BGer 5A_663/2014 | |||
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BGer 5A_663/2014 vom 09.09.2014 | |
{T 0/2}
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5A_663/2014
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Decreto del 9 settembre 2014
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II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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opponente.
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Oggetto
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pronuncia del fallimento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che, su istanza di B.________ SA, con decisione 3 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento di A.________ SA a far tempo da venerdì 4 luglio 2014 alle ore 10.00;
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che con sentenza 13 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ SA, dichiarando il suo fallimento a far tempo da giovedì 14 agosto 2014 alle ore 10.00;
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che con ricorso in materia civile 1° settembre 2014 A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la revoca della dichiarazione di fallimento;
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che con decreto presidenziale 2 settembre 2014 la domanda di effetto sospensivo è stata respinta per assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso;
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che con scritto 3 settembre 2014 A.________ SA ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
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che la Giudice presidente, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
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che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, sono poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente decreta: | |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano e all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.
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Losanna, 9 settembre 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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