BGer 6B_1033/2014 | |||
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BGer 6B_1033/2014 vom 14.11.2014 | |
{T 0/2}
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6B_1033/2014
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Sentenza del 14 novembre 2014 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Mathys, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Mancata comparizione al dibattimento; esigenza di motivazione del ricorso,
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ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Con scritto del 14 settembre 2014, inviato al Tribunale penale federale e da questo trasmesso per competenza al Tribunale federale, A.________ ha inoltrato un ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP).
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Con lettera del 7 ottobre 2014, il Tribunale federale ha invitato A.________ a produrre una copia della decisione contestata, attirando al contempo la sua attenzione sulle esigenze di motivazione del ricorso di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Trasmessa la copia richiesta e dopo essere stato invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, A.________ ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, allegando i documenti comprovanti la sua precaria situazione finanziaria.
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2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.
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Il gravame in esame, privo di conclusioni di sorta, non rispetta minimamente le suddette esigenze. In assenza di prove relative alla sua impossibilità di dar seguito alla citazione ricevuta, la CRP ha ritenuto ingiustificata la mancata comparizione dell'insorgente al dibattimento di primo grado e tutelato lo stralcio del procedimento decretato dal giudice di prime cure in applicazione dell'art. 356 cpv. 4 CPP. In questa sede, il ricorrente, che contesta i fatti imputatigli con decreto di accusa, non sostiene di aver provato l'impedimento invocato, ma si limita ad affermare che la relativa documentazione può essere chiesta alla polizia di Chiasso. Egli omette completamente di spiegare perché la sentenza della CRP violerebbe il diritto.
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3. Manifestamente inammissibile, il gravame dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Tuttavia, considerate le particolari circostanze del caso, si rinuncia in via eccezionale ad addossare al ricorrente soccombente le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie.
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4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 novembre 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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