BGer 1B_233/2014 | |||
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BGer 1B_233/2014 vom 14.07.2014 | |
{T 0/2}
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1B_233/2014
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Sentenza del 14 luglio 2014 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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C.D.________ e D.D.________,
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Oggetto
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diritto d'essere sentito; decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la decisione emanata il 2 giugno 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. L'11 novembre 2013 i coniugi C.D.________ e D.D.________ hanno denunciato E.________, controparte nel contesto di una causa da loro promossa nel 2004 davanti alla Pretura di Lugano concernente l'esercizio di un diritto di superficie. Hanno querelato pure gli avvocati A.A.________ e B.A.________, legali di E.________ nella predetta causa, per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria, in relazione a considerazioni contenute nelle conclusioni scritte presentate dai legali di E.________.
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B. Con decisione del 17 dicembre 2013 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere, poiché il contestato influenzamento di un teste non costituirebbe un comportamento disonorevole, rispettivamente perché le allegazioni litigiose erano giustificate dall'art. 14 CP. Adita dai denuncianti, con giudizio del 2 giugno 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha parzialmente accolto il gravame e, ritenendo che i reati di diffamazione e di calunnia sarebbero adempiuti sotto il profilo oggettivo, ha annullato il decreto di non luogo a procedere e ritornato gli atti al PP, affinché, sentiti i querelati, ne esamini gli elementi soggettivi.
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C. Avverso questa decisione gli avvocati B.A.________ e A.A.________ presentano un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullarla e di confermare il decreto di non luogo a procedere. In via subordinata, postulano di riformarla parzialmente, nel senso che gli atti sono rinviati al PP senza ch'egli sia vincolato ai considerandi della sentenza impugnata.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
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1.2. La decisione impugnata costituisce una decisione resa in materia penale, ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Il ricorso in materia penale è di massima dato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF).
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1.3. Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b).
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1.4. La decisione impugnata non è finale (art. 90 LTF). I ricorrenti, rilevato che la CRP sotto il profilo oggettivo ha ritenuto che sarebbero adempiuti gli estremi dei reati di diffamazione e calunnia, adducono, in maniera del tutto generica, che si potrebbe pertanto essere in presenza di una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF.
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L'assunto chiaramente non regge, ricordato che la Corte cantonale ha rinviato gli atti al PP per la continuazione del procedimento riguardo all'accertamento degli elementi soggettivi dei citati reati. La causa verte pertanto sulla qualificazione giuridica di un unico comportamento, segnatamente sulle considerazioni contenute nelle citate conclusioni scritte. La sorte degli aspetti oggettivi dei menzionati reati, sui quali si è pronunciata la CRP, non è quindi indipendente da quella di quelli soggettivi che rimangono in causa (DTF 135 V 141 consid. 1.4.1 e rinvii; 133 IV 137 consid. 2.2; sentenza 1B_405/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 1.3, in RtiD II-2012 n. 38 pag. 182). Nella fattispecie, la seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF non entra manifestamente in considerazione.
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1.5. La criticata decisione, di rinvio, non pone fine alla vertenza e costituisce quindi una decisione incidentale impugnabile alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 137 V 314 consid. 1; sentenza 1B_405/2011, citata, consid. 1.3.1). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dai ricorrenti, a meno che non sia manifesto (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4).
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1.6. Al riguardo i ricorrenti si limitano ad addurre che il loro interrogatorio costituirebbe una misura gravissima e pregiudizievole per la loro reputazione quali avvocati. La crescita in giudicato di una decisione, che accerterebbe in maniera asseritamente erronea l'adempimento degli aspetti oggettivi dei citati reati, comporterebbe quindi un danno enorme alla loro vita professionale.
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1.6.1. Ora, secondo la sua giurisprudenza, nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1; 134 IV 43 consid. 2.1). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 137 V 314 consid. 2.1 e rinvii).
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Neppure i pregiudizi analoghi a quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale, possono essere impugnati immediatamente, poiché i danni che ne derivano, come quelli addotti dai ricorrenti relativi alla loro reputazione, non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4.2; 133 IV 288 consid. 3.1 e 3.2, 139 consid. 4 pag. 141; sentenze 1B_45/2014 del 5 maggio 2014 consid. 3.2.1, 1B_28/2014 del 23 gennaio 2014 consid. 1.3.2). Le critiche ricorsuali, in quanto influiscano sul contenuto della decisione finale, potranno se del caso essere proposte mediante ricorso contro la stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
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1.6.2. Contrariamente all'assunto ricorsuale, in concreto non sono chiaramente adempiute neppure le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. b, ritenuto che, come rilevato dai ricorrenti, le indagini che dovrà esperire il PP si limitano in sostanza alla loro audizione. In tale ambito essi potranno avvalersi compiutamente del loro diritto di essere sentiti, sulla cui pretesa lesione è incentrato il gravame. Per di più, in materia penale l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è di massima inapplicabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.3; sentenza 1B_45/2014, citata, consid. 3.2.2).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorso, inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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2.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e, per conoscenza, al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 luglio 2014
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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