BGer 5A_455/2014 | |||
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BGer 5A_455/2014 vom 26.08.2014 | |
{T 0/2}
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5A_455/2014
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Sentenza del 26 agosto 2014 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Escher, Marazzi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
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ricorrente,
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contro
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E.________ Holding Limited,
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patrocinata dagli avv. Stefano Codoni e Chiara Bertoli,
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opponente.
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Oggetto
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cauzione processuale (azione di contestazione della graduatoria del fallimento),
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2014
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dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con petizione 6 agosto 2012 A.________ ha promosso un'azione di contestazione della graduatoria del fallimento della società E.________ (Switzerland) SA, convenendo in giudizio E.________ Holding Limited, la quale aveva insinuato nel predetto fallimento un credito di fr. 5'514'611.73.
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Con decisione 16 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza di prestazione di cauzione di fr. 110'000.-- per spese ripetibili presentata dalla convenuta. A seguito del reclamo di quest'ultima, la decisione pretorile è stata annullata dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza 21 giugno 2013 e l'incarto è ritornato al Pretore. Con decisione 7 gennaio 2014, in parziale accoglimento della predetta istanza, quest'ultimo ha assegnato a A.________ un termine di 30 giorni per prestare una cauzione processuale di fr. 53'000.--.
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2. Con sentenza 25 aprile 2014 il Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro la decisione pretorile 7 gennaio 2014. Il Presidente ha considerato che A.________ non avesse portato alcun argomento in grado di sovvertire la conclusione del Pretore secondo cui la sua situazione finanziaria configura una costellazione di insolvenza ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC (RS 272). Il Presidente ha inoltre respinto le obiezioni di A.________ avverso l'opinione del Giudice di prime cure che ha ritenuto giustificata la cauzione anche per il fatto che l'attore è ancora debitore delle ripetibili assegnate alla controparte con la già menzionata decisione 21 giugno 2013 del Tribunale d'appello, riconoscendo così (implicitamente) che pure il requisito dell'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC fosse da considerarsi soddisfatto.
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3. A.________ si è aggravato al Tribunale federale con ricorso in materia civile 30 maggio 2014 chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame, l'annullamento della sentenza cantonale e la reiezione dell'istanza di prestazione di cauzione processuale. Il ricorrente ritiene che il presupposto di insolvenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC non sarebbe in concreto soddisfatto.
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Con decreto 23 giugno 2014 al gravame è stato conferito il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.
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4. L'art. 99 cpv. 1 CPC prevede che, su richiesta del convenuto, l'attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se a) non ha domicilio o sede in Svizzera, b) risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni, c) è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura, oppure d) per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso. Le predette condizioni sono alternative.
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Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto contestato viola il diritto. Qualora, come in concreto, la sentenza impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità del ricorso, con entrambe,e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4 con rinvio; 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii).
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Il gravame all'esame è unicamente incentrato sulla contestazione dell'adempimento del requisito di insolvenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. b CPC. C ome rettamente osservato dall'opponente nelle sue osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, i l ricorrente non si confronta invece minimamente con l'altra motivazione - alternativa - dell'autorità inferiore, attinente all'adempimento del requisito dell'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC. In tali condizioni il ricorso si rivela inammissibile in seguito alla sua carente motivazione.
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5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, l'opponente avendo unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando soccombente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 agosto 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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