ricorrente critica la prassi del TPF, al suo dire non sorretta da una base legale sufficiente, di riscuotere un anticipo delle spese nella procedura di reclamo nell'ambito del DPA. Richiamando a torto la sentenza 1C_224/2012 del 6 settembre 2012 relativa a tutt'altra fattispecie, segnatamente alla questione di sapere chi deve sostenere i costi delle infrastrutture di una Commissione federale di stima (consid. 1.3), egli sostiene che occorrerebbe accertare che la detta prassi sarebbe illecita. La richiesta di versare un anticipo comporterebbe infatti un pregiudizio irreparabile.
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4.2. Per di più, mal si capisce quale interesse pratico e attuale ha il ricorrente a criticare per la prima volta dinanzi al Tribunale federale l'anticipo da lui già pagato, senza aver anticipatamente sottoposto la questione al TPF. Dagli atti di causa risulta che nel suo reclamo egli non ha criticato la prassi dell'istanza precedente, notoria e pubblicata sul suo sito Internet, secondo cui un eventuale mancato versamento dell'anticipo richiesto, semmai dopo la fissazione di un termine suppletorio, comporta l'inammissibilità del reclamo (decreto n. BV.2011.10 del 7 giugno 2011). Con decreto del 19 aprile 2013 il TPF aveva invitato il ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 1'500.-- entro il 2 maggio seguente. Con scritto del 23 aprile 2013 il legale del ricorrente, senza eccepire una qualsiasi critica a tale richiesta, ha chiesto di prorogare fino al 20 maggio seguente detto termine a causa dell'assenza del cliente: il 29 maggio 2013 il ricorrente ha poi versato la somma richiesta.
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Ora, l'art. 5 cpv. 3 Cost. impone alle parti di agire secondo il principio della buona fede, regola che si applica segnatamente anche ai diritti di procedura dedotti dall'art. 6 CEDU. La parte che si rende conto che una regola di procedura sarebbe stata disattesa a suo scapito, non può pertanto lasciare che il procedimento segua il suo corso senza reagire, allo scopo di riservarsi, come nella fattispecie, di far valere in seguito la nullità del giudizio impugnato. Siffatte manovre dilatorie non sono ammissibili. La parte che rinuncia volontariamente a far valere l'asserita violazione di una regola di procedura dinanzi a un giudice, che potrebbe sanarne le conseguenze, di massima non può più prevalersene dinanzi al Tribunale federale (DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 e rinvii). In concreto il ricorrente, patrocinato da un avvocato (cfr. DTF 138 I 49 consid. 8.3.2 in fine pag. 54), avrebbe dovuto sollevare già dinanzi al TPF le menzionate censure e non attendere l'esito a lui sfavorevole del reclamo per addurle. Dopo che egli ha versato l'anticipo richiesto, senza allegare la minima critica, non sussiste più alcun interesse pratico e attuale all'esame di questa censura, il Tribunale federale non dovendo esaminare questioni meramente teoriche (DTF 137 IV 87 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Ciò vale a maggior ragione ritenuto che il ricorrente sottolinea la possibilità di presentare altri reclami dinanzi al TPF, motivo per cui potrà ulteriormente sottoporgli dette censure. Questo, contrariamente all'assunto ricorsuale, ricordato che non spetta di massima al Tribunale federale esprimersi quale prima e ultima istanza su una questione litigiosa, non costituisce manifestamente un onere sproporzionato.
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4.3. Il ricorrente critica infine l'ammontare, al suo dire eccessivo, della tassa di giustizia.
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4.3.1. In tale ambito giova dapprima ricordare che il giudizio accessorio sulle spese e ripetibili contenuto in una decisione incidentale non è di massima suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Esso può fare l'oggetto di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente nel quadro di un ricorso contro la decisione incidentale sul punto principale, a condizione che tale rimedio giuridico sia proponibile giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF. In caso contrario, è possibile contestare la ripartizione delle spese e delle ripetibili solo nel ricorso rivolto contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 135 III 329 consid. 1.2 e 1.2.2). Come si è visto, contro la decisione incidentale di sequestro che può causare un pregiudizio irreparabile di massima un ricorso è ammissibile. In concreto, ciò che è decisivo, il ricorrente l'ha proposto non solo contro il giudizio accessorio sulle spese, bensì anche sul punto principale (DTF 138 III 94 consid. 2.3; 132 IV 63 consid. 5.3).
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4.3.2. Il ricorrente adduce un pregiudizio irreparabile riguardo all'accollamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.--. Richiamando la DTF 135 III 329 consid. 1.2.1, sostiene che l'istanza precedente potrebbe spiccare nei confronti suoi e di altri indagati precetti esecutivi relativamente agli importi scoperti. L'assunto è privo di fondamento. Egli parrebbe misconoscere infatti che il suo reclamo, a ragione come si è visto, è stato respinto. Il TPF ha rilevato che, secondo l'art. 25 cpv. 4 DPA, l'onere delle spese dev'essere determinato secondo l'art. 73 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71), che rinvia a sua volta al regolamento del 31 agosto 2010 del TPF sulle spese, sugli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RS 173.713.162; RSPPF). Quest'ultimo non contiene tuttavia indicazioni circa l'onere delle spese giudiziarie, motivo per cui l'istanza precedente applica per analogia l'art. 66 cpv. 1 LTF, secondo cui di regola le spese sono addossate alla parte soccombente.
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Il ricorrente non si confronta con questa conclusione, per cui su questo punto il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF). D'altra parte, ricordati i valori degli immobili sequestrati e il fatto che il ricorrente non fa valere che anche i ricavi degli affitti derivanti dagli stessi sarebbero sequestrati, la critica mossa all'ammontare delle spese chiaramente non regge. Del resto, rilevato che la tassa di giustizia, da fissare in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria, può variare da un minimo di fr. 1'000.-- a un massimo di fr. 100'000.-- (art. 5 e 7 RSPPF), le disquisizioni ricorsuali sul suo ammontare, visto il valore litigioso della vertenza, non dimostrano che l'importo richiesto, che si situa nel limite inferiore degli emolumenti, violerebbe il diritto federale (cfr. DTF 132 IV 63 consid. 5.4; sentenza 1B_104/2008 del 16 settembre 2008 consid. 4.5). L'istanza inferiore ha infatti dovuto analizzare compiutamente numerose perizie relative a diversi fondi, per cui la circostanza ch'essa ha esaminato tre ricorsi in parte analoghi (vedi cause 1B_8/2014 e 1B_9/2014 decise in data odierna), non è decisiva.
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5. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Losanna, 2 giugno 2014
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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