BGer 5A_116/2014 | |||
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BGer 5A_116/2014 vom 16.07.2014 | |
{T 0/2}
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5A_116/2014
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Sentenza del 16 luglio 2014 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Herrmann,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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patrocinati dall'avv. Xenia Peran,
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ricorrenti,
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contro
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1. Autorità regionale di protezione 8,
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sede di Lugano-Est, strada di Pregassona 33,
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casella postale 129, 6963 Pregassona,
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2. C.________.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2013 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
A.a. A.A.________ e la moglie B.A.________ sono stati interdetti ai sensi del vecchio art. 370 CC in data 19 aprile 2007, in particolare per problemi legati alla gestione dei loro mezzi economici. A loro favore, in data 18 maggio 2007 l'allora Commissione tutoria regionale 8 (ora Autorità regionale di protezione 8) ha istituito una tutela (ora curatela generale), designando C.________ quale tutrice (ora curatrice). A più riprese i succitati hanno chiesto la revoca della misura tutelare, senza successo. Un'ulteriore istanza è stata inoltrata in data 22 novembre 2012.
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A.b. Con risoluzioni 13 e 18 marzo 2013, l'Autorità regionale di protezione 8 ha approvato il rendiconto finanziario, il rapporto morale e la mercede a favore della curatrice per gli anni dal 2009 al 2012; con decisioni 14 marzo/3 aprile 2013, sempre l'Autorità regionale di protezione 8 ha respinto l'istanza di revoca della curatela generale, nonché quella di assistenza giudiziaria formulata dagli interessati.
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B. In data 6 maggio 2013, A.A.________ e la moglie B.A.________ hanno inoltrato due reclami contro le risoluzioni mediante le quali sono stati approvati i rendiconti finanziari, i rapporti morali e le mercedi della curatrice; in data 13 maggio 2013, essi hanno pure inoltrato reclamo contro il rifiuto della revoca della curatela generale e contro il diniego dell'assistenza giudiziaria.
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Con il giudizio qui impugnato del 23 dicembre 2013, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha tacitamente congiunto le menzionate procedure e ha respinto tutti i reclami. Esso ha pure respinto le istanze di concessione del gratuito patrocinio, ma ha mandato i reclamanti soccombenti esenti da spese.
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C. A.A.________ e la moglie B.A.________ propongono avanti al Tribunale federale un ricorso in materia civile 6 febbraio 2014 chiedendo l'accertamento della nullità subordinatamente l'annullamento della sentenza 23 dicembre 2013 e la concessione del gratuito patrocinio.
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Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) e pronunciata da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza che ha deciso su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). I ricorrenti hanno partecipato alla procedura avanti all'istanza precedente, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e hanno un ovvio interesse degno di protezione all'annullamento della medesima (art. 76 cpv. 1 LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF), il gravame è in linea di principio ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
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In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvio; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
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L'impugnativa soddisfa solo in parte i requisiti di motivazione esposti. Nella misura in cui sono disattesi - segnatamente laddove i ricorrenti si limitano a genericamente lamentare la lesione di vari diritti costituzionali (art. 7, 9, 10 e 29 Cost.) e della CEDU (art. 6 e 8 CEDU) - il gravame va dichiarato a priori inammissibile.
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Erwägung 2 | |
2.1. Con riferimento ai gravami relativi all'approvazione dei rendiconti finanziari, dei rapporti morali e delle mercedi della curatrice, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello ha considerato immotivata, e dunque inammissibile, la pretesa violazione della Costituzione federale e della CEDU; ha definito "inconcepibile" l'opinione ricorsuale secondo la quale il rendiconto dovrebbe contenere indicazioni sulla situazione domiciliare e familiare dei ricorrenti; ha confermato, in quanto corretta, l'opinione della curatrice relativa alla mancanza di comprensione della lingua italiana da parte dei ricorrenti. Ha ribadito che la documentazione era a disposizione dei ricorrenti, che tuttavia non risultava avessero mai chiesto di prenderne visione, e ha stigmatizzato il loro comportamento (il marito si è rifiutato di firmare il rendiconto 2009 ed entrambi hanno abbandonato l'udienza del 7 marzo 2013, seppur accompagnati dalla patrocinatrice). Ha rinunciato alla nomina di un perito contabile, posto che l'Autorità regionale di protezione 8 ha un proprio Ufficio di revisione, e che le critiche ricorsuali non permettono di circostanziare le presunte inadempienze della curatrice.
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2.2. Dall'allegato ricorsuale a fatica si riescono ad enucleare le critiche alla curatrice di nulla aver posto in atto al fine di ridurre il debito dei ricorrenti e di essersi rifiutata di rispondere a loro precise domande. Alla prima critica, tuttavia, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello risponde constatando che la curatrice è riuscita a trovare un accordo con l'Ufficio di esecuzione, sicché parrebbe auspicabile che riesca a rimborsare i debiti a carico dei curatelati; i ricorrenti non si esprimono in proposito, sicché la loro censura appare inammissibile per carenza di motivazione. La critica ricorsuale relativa alla mancata risposta scritta della curatrice alle precise domande rivoltele dai ricorrenti è insufficientemente circostanziata: i ricorrenti non indicano con la dovuta precisione quando e quali domande siano rimaste inevase. Peraltro, il Giudice cantonale ha constatato - senza venir smentito - che non risultano agli atti richieste di documentazione o accesso agli atti.
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2.3. Ciò posto, le censure relative all'approvazione dei rendiconti, dei rapporti morali e delle mercedi della curatrice per gli anni dal 2009 a 2012 si rivelano infondate, nella ridotta misura in cui sono ammissibili.
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Erwägung 3 | |
3.1. Sulla revoca della curatela, ribadite le basi legali ed i principi applicabili, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello ha giudicato perfettamente chiari i motivi dell'interdizione pronunciata nell'aprile 2007. Ha ritenuto indi sufficiente la motivazione della risoluzione 14 marzo/3 aprile 2013. A suo giudizio, dagli atti emergerebbe in modo manifesto che non vi è stato alcun miglioramento della situazione personale dei ricorrenti: essi continuano ad accumulare multe, a tenere un comportamento inadeguato, a formulare nuove richieste di denaro senza giustificarle, ed a negare ogni collaborazione con le persone preposte al loro sostegno. La curatrice avrebbe raggiunto un accordo con l'Ufficio di esecuzione per un piano di un rimborso dei debiti abbondantemente dilazionato nel tempo; ma l'atteggiamento dei ricorrenti renderebbe difficile il suo compito.
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3.2. I ricorrenti, che postulano la revoca della misura, ritengono che la tutela (ora curatela generale) sia stata sin dall'inizio "arbitraria ed illegittima, giacché irrispettosa degli stringenti requisiti posti dalla norma federale [i.e. vecchio art. 370 CC]". Il Giudice cantonale avrebbe totalmente ignorato tale doglianza ed avrebbe omesso di "analizzare se le condizioni richieste per l'applicazione di tale grave misura fossero mai state ossequiate, ovvero soprattutto se sussistono ancora per mantenerle [sic] ancora oggi", violando così anche il diritto dei ricorrenti di essere sentiti.
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3.2.1. Circa l'adempimento delle condizioni poste dal vecchio art. 370 CC, i ricorrenti eccepiscono in primo luogo di non sapere quali fossero i motivi alla base della pronuncia e del mantenimento della curatela generale. Presumono essere quelli della cattiva amministrazione, ma ritengono che le circostanze appena accennate non sarebbero "accettabili allo stato [sic!]"; avere debiti - nella misura in cui ne hanno loro - non sarebbe motivo sufficiente, in specie considerate le loro "riguardevoli entrate".
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Le ragioni dell'interdizione pronunciata il 19 aprile 2007 nei confronti dei ricorrenti emergono in modo inequivocabile da quella decisione: l'allora competente Autorità di vigilanza sulle tutele, dopo aver constatato l'assenza di patologie psichiatriche nei ricorrenti, ha considerato adempiute le condizioni poste da giurisprudenza e dottrina per un'applicazione del vecchio art. 370 CC, segnatamente per l'ammissione di uno stato di cattiva amministrazione. In particolare, ha ammesso un problema caratteriale nella gestione irragionevole dello spillatico a disposizione - comportamento totalmente sproporzionato rispetto alla situazione finanziaria effettiva, aggravato da una mancanza di collaborazione e di serietà. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha esposto numerosi esempi di simili comportamenti ed è giunta alla conclusione che la curatela amministrativa precedentemente in essere non era più sufficiente, sussistendo la necessità di misure più incisive a protezione degli interessi della famiglia, ed in particolare dei figli costantemente in situazione di bisogno, ed addirittura privati del cibo.
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La censura secondo la quale non sarebbero chiari i motivi della decisione di interdizione è pertanto infondata al punto da apparire temeraria.
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3.2.2. I ricorrenti obiettano in secondo luogo che la loro (contestata) cattiva amministrazione, per soddisfare le condizioni del vecchio art. 370 CC, dovrebbe avere la sua causa soggettiva nella debolezza dell'intelligenza o della volontà del soggetto in questione; ma nel caso concreto, i periti consultati nel dicembre 2006 e nel gennaio 2007 non avrebbero affermato la sussistenza di tale causa. Soltanto ora sarebbero in grado di sollevare questa obiezione, avendo ricevuto le perizie unicamente dopo l'incontro del 7 marzo 2013.
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Le perizie poste alla base della decisione di interdizione dell'aprile 2007 si trovano agli atti. Se volevano discuterle, i ricorrenti non avevano che da prenderne tempestiva visione e reagire nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Ora, come già rilevato, non risulta che essi abbiano chiesto, in un momento qualsiasi, l'accesso agli atti, ed ancor meno che lo stesso sia stato loro rifiutato a torto (supra consid. 2.1); la mera affermazione del contrario non vale critica di arbitrio nell'accertamento dei fatti. La critica rivolta contro l'apprezzamento delle circostanze personali dei ricorrenti, ed in particolare delle perizie redatte in merito al momento dell'istituzione della misura, è pertanto ampiamente tardiva, e come tale inammissibile (e comunque manifestamente infondata, confondendo i ricorrenti le condizioni poste dal vecchio art. 369 CC e dal vecchio art. 370 CC, v. su quest'ultima disposizione DTF 108 II 92 consid. 2; sentenze 5C.131/2006 del 17 ottobre 2006 consid. 4.1, in FamPra.ch 2007 pag. 196; 5A_627/2011 del 16 aprile 2012 consid. 3 con numerosi rinvii, in RtiD 2012 II pag. 800 [abuso di bevande spiritose]).
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3.2.3. Peraltro, la decisione di interdizione del 19 aprile 2007 è a suo tempo rimasta inoppugnata e non può certo essere rimessa in discussione oggi, come giustamente rammentato dal Giudice cantonale. L'apodittica affermazione ricorsuale che la pretesa violazione del vecchio art. 370 CC renda "nulla ed inefficace" la misura è del tutto priva di motivazione e costituisce censura inammissibile. Semmai, i ricorrenti possono chiedere la revoca della misura, se le condizioni non sono più date (ora art. 399 cpv. 2 CC). Ma le relative affermazioni ricorsuali, ancora una volta formulate in termini assoluti e roboanti, non sono supportate da alcuna indicazione più precisa sull'entità dei debiti e delle entrate oppure sul cambiamento di comportamento dei curatelati. Si fatica infine a comprendere come i ricorrenti possano affermare che verosimilmente la loro situazione debitoria sarebbe stata meglio gestita se si fossero lasciate proseguire le esecuzioni pendenti nei loro confronti, né quale vantaggio intendano trarre da tale speculativa affermazione.
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Nella misura in cui i passaggi ricorsuali esaminati possano venir considerati quale istanza di revoca della misura, la critica ricorsuale si appalesa motivata in modo del tutto insufficiente ed è dunque inammissibile.
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4. Infine, sull'assistenza giudiziaria, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello ha ritenuto immotivata la domanda di annullamento delle decisioni di prima sede con le quali è stato rifiutato ai ricorrenti il beneficio del gratuito patrocinio, mentre i reclami da lui giudicati sarebbero stati privi di ogni possibilità di esito favorevole. Egli ha pertanto respinto i gravami anche in punto all'assistenza giudiziaria.
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In proposito, i ricorrenti non spendono una sola parola. Su questo punto, il loro ricorso si appalesa pertanto inammissibile.
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5. Ne discende che il gravame va respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità. Manifestamente privo della benché minima chance di esito favorevole, questa circostanza preclude la concessione del gratuito patrocinio postulato per la sede federale (art. 64 cpv. 1 LTF). In considerazione della situazione finanziaria dei ricorrenti, tuttavia, si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa e spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
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3. Non vengono prelevate spese giudiziarie.
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4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 luglio 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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