BGer 2C_796/2014 | |||
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BGer 2C_796/2014 vom 16.09.2014 | |
{T 0/2}
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2C_796/2014
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Decreto del 16 settembre 2014
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II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
Sindacato A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, Divisione della formazione professionale, via Vergiò 18, 6932 Breganzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Mancato rilascio dell'autorizzazione a formare apprendisti di commercio (anticipo delle spese processuali),
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ricorso contro la decisione incidentale emanata il 5 settembre 2014 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con decisione del 6 agosto 2014 la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino ha negato al Sindacato A.________ il rilascio dell'autorizzazione a formare apprendisti di commercio. Adito tempestivamente il 14 agosto 2014, il Consiglio di Stato ticinese ha respinto, il 26 agosto successivo, l'istanza di provvedimenti cautelari (nel senso di autorizzare, pendente causa, l'inizio di un apprendistato) presentata dall'insorgente, ponendo a suo carico delle spese. Il Sindacato A.________ ha allora adito il Tribunale cantonale amministrativo il quale, con decisione incidentale del 5 settembre 2014, l'ha invitato a versare entro il 22 settembre 2014 un anticipo di fr. 1'000.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.
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L'11 settembre 2014 il Sindacato A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui contesta l'ammontare dell'anticipo richiesto a garanzia delle spese processuali, facendo valere che l'importo chiesto è manifestamente sproporzionato tenendo conto delle difficoltà della causa oltre ad eccedere le sue capacità finanziarie.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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2. Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_214/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 2) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale (non motivata) concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (art. 30 al. 2 LTF).
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3. Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Presidente dalla Corte (art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF). Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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per questi motivi, il Presidente decreta: | |
1. Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per essere trattato quale domanda di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzie delle spese processuali.
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2. La procedura concernente la causa 2C_796/2014 viene stralciata dai ruoli.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 settembre 2014
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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