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Informationen zum Dokument  BGer 6B_354/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_354/2014 vom 04.07.2014
 
{T 0/2}
 
6B_354/2014
 
 
Sentenza del 4 luglio 2014
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice unico,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Patrick Gianola,
 
istante,
 
contro
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
2.  Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
 
controparti.
 
Oggetto
 
Indennizzo e riparazione del torto morale,
 
istanza di indennità per ingiusto procedimento
 
dell'11 aprile 2014.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza 6B_419/2011 dell'11 aprile 2013, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A.________ e annullato la decisione emanata il 26 aprile 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). In breve, ha stabilito che al momento dell'emanazione della sentenza di prima istanza l'azione penale del reato contestato a A.________ era prescritta.
 
2. L'11 aprile 2014 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un'istanza di indennità per ingiusto procedimento, postulando il risarcimento delle spese legali, nonché la riparazione del danno economico e del torto morale per complessivi fr. 118'779.--, oltre interessi di mora al 5% dalla data dell'istanza.
 
Con scritto del 14 aprile 2014 l'istante ha chiesto al Tribunale federale la sospensione della procedura, in attesa della decisione della CARP, a cui aveva presentato la medesima istanza e che sarebbe verosimilmente l'autorità competente a statuire in merito.
 
Dopo un esplicito invito di questo Tribunale, il 12 giugno 2014 l'istante ha confermato la propria volontà di mantenere l'istanza pendente presso il Tribunale federale, ribadendo la richiesta di sospensione.
 
3. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF).
 
Esso può statuire soltanto nell'ambito delle procedure rette e disciplinate dalla LTF (sentenza 1C_104/2008 del 13 marzo 2008 consid. 1.2.2, in RtiD 2008 II pag. 160), ovvero della procedura ricorsuale (art. 72 segg. e 113 segg. LTF), di quella di revisione di decisioni delle corti penali del Tribunale penale federale (art. 119a LTF), di quella in sede di azione (art. 120 LTF), nonché di quella della revisione (art. 121 segg. LTF), rispettivamente interpretazione e rettifica (art. 129 LTF).
 
L'istanza in parola non si inserisce in alcuna delle menzionate procedure. Ne discende la manifesta incompetenza di questo Tribunale a statuire in merito quale giurisdizione unica.
 
4. L'istanza dev'essere dichiarata inammissibile in virtù dell'art. 30 cpv. 1 LTF secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
L'emanazione di questo giudizio rende caduca la domanda di sospensione della procedura. Essa avrebbe peraltro dovuto essere respinta, in quanto la futura decisione della CARP non avrebbe potuto influire sulla competenza di questo Tribunale a statuire sull'istanza (v. art. 6 PC unitamente all'art. 71 LTF).
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
 
1. L'istanza di indennità per ingiusto procedimento è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 luglio 2014
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Eusebio
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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