BGer 6B_952/2014 | |||
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BGer 6B_952/2014 vom 03.10.2014 | |
{T 0/2}
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6B_952/2014
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Sentenza del 3 ottobre 2014 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Opposizione al decreto di accusa, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con sentenza del 13 agosto 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo inoltrato da A.________ il 28 aprile 2014. Poiché le condizioni per accordare una restituzione del termine non erano realizzate, la CRP ha tutelato il decreto del 22 aprile 2014 con cui il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile, perché tardiva, l'opposizione interposta il 13 gennaio 2014 da A.________ contro il decreto d'accusa del 9 dicembre 2013 emanato nei suoi confronti dal Procuratore pubblico.
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A.________ ha presentato ricorso al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale. Chiede l'archiviazione del procedimento a suo carico, subordinatamente il rinvio della causa alla prima istanza per riprendere la procedura garantendole il diritto di essere sentita in presenza di un difensore.
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2. Il gravame è redatto in lingua tedesca. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento di regola si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto in italiano. Non vi sono motivi per scostarsi dalla norma, né la ricorrente lo chiede.
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3. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.
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La ricorrente afferma di non essere stata informata da parte della polizia del suo diritto a un difensore, in urto all'art. 158 CPP, e lamenta di non aver potuto esprimersi sui fatti a lei contestati con l'ausilio di un avvocato. Questa censura risulta d'acchito inammissibile perché esula dall'oggetto del litigio, costituito dalla sentenza della CRP (art. 80 cpv. 1 LTF) e quindi limitato alla tardività dell'opposizione e ai presupposti per una restituzione del termine secondo l'art. 94 CPP. In merito però l'insorgente non solleva alcuna critica. Relativamente alla procedura di ricorso cantonale, richiamandosi all'art. 406 CPP afferente il rimedio giuridico dell'appello, ella si duole unicamente del fatto che il giudizio impugnato sia stato emanato nell'ambito di una procedura scritta e non orale. Disattende così che la CRP ha statuito in qualità di giurisdizione di reclamo ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 356 cpv. 2 CPP e che giusta l'art. 397 cpv. 1 CPP il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.
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4. Manifestamente inammissibile, il gravame dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Considerate le particolari circostanze del caso, si rinuncia in via eccezionale ad addossare alla ricorrente soccombente le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 ottobre 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Eusebio
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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