BGer 5D_162/2014 | |||
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BGer 5D_162/2014 vom 17.10.2014 | |
{T 0/2}
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5D_162/2014
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Sentenza del 17 ottobre 2014 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Federica Pampanin Gadella,
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opponente.
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Oggetto
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spese processuali e ripetibili (procedura di modifica
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di una sentenza di divorzio),
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 9 settembre 2014 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con petizione 29 marzo 2011 B.________ ha presentato nei confronti di A.________ un'azione di completamento rispettivamente di modifica della sentenza di divorzio pronunciata in data 11 agosto 2010 da un tribunale lituano;
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che con decisione 26 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano ha statuito sulla petizione, ponendo le spese processuali di fr. 1'200.-- per 1/3 a carico dell'attrice e per 2/3 a carico del convenuto e condannando B.________ e A.________ a versare alla controparte fr. 178.20 rispettivamente fr. 6'980.-- di spese ripetibili;
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che con sentenza 9 settembre 2014 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo introdotto da A.________ contro la ripartizione delle spese processuali e ripetibili decisa dal Pretore;
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che con ricorso sussidiario in materia costituzionale A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale ed il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio, postulando anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF);
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che il termine è osservato ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
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che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente l'11 settembre 2014;
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che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 12 settembre 2014 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere l'11 ottobre 2014;
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che, essendo l'11 ottobre 2014 un sabato, l'ultimo giorno utile per il deposito del ricorso era lunedì 13 ottobre 2014 (art. 45 cpv. 1 LTF);
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che il ricorrente ha consegnato il suo gravame alla posta tedesca il 13 ottobre 2014, ma la posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio soltanto il 14 ottobre 2014;
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che in queste circostanze il ricorso si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
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che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 ottobre 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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