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Informationen zum Dokument  BGer 5A_679/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_679/2014 vom 11.09.2014
 
{T 0/2}
 
5A_679/2014
 
 
Sentenza dell'11 settembre 2014
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. C.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. D.________,
 
2. Eredi fu E.________,
 
3. Stato del Cantone Ticino,
 
4. F.________,
 
tutti patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
 
5. Stato del Cantone Ticino,
 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni,
 
6. G.________ SA,
 
7. H.________ SA,
 
8.  Comune di X.________,
 
opponenti.
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio. 
 
Oggetto
 
elenco oneri,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 agosto 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che, nell'ambito delle esecuzioni promosse da diversi creditori nei confronti della comunione ereditaria fu I.A.________ (composta dei figli A.A.________ e B.A.________), in data 13 giugno 2014 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio (di seguito: UEF) ha comunicato ai creditori ed ai debitori tre elenchi oneri relativi a dodici fondi appartenenti alla comunione ereditaria escussa, fissando le tre aste per il 12 settembre 2014;
 
che con sentenza 27 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile - per tardività, vizio della rappresentanza ed assenza di motivazione - il ricorso 3 luglio 2014 redatto da J.________ a nome di A.A.________ e B.A.________ contro il provvedimento dell'UEF;
 
che con la medesima sentenza la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile - per vizio della rappresentanza ed assenza di motivazione - anche il ricorso 3 luglio 2014 introdotto da J.________ nella sua (asserita) qualità di presidente dell'associazione C.________ (iscritta nell'elenco oneri come portatrice di una cartella ipotecaria su uno dei predetti fondi);
 
che i Giudici cantonali hanno inoltre considerato irricevibile la richiesta (formulata in entrambi i ricorsi) di sospendere la realizzazione dei fondi per grave malattia a norma dell'art. 61 LEF;
 
che contro la predetta sentenza A.A.________, B.A.________ e C.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 9 settembre 2014, redatto e firmato da J.________, chiedendo anche la concessione dell'effetto sospensivo al gravame ed il rinvio delle aste fissate per il 12 settembre 2014;
 
che J.________ non è ammesso come patrocinatore innanzi al Tribunale federale (art. 40 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 520 consid. 1.5);
 
che in concreto appare però inutile fissare ai ricorrenti A.A.________ e B.A.________ un termine ai sensi dell'art. 42 cpv. 5 LTF per sanare il vizio della rappresentanza, perché in ogni caso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua carente motivazione;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che il (confuso) gravame non soddisfa tali esigenze di motivazione;
 
che i ricorrenti si limitano infatti a tentare di migliorare e di completare gli allegati dichiarati irricevibili in sede cantonale, fondandosi inammissibilmente su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1 LTF) dei quali avrebbero già potuto prevalersi dinanzi all'autorità inferiore (sentenza 5A_291/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.2), rispettivamente posteriori alla sentenza impugnata (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1);
 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
 
che con l'evasione del gravame le domande di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di rinvio delle aste sono divenute prive d'oggetto;
 
che si giustifica porre le spese giudiziarie a carico di J.________, autore del gravame (art. 66 cpv. 3 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico di J.________.
 
3. Comunicazione alle parti, a J.________, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 11 settembre 2014
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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