BGer 9C_329/2014 | |||
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BGer 9C_329/2014 vom 01.07.2014 | |
{T 0/2}
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9C_329/2014
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Sentenza del 1° luglio 2014 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Kernen, Presidente,
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Glanzmann, Parrino,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dallo Studio B.C. Consulenze / Rappresentanze, Bruno Cereghetti,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 marzo 2014.
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Fatti: |
A. | |
A.a. Il 1° settembre 2006 A.________, nato nel 1954, di formazione disegnatore del genio civile, ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando le conseguenze invalidanti di un infortunio militare avvenuto nel 1979. Con decisione del 15 maggio 2008 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) gli ha assegnato una rendita intera dal 1° settembre 2005 al 28 febbraio 2006.
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A.b. Il 7 febbraio 2011 A.________ ha formulato una nuova domanda di prestazioni a causa di cefalee posttraumatiche, apnee del sonno, cardiopatia ischemica e pangonartrosi destra. Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una valutazione medica pluridisciplinare a cura del B.________, l'UAI ha respinto la domanda per carenza d'invalidità di grado pensionabile (15%; decisione del 18 maggio 2012). Adito su ricorso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, d'intesa con le parti, ha stralciato la causa dai ruoli, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio, segnatamente in ambito cardiologico (decreto dell'11 settembre 2012).
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A.c. Dando seguito alle istruzioni del Tribunale cantonale, l'amministrazione ha affidato una perizia cardiologica alla dott.ssa C.________. Preso atto delle conclusioni della specialista che escludevano una limitazione della capacità lavorativa dal profilo cardiologico, l'UAI ha confermato il precedente provvedimento (decisione del 13 maggio 2013, preavvisata il 20 marzo 2013).
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B. L'assicurato si è nuovamente aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni al quale ha chiesto di annullare la decisione amministrativa e di assegnargli una rendita. Per pronuncia del 17 marzo 2014 la Corte cantonale ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'amministrazione.
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C. A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e la decisione amministrativa e di rinviare gli atti all'UAI per nuovo calcolo del grado d'invalidità e nuovo provvedimento. Dei motivi si dirà per quanto occora, nei considerandi.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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2. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità di ricorso ha già esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti cui è subordinato il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353; cfr. pure DTF 137 V 210; 135 V 46) e le regole da seguire in caso di nuova domanda di rendita (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg.; 117 V 198 consid. 3a).
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3. Preso atto delle conclusioni peritali del B.________ del 26 marzo 2012, integrate dal complemento cardiologico 7 marzo 2013 della dott.ssa C.________, e di quelle del Servizio medico regionale dell'AI, la Corte cantonale ha accertato che l'assicurato, dopo essere stato inabile al lavoro in misura completa dal 2 luglio 2009 e del 75% dal 20 ottobre 2009, dal giugno 2010 andava ritenuto abile al 50% nella propria attività e all'80% in attività adeguate. Nel riprendere le modalità - aggiornate - di calcolo già adottate in occasione della prima decisione del 15 maggio 2008 e a suo tempo non contestate dall'assicurato, la Corte ha in seguito avallato la decisione dell'UAI di stabilirne il reddito senza invalidità in fr. 49'308.- per l'anno 2008, rispettivamente in fr. 53'263.- per il 2010. Tale accertamento faceva seguito alla constatazione che l'assicurato, che aveva iniziato la propria attività di imprenditore edile indipendente nel 1999 per poi cessarla nel 2004 per motivi di salute, senza tale danno avrebbe continuato a svolgere detta professione. Gli importi considerati tenevano inoltre conto dei redditi conseguiti dall'interessato dal 1999 al 2003, come detto a suo tempo da lui non contestati, che sarebbero stati oltretutto ripresi (indirettamente) dall'assicurazione militare. La conferma della validità del calcolo derivava inoltre anche dall'estratto del conto individuale dell'assicurato. Durante tutta la sua carriera (dal 1972) egli non avrebbe mai, a eccezione di un anno, realizzato redditi superiori a fr. 40'000.-/45'000.-. Il giudice di prime cure non ha invece preso in considerazione il contratto con la D.________ SA (ora in liquidazione) e il relativo conteggio salariale del giugno 2009 facente stato di un reddito (al 50%) di fr. 4'850.- per tredici mensilità. Al reddito da valido di fr. 53'263.- la Corte cantonale ha poi contrapposto il reddito da invalido di fr. 45'451.-, ottenuto dopo avere dedotto dal dato statistico risultante dalla tabella TA1 (valore totale, uomini) dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica una deduzione del 20% per tenere conto del grado di incapacità lavorativa residua in attività adeguata e dell'8% per la possibilità di svolgere solo attività leggere. In questo modo il giudice cantonale ha confermato il grado d'invalidità del 15% stabilito dall'UAI.
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4. Il ricorrente contesta il calcolo dell'invalidità effettuato dalla Corte cantonale e in particolare censura l'accertamento del reddito da valido. In sintesi, rimprovera al giudice di prime cure di non avere preso in considerazione il salario risultante dal contratto siglato con la D.________ SA il 22 settembre 2008, ossia a una data - successiva alla prima decisione del 15 maggio 2008 dell'UAI - in cui egli era considerato dall'amministrazione pienamente abile al lavoro. Ora, dal contratto e dai conteggi salariali già agli atti da ottobre 2008 a giugno 2009 risulterebbe uno stipendio di fr. 4'850.- per tredici mensilità per un'attività al 50%. Il tasso di occupazione del 50% sarebbe stato stabilito non per motivi congiunturali, bensì in ragione del suo stato valetudinario. Di conseguenza, senza il danno alla salute egli avrebbe potuto conseguire un salario come quello indicato nel contratto, adattato al 100%. Il ricorrente ha chiesto inoltre l'audizione di E.________, presidente - dall'8 ottobre 2008 - del consiglio di amministrazione della fallita società.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto di redditi sono questioni di diritto liberamente riesaminabili (DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348; 128 V 29 consid. 1 pag. 30). Per contro, la determinazione - in applicazione delle predette regole - dei due redditi ipotetici di confronto costituisce un accertamento di fatto - solo difficilmente riesaminabile, nei limiti indicati al consid. 1 - se si basa su un apprezzamento concreto delle prove, mentre configura una questione di diritto se si orienta all'esperienza generale della vita (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).
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5.2. Decisivo per la determinazione del reddito da valido non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. È vero che di regola ci si basa sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, 9C_24/2009, consid. 3.2 con riferimenti). Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
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5.3. Nella fattispecie, la decisione della Corte cantonale di non prendere in considerazione il reddito pattuito con la D.________ SA non è contrario ai suesposti principi. È fatto notorio, perché si evince direttamente dal registro di commercio e in quanto tale non necessita né di allegazione né di prova (DTF 135 III 88), che la ditta in questione, iscritta il 26 marzo 2008 e oltretutto di forte impronta familiare - con l'insorgente che aveva ripreso la funzione di delegato con diritto di firma individuale dal figlio F.________ con effetto dall'8 ottobre 2008 e la seconda (ex) moglie iscritta in qualità di membro (senza diritto di firma) - è stata ben presto sciolta per fallimento l'8 settembre 2009 dalla Pretura. Già solo per questo motivo il giudice di prime cure poteva prescindere dal salario attestato dalla D.________ SA poiché il posto di lavoro dell'interessato non sarebbe sostanzialmente più esistito, per motivi estranei all'invalidità, al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2). Anche per questo motivo risulta vana la richiesta dell'insorgente di sentire il presidente del consiglio di amministrazione E.________. Domanda che oltretutto il ricorrente avrebbe potuto agevolmente presentare in sede cantonale e che ora si rivela pertanto inammissibile poiché nuova (sull'impossibilità di massima di addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova davanti al Tribunale federale cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). Inammissibili sono per il resto, siccome manifestamente tardivi e non sorretti da validi motivi di restituzione del termine (cfr. art. 50 LTF), il complemento ricorsuale del 14 giugno 2014 e l'allegata dichiarazione scritta - a fini processuali - di E.________.
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5.4. In tali circostanze non occorre (va) nemmeno chiarire oltre l'attendibilità degli accordi stipulati con D.________ SA, di cui si sarebbe finanche potuto dubitare, data la netta discrepanza tra i redditi incontestatamente accertati dalla Corte cantonale per la carriera professionale del ricorrente e quelli convenuti con la società. Senza dimenticare gli altri motivi di dubbio: la conduzione, almeno formalmente, in parte familiare della società, la brevità della sua esistenza e la forte similitudine tra le firme di chi ha sottoscritto il contratto di lavoro per la società e per il dipendente.
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5.5. Fatte queste considerazioni, la decisione del primo giudice di riprendere le modalità di calcolo del reddito senza invalidità adottate in occasione della decisione del 15 maggio 2008 e a suo tempo rimaste incontestate non scaturisce né da una valutazione contraria al diritto né - cosa che l'insorgente peraltro neppure sostiene - da un accertamento arbitrario delle prove. A titolo abbondanziale, anche volendo stabilire questo reddito sulla base dei dati statistici dell'ISS, il risultato non muterebbe sostanzialmente. Potendo presumere che senza il danno alla salute il ricorrente avrebbe continuato a lavorare nel settore edilizio - come ha del resto fatto sia in qualità di indipendente sia per D.________ SA dove, per sua asserzione, sarebbe stato assunto quale direttore lavori per cantieri [ricorso pag. 4]) - e ammettendo conoscenze professionali specializzate, il reddito da valido per il 2010 si attesterebbe a fr. 74'181.12, così composto: fr. 5'944.- (salario base statistico nel settore delle costruzioni: ISS 2010, TA1, categoria di esigenze 3, uomini, cifra 41) x 41.6 ore settimanali (orario usuale nel settore in quell'anno [cfr. La Vie économique, tabella B9.2]) : 40 ore settimanali (base oraria sulla quale si fonda il dato statistico) x 12 mesi. Orbene, neppure questo reddito - comunque già di per sé assai generoso se paragonato ai redditi effettivamente conseguiti tra il 1999 e il 2003 - raffrontato al reddito da invalido incontestato di fr. 45'451.- permetterebbe ancora, seppur di poco, di raggiungere la soglia d'invalidità del 40%.
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6. Ne segue che, per quanto ricevibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 1° luglio 2014
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kernen
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Il Cancelliere: Grisanti
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