BGer 1C_417/2014 | |||
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BGer 1C_417/2014 vom 26.09.2014 | |
{T 0/2}
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1C_417/2014
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Sentenza del 26 settembre 2014 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
Fondazione A.________,
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ricorrente,
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contro
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Municipio di X.________,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Licenza di costruzione,
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ricorso contro la decisione emanata il 22 luglio 2014
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dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che il 27 novembre 2012 il Comune di X.________ ha chiesto al proprio Municipio il permesso di ristrutturare e risanare, sotto il profilo energetico, l'edificio che ospita la scuola dell'infanzia, ubicata su una particella di proprietà della Fondazione A.________, gravata da un diritto di superficie per sé stante e permanente a favore del Comune;
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che il 14 ottobre 2013 il Municipio, respinta l'opposizione presentata dalla citata Fondazione motivata sulla tesi secondo cui i previsti interventi non sarebbero conformi alla convenzione inerente al diritto di superficie, ha rilasciato la postulata licenza edilizia;
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che con decisione del 19 febbraio 2014 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato dalla Fondazione;
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che con giudizio del 22 luglio 2014 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso della Fondazione;
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che avverso questa sentenza la Fondazione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, sospesa la procedura edilizia, di annullare la decisione impugnata;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
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che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);
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che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, ritenuto che la ricorrente non si confronta con le motivazioni addotte dalla Corte cantonale e segnatamente che le censure ricorsuali non attengono al diritto pubblico, ma soltanto a una pretesa violazione (dello spirito) della convenzione, questione di carattere meramente civile;
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che il ricorso non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di sospensione della procedura;
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 settembre 2014
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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