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Informationen zum Dokument  BGer 4A_21/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_21/2014 vom 07.01.2015
 
{T 0/2}
 
4A_21/2014
 
 
Sentenza del 7 gennaio 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Klett, Kolly,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Andrea Rotanzi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
 
opponente.
 
Oggetto
 
liquidazione della società semplice,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 novembre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. A.________ e B.________ hanno vissuto in concubinato dal 1995 al settembre 2006. Nel corso degli anni 2005/2006 hanno edificato, facendo segnatamente capo al finanziamento concesso da una banca e ai prelevamenti effettuati da un conto di risparmio comune, una casa unifamiliare su un fondo acquistato nel 2001 da B.________.
1
B. Adita da entrambe le parti, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione, ma ha lasciato gli oneri ipotecari a carico del convenuto. Dopo aver richiamato l'art. 549 cpv. 1 CO, la Corte cantonale ha ritenuto che l'attrice avrebbe unicamente avuto diritto ad un eventuale avanzo derivante da tutte le attività della società semplice, ma che ella non ha impostato la causa in tal modo limitandosi a sviluppare l'aspetto del finanziamento della casa. A prescindere da ciò, ha considerato che in ogni caso l'operazione immobiliare ha causato una perdita di fr. 63'000.--, che non è nemmeno stata compensata dal maggior valore del conto comune di fr. 20'000.--.
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C. A.________ insorge innanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 10 gennaio 2014. Invocando una violazione del diritto federale e dell'art. 9 Cost., postula la riforma della sentenza cantonale nel senso che l'opponente sia condannato a pagarle fr. 131'500.--, oltre interessi. La ricorrente chiede pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3
 
Diritto:
 
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo esso è pertanto ammissibile.
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2. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2). Inoltre, qualora una sentenza - o parte di essa - si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, occorre contestarle tutte con censure che soddisfano le predette esigenze di motivazione, sotto pena d'inammissibilità (DTF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).
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2.1. La Corte cantonale ha dapprima indicato che l'attrice non si era mai validamente espressa su un possibile maggior valore della casa, atteso che l'allegazione secondo cui il valore di mercato del fondo (fr. 700'000.--) sarebbe stato ben superiore a quello indicato dal perito giudiziario (fr. 500'000.-- a cui vanno aggiunti fr. 12'000.-- per l'arredo e l'elettronica) è stata presentata unicamente con le conclusioni e si rivela quindi tardiva. A titolo abbondanziale, i Giudici di appello hanno aggiunto che in ogni caso, anche a prescindere dalla predetta carenza allegatoria, non vi è alcun motivo di distanziarsi dalla perizia giudiziaria agli atti, le cui conclusioni appaiono logiche e convincenti.
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2.2. Illustrando quelle che ritiene essere le manchevolezze della perizia giudiziaria, la ricorrente sostiene che vi sarebbe invece stato un utile di liquidazione. Ella omette però di censurare la motivazione principale della sentenza cantonale secondo cui la contestazione del valore del fondo determinato dal perito giudiziario era irricevibile, perché tardiva. In queste circostanze l'argomentazione ricorsuale non merita maggiore disamina poiché essa, essendo diretta contro una sola delle due motivazioni indipendenti ed alternative della sentenza impugnata, si rivela di primo acchito inammissibile. Altrettanto inammissibili si appalesano le critiche, riprese testualmente dalle pagine 12-13 dell'appello incidentale, rivolte alla sentenza pretorile (punto 16 del ricorso) : innanzi al Tribunale federale può infatti unicamente essere impugnata la sentenza emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). Ne segue che il presente giudizio si fonda sugli accertamenti contenuti nella sentenza d'appello secondo cui la società semplice ha dato luogo a una perdita di fr. 43'000.-- (valore di mercato del fondo edificato di fr. 512'000.--, maggior valore del conto comune di fr. 20'000.-- e debito ipotecario di fr. 575'000.--).
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3. Giusta l'art. 549 cpv. 1 CO se dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese e restituite le quote conferite, resta un avanzo, questo deve ripartirsi fra i soci come guadagno. Un socio può conferire la sua quota alla società semplice in proprietà (quoad dominium), in tal caso tutti i soci ne divengono proprietari in comune. Egli può invece mantenere la proprietà della sua quota, impegnandosi a destinarla ad un uso particolare (quoad sortem) o conferirne l'uso ai soci (quoad usum). In queste ultime due ipotesi, quando la società semplice viene sciolta, la quota è ripresa dal socio che ne è rimasto proprietario e la variazione del suo valore causata dall'attività della società semplice costituisce un guadagno o una perdita che va suddivisa fra i soci ( HANDSCHIN/VONZUN, Commento zurighese, n. 180 ad art. 548-551 CO; DANIEL STAEHELIN, Commento basilese, n. 10 ad art. 548/549 CO; FRANÇOIS CHAIX, Commento romando, n. 15 ad art. 548-550 CO; cfr. anche sentenza 4A_485/2013 del 4 marzo 2014 consid. 6.1).
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3.1. Dopo aver richiamato l'art. 549 cpv. 1 CO, i Giudici d'appello hanno indicato che l'attrice avrebbe unicamente potuto pretendere dall'altro socio la metà di un eventuale avanzo derivante dalla liquidazione di tutte le attività della società semplice e quindi in concreto da un eventuale maggior valore risultante dall'edificazione del fondo, rimasto intestato al convenuto e conferito quoad usum. Poiché l'operazione immobiliare aveva causato una perdita di fr. 63'000.--, che non è nemmeno stata compensata dal maggiore valore del conto comune, l'attrice non aveva diritto ad alcunché.
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3.2. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver omesso di considerare la restituzione ai soci delle anticipazioni e delle quote conferite. Sostiene di non dover sopportare eventuali perdite perché, essendo l'opponente rimasto proprietario della casa che ha conferito quoad usum, gli aumenti o le diminuzioni di valore del fondo non sarebbero rilevanti per la società. Ritiene poi di avere diritto alla metà della liquidità di fr 194'000.-- investita dai soci nell'edificazione della casa, oltre alla metà del mutuo di fr. 20'000.-- concesso da entrambe le parti ad amici comuni.
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3.3. Nella fattispecie, la variazione di valore del fondo conferito dall'opponente è stata causata dalla sua edificazione operata dalla società semplice, ragione per cui la ricorrente non può essere seguita quando ritiene che tale modifica non la concernerebbe. Ella pare poi misconoscere l'ordine in cui avviene la liquidazione: prima di poter passare alla restituzione delle quote che non sono rimaste di proprietà dei singoli soci, occorre procedere al rimborso dei debiti sociali. Atteso che in concreto questi ammontano a fr. 575'000.-- e superano quindi gli attivi della società semplice (fr. 512'000.-- + fr. 20'000.--), non è possibile restituire alla ricorrente il valore della sua quota. Inoltre, la stessa ricorrente afferma che la quota da lei immessa corrisponde alla metà della liquidità conferita dai soci: in queste circostanze nemmeno risulta che ella debba sopportare la perdita causata dall'operazione immobiliare in una maniera più elevata dell'opponente. Ne segue che pure questa censura è infondata.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto, nella misura in cui è ammissibile. Pure la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza della ricorrente, essendo il ricorso fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a esprimersi sul ricorso, non è incorso in spese per la presente procedura.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 gennaio 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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