BGer 1C_406/2014 | |||
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BGer 1C_406/2014 vom 13.10.2014 | |
{T 0/2}
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1C_406/2014
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Sentenza del 13 ottobre 2014 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio.
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Comune di X.________,
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patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
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Consiglio comunale di X.________,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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diritti politici,
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Con messaggio del 29 gennaio 2013 il Municipio di X.________ ha chiesto al Consiglio comunale di accettare una variante tecnica del Piano cantonale di approvvigionamento idrico del Mendrisiotto e di approvare la costituzione del Consorzio acquedotto regionale nonché il relativo statuto. La Commissione della gestione e quella delle petizioni hanno presentato rapporti di maggioranza e di minoranza. Nella seduta dell'8 aprile 2013 il Consiglio comunale, dopo discussione, ha approvato le proposte contenute nel messaggio municipale.
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B. Contro questa deliberazione A.________, cittadino attivo e consigliere comunale di X.________, è insorto al Consiglio di Stato, che con decisione del 28 agosto 2013, ritenuto lacunoso il messaggio municipale, ha accolto il gravame. Il Comune ha allora adito il Tribunale cantonale amministrativo che con giudizio del 3 luglio 2014, stabilito che nonostante la parziale lacunosità del messaggio i membri del legislativo hanno potuto pronunciarsi con piena cognizione di causa, ha accolto l'impugnativa, annullato la decisione governativa e ripristinata la risoluzione del Consiglio comunale.
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C. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di ripristinare la decisione governativa.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
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1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) contro una decisione finale dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), relativa all'adozione di una variante del Piano cantonale di approvvigionamento idrico, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile.
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente fa valere che nel messaggio litigioso non sarebbero menzionati i costi di gestione relativi all'approvvigionamento dell'acqua potabile e contesta la conclusione dei giudici cantonali secondo cui, nonostante la parziale lacunosità del messaggio, in seguito al dibattito all'interno del Consiglio comunale, i membri del legislativo avrebbero potuto pronunciarsi con piena cognizione di causa. Egli ribadisce che, anche dopo i calcoli effettuati dai giudici cantonali, né per questi ultimi né per i consiglieri comunali vi sarebbe chiarezza sul prezzo dell'acqua al metro cubo.
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2.2. Ora, egli non si esprime del tutto sulla questione, decisiva, della sua legittimazione a ricorrere. Accennando a un suo intervento quale consigliere comunale parrebbe volersi avvalere della possibilità di presentare un ricorso in materia di diritto pubblico contro decisioni concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché contro le votazioni popolari secondo l'art. 82 lett. c LTF, norma ch'egli neppure invoca.
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2.2.1. È tuttavia manifesto ch'egli non può prevalersi di tale facoltà per impugnare la criticata risoluzione: la stessa infatti non è stata adottata dall'Assemblea comunale, alla quale egli avrebbe potuto partecipare quale cittadino (art. 11 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 LOC), bensì dal Consiglio comunale (sentenza 1C_46/2009 del 26 febbraio 2009 consid. 1.3.3).
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In effetti, nell'ambito di votazioni indirette, ossia di votazioni che si svolgono in seno a un organo rappresentativo, come può essere un parlamento cantonale o un consiglio comunale, e ancor meno, come in concreto, nell'ambito dei suoi preparativi, il diritto di voto dei cittadini non può essere violato. Il ricorso per violazione del diritto di voto nemmeno è dato per contestare, come nella fattispecie, la maniera con la quale un organo rappresentativo approva i rapporti di determinate commissioni (DTF 131 I 366 consid. 2.1; 123 I 41 consid. 6b; sentenza 1P.248/2005 del 27 aprile 2005 consid. 2.3.2, in RtiD II-2005 n. 34 pag. 175). Questa prassi vige anche sotto l'egida della LTF (art. 89 cpv. 3 LTF; DTF 134 I 172 consid. 1.3.3; sentenza 1C_114/2013 del 26 febbraio 2013 consid. 2.1 e 2.2).
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2.2.2. Neppure l'appartenenza del ricorrente al Consiglio comunale e le critiche mosse al suo funzionamento nell'espletamento dei suoi compiti pubblici, segnatamente nell'accettare un messaggio municipale asseritamente carente, gli conferiscono la legittimazione a ricorrere, poiché si tratta di una votazione indiretta (sentenze 1C_114/2013, citata, consid. 2.1 e 2.2 e 1P.749/2003 dell'8 gennaio 2004, in RtiD II-2004 n. 1).
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2.2.3. Certo, il ricorrente accenna in maniera del tutto generica al fatto che la pretesa carenza d'informazione si ripercuoterebbe sulla possibilità di lanciare un referendum, poiché per i promotori sarebbe difficile argomentare contro un elemento omesso nel messaggio litigioso. L'asserita mancanza di chiarezza lederebbe quindi la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto, garantiti dall'art. 34 Cost. Questo accenno di critica non adempie manifestamente le esigenze di motivazione richieste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, valide anche nell'ambito dei ricorsi per violazione dei diritti politici, secondo cui occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (al riguardo vedi DTF 138 I 171 consid. 1.4).
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2.3. Il ricorrente neppure è legittimato a ricorrere sulla base dell'art. 82 lett. a LTF. In tale ambito può interporre ricorso soltanto chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (art. 89 cpv. 1 lett. b) e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica (lett. c). Il ricorrente dev'essere toccato in una misura e con un'intensità maggiori rispetto alla generalità dei cittadini e l'interesse invocato deve avere un rapporto stretto, particolare e degno di protezione con l'oggetto litigioso. Egli deve pertanto conseguire un vantaggio pratico dall'annullamento o dalla modifica della decisione contestata, che consenta di riconoscere che è toccato in un interesse personale chiaramente distinto dall'interesse generale degli altri abitanti. Il ricorso presentato, come in concreto, da un privato nell'interesse generale è inammissibile, essendo esclusa l'azione popolare (DTF 136 II 281 consid. 2.2 e 2.3).
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Il ricorrente, al quale spetta allegare i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.1), non si esprime al riguardo, rilevando semplicemente di presentare il gravame nell'interesse pubblico. La sua carenza di legittimazione è pertanto palese anche in questo ambito.
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3. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) : il rilievo del ricorrente di difendere l'interesse pubblico e non privato non è decisivo nel quadro dei diritti politici (DTF 133 I 141).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Comune e al Consiglio comunale di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 13 ottobre 2014
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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