BGer 2C_555/2014 | |||
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BGer 2C_555/2014 vom 09.01.2015 | |
{T 0/2}
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2C_555/2014
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Sentenza del 9 gennaio 2015 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Zünd, Presidente,
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Seiler, Stadelmann,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Commissione di disciplina degli avvocati del
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Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Sospensione dall'esercizio dell'avvocatura e multa,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Il 3 ottobre 2012 l'avv. B.________ ha segnalato all'allora Presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino il comportamento dell'avv. A.________, la quale aveva inviato, il 27 settembre e il 2 ottobre 2012, diversi messaggi per posta elettronica nonché messaggini dal contenuto ingiurioso al suo ex collega di studio, l'avv. C.________. È quindi stato richiesto l'intervento della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati, che ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della denunciata.
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Il 27 novembre 2012, l'avv. B.________ ha nuovamente segnalato alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati l'avv. A.________, trasmettendole uno scritto indirizzato dall'interessata alla Corte dei reclami penali e contenente critiche nei confronti di avvocati e magistrati. Ne è risultato l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare.
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B. In seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della legge ticinese sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL/TI 3.2.1.1), i procedimenti disciplinari in corso sono stati deferiti alla Commissione di disciplina degli avvocati (art. 7 e 36 LAvv). Questa autorità ne ha informato l'avv. A.________ il 12 luglio 2013 e le ha inoltre assegnato un ultimo termine per presentare le proprie osservazioni, i precedenti essendo scaduti infruttuosi.
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Con osservazioni del 30 agosto 2013, l'avv. A.________ ha chiesto "l'archiviazione di tutti i procedimenti disciplinari indebiti ed illegittimi aperti ad esclusivo scopo intimidatorio, persecutorio, e punitivo nei confronti dell'eretica A.________". Ella ha pure denunciato una condotta scorretta e violenta dell'avv. B.________ nei suoi confronti, nonché un atteggiamento persecutorio della segretaria della Commissione, l'avv. D.________, di cui ha chiesto la ricusa.
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Per il contenuto dei messaggi per posta elettronica e messaggini inviati all'ex collega (tra cui anche diverse immagini raffiguranti dei maiali) e per quello dello scritto indirizzato alla Corte dei reclami penali, la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto, il 21 novembre 2013, all'avv. A.________ una multa di fr. 3'000.-- e l'ha sospesa dall'esercizio dell'avvocatura per un periodo di tre mesi.
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C. Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, al quale l'avv. A.________ si è rivolta chiedendo di accertare la nullità rispettivamente di annullare la citata misura disciplinare, ne ha parzialmente accolto il ricorso con sentenza del 23 aprile 2014 e ridotto la multa inflittale a fr. 2'700.--. La sospensione temporanea dall'esercizio dell'avvocatura è invece stata confermata.
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Respinte le censure formali e procedurali sollevate la Corte cantonale ha considerato che, relativamente allo scritto da lei indirizzato alla Corte dei reclami penali in una causa nella quale era imputata, l'insorgente aveva agito unicamente in difesa dei suoi interessi personali, motivo per cui non era assoggettata alle regole professionali della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61). Per quanto concerne i messaggini e i messaggi per posta elettronica (incluse le immagini raffiguranti dei maiali) inviati all'ex collega di studio, ella aveva operato invece in qualità di avvocato nell'ambito della sua attività professionale ed aveva pertanto, considerato il contenuto dei citati documenti, disatteso le regole professionali previste dalla normativa federale, segnatamente l'art. 12 lett. a LLCA. La Corte cantonale ha poi giudicato che visti gli antecedenti dell'interessata, alla quale erano state inflitte altre tre multe disciplinari, e tenuto conto del suo comportamento ripetitivo, sconveniente e offensivo nei confronti di autorità e colleghi, la decisione di abbinare alla multa la sospensione temporanea dall'esercizio dell'avvocatura risultava rispettosa del principio della proporzionalità. Ha tuttavia ridotto l'ammontare della multa in quanto, come già accennato, lo scritto alla Corte dei reclami penali non era sanzionabile a livello disciplinare.
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D. Il 3 giugno 2014 l'avv. A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che sia accertata la nullità della sentenza cantonale, subordinatamente che la stessa venga annullata. Censura, in sintesi, la violazione di diversi disposti della LLCA, degli art. 9, 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1 Cost. nonché degli art. 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II.
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Chiamati ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nelle conclusioni e motivazioni del proprio giudizio, mentre la Commissione di disciplina degli avvocati ha chiesto la reiezione del gravame.
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E. Con decreto presidenziale del 1° luglio 2014 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso, nel senso che l'autorità competente è stata invitata a soprassedere alla sospensione temporanea dall'esercizio dell'avvocatura, all'incasso della multa, alla pubblicazione della sanzione nel Foglio ufficiale cantonale e alla sua comunicazione alle autorità cantonali di sorveglianza.
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F. Lo stesso giorno la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale federale ancora due ricorsi rivolti contro due decisioni del Tribunale cantonale amministrativo concernenti altre misure disciplinari, più precisamente due multe, la prima di fr. 400.-- (incarto 2C_556/2014) e la seconda di fr. 250.-- (incarto 2C_557/2014).
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
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1.2. La richiesta di congiungere le tre cause (2C_555/2014 a 2C_557/2014), formulata il 3 luglio 2014 dalla ricorrente, dev'essere respinta. Sebbene le questioni giuridiche che si pongono sono praticamente uguali, le controparti (persone private o ente pubblico) coinvolte sono differenti così come le fattispecie oggetto di disamina.
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1.3. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa dall'ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il ricorso concerne una misura disciplinare pronunciata nei confronti di un'avvocata, cioè una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF, vedasi anche sentenza 2C_150/2008 del 10 luglio 2008 consid. 2.2 e rinvii) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della decisione contestata, la quale ha senz'altro un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
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Erwägung 2 | |
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104 seg.). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo succinto in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono infatti trattate unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
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2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252), profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'asserito arbitrio, compete al ricorrente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. Riproponendo in larga misura gli stessi argomenti di quelli formulati in sede cantonale, la ricorrente critica in primo luogo l'irregolarità dell'autorità di prime cure, la quale non costituirebbe un'autorità giudicante fondata sulla legge. Afferma infatti che il legislatore ticinese, per ossequiare quanto sancito dall'art. 5 cpv. 3 LLCA (il quale prevede che il registro cantonale degli avvocati è tenuto dall'autorità cantonale incaricata della loro sorveglianza, ciò che non è il caso in Ticino) e dall'art. 14 LLCA (che invita ogni Cantone a designare un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati), avrebbe dovuto istituire un'unica autorità di sorveglianza anziché ripartire i compiti previsti dalla legge tra la Commissione per l'avvocatura (art. 4 e 5 LAvv) e la Commissione di disciplina degli avvocati (art. 7 LAvv). Le due commissioni cantonali sarebbero di conseguenza sprovviste di base legale. Aggiunge poi che l'argomentazione avanzata dalla Corte cantonale per giustificare l'esistenza delle due commissioni, in particolare il richiamo al Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 28 aprile 1999 (FF 1999 4983 segg.) e a quello del Consiglio di Stato ticinese del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, n. 6406, sarebbe errata e contraddittoria nonché violerebbe l'art. 14 LLCA.
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3.2. Nella propria sentenza il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che, quand'anche l'autorità cantonale di sorveglianza non soddisfacesse i requisiti d'indipendenza e d'imparzialità previsti dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU, tale mancanza verrebbe sanata dal ricorso inoltrato dinanzi a lui, che giudica con pieno potere cognitivo e che soddisfa le esigenze dell'art. 86 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF: la critica non meritava pertanto di essere vagliata in modo più approfondito. Ha poi osservato che se la legge sugli avvocati prevedeva l'obbligo per i Cantoni di istituire un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati (art. 14 LLCA) nonché le deferiva anche altri compiti, come la tenuta del registro cantonale degli avvocati e l'iscrizione dei medesimi nello stesso, la stessa lasciava tuttavia ai Cantoni la cura di definire la composizione e l'organizzazione dell'autorità nonché di stabilire la procedura applicabile così come non le vietava di delegare a un ordine cantonale la competenza di esercitare detta sorveglianza. Richiamato poi il Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 ove si auspicava, per semplificare il più possibile la sorveglianza degli avvocati e la ricerca delle informazioni che li riguardavano, che detta sorveglianza e la tenuta del registro venissero affidate a una sola autorità (cfr. FF 1999 4983 segg., segnatamente 5013), la Corte cantonale ha precisato che ciò non significava però che una diversa soluzione fosse contraria alla legge, ossia che le due autorità istituite a livello cantonale fossero sprovviste di base legale e le loro decisioni nulle. L'invito contenuto nel citato messaggio federale rispondeva infatti a un'esigenza di carattere meramente pratico, che poteva essere soddisfatto in un'altra maniera e il fatto che a livello cantonale fosse stata scelta l'impostazione vigente prima della modifica legislativa, cioè una Commissione distinta incaricata della sorveglianza disciplinare, era dovuto al fatto che detto sistema funzionava bene.
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3.3. La ricorrente non rimette in discussione il fatto che la Corte cantonale adempie le esigenze degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU, motivo per cui non occorre riesaminare questo aspetto. Va poi osservato che, nella misura in cui ella si limita a riproporre (da pag. 5 agli inizi di pag. 8 della propria impugnativa) l'identica motivazione del gravame presentato nella sede cantonale, l'atto di ricorso è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). Per il resto l'interessata non si confronta, se non in maniera del tutto generica (art. 42 cpv. 2 LTF), con la dettagliata argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale sulla questione litigiosa. Anche al riguardo il gravame sfugge pertanto ad un esame di merito. Si volesse da ciò prescindere va rilevato che la tesi sostenuta dal Tribunale cantonale amministrativo non disattende affatto la legislazione federale. In effetti, come osservato dai giudici cantonali, la legge sugli avvocati prevede soltanto che i Cantoni sono tenuti a istituire un'autorità di sorveglianza, ma lascia però loro la cura di disciplinarne la composizione, l'organizzazione e la procedura (cfr. FF 1999 4983 segg., segnatamente 5024 n. 233.3; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 801 segg.). In quanto al fatto che il registro cantonale sia tenuto dalla medesima, come emerge chiaramente dal Messaggio concernente la LLCA (FF 1999 4983 segg. segnatamente 5013) trattasi solo di una proposta, senza alcun carattere vincolante e da cui non può pertanto essere dedotto alcun obbligo per il Cantone di affidarle la tenuta del citato registro. Su questo punto il ricorso, quand'anche fosse ammissibile, andrebbe pertanto respinto.
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Erwägung 4 | |
4.1. Affermando che avrebbe agito nell'ambito di un rapporto privato tra soci non invece in qualità di avvocata, la ricorrente ribadisce che i messaggini e i messaggi inviati per posta elettronica all'ex collega d'ufficio non ricadrebbero sotto l'art. 12 lett. a LLCA. Al riguardo aggiunge che i fatti incriminati, contestati, sono oggetto di un procedimento penale tutt'ora aperto, avendo ella impugnato il decreto d'accusa emesso nei suoi confronti. Di conseguenza fintanto che non vi è una sentenza penale definitiva cresciuta in giudicato, essa è presunta innocente, secondo le garanzie dei diritti di difesa offerti dalla Costituzione federale e dalla CEDU. Ma quand'anche i fatti a lei contestati fossero veri, riafferma che le frasi incriminate sono state proferite nell'ambito di un rapporto privato, non nell'esercizio della sua attività d'avvocata.
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4.2. Come ben ricordato dal Tribunale cantonale amministrativo, la legge sugli avvocati si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell'ambito di un monopolio (art. 2 cpv. 1 LLCA). Essa disciplina l'insieme della loro attività professionale (art. 12 segg. LLCA), sia essa attinente alla rappresentanza in giudizio o alla semplice consulenza, anche in assenza di un mandato determinato (Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, pag. 107 seg. n. 6; Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 485 seg.; Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chapppuis, Loi sur les avocats, 2010, pag. 95 n. 13 segg.). L'attività extra-professionale dell'avvocato non è invece sottoposta alla citata legge, segnatamente con riferimento a comportamenti nella vita privata, ad attività politiche o associative, eccezione fatta del caso in cui la condotta dell'interessato faccia decadere i presupposti di cui all'art. 8 LLCA esatti per l'iscrizione nel registro cantonale (sentenza 2C_257/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1 nonché sentenza impugnata pag. 7 consid. 6.1 con rispettivi riferimenti giurisprudenziali e/o dottrinali). La medesima conclusione s'impone quando l'avvocato agisce in proprio, in un procedimento che lo riguarda personalmente. Anche in tal caso le regole professionali della LLCA non si applicano (Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 485; Valticos/Reiser/Chapppuis, op. cit., pag. 95 n. 14).
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4.3. Nel caso di specie il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che le prime e-mail agli atti, del 27 settembre 2012, avevano quale oggetto "
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4.4. La ricorrente afferma poi che per rispettare i suoi diritti di parte le autorità cantonali avrebbero dovuto aspettare che il procedimento penale che la vede in veste d'imputata per i medesimi fatti, da lei recisamente contestati, sia diventato definitivo con sentenza cresciuta in giudicato. Non avendolo fatto la sentenza querelata è da ritenersi nulla, rispettivamente da annullare. La critica è inconferente. In primo luogo va rilevato che con sentenza del 14 novembre 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso sottopostogli dalla ricorrente nella citata vertenza penale (causa 6B_945/2014), ragione per cui il decreto d'accusa, con cui l'interessata è stata ritenuta colpevole di ripetuta diffamazione, di ripetuta ingiuria e di abuso di impianti di telecomunicazioni, è diventato sentenza passata in giudicato (cfr. 352 segg. CPP). Occorre poi rammentare all'interessata che il medesimo fatto può essere disciplinato da normative differenti e, di riflesso, essere oggetto di competenze paralleli che possono sfociare su più provvedimenti: per ognuno di questi provvedimenti le norme applicabili si basano sullo stesso stato di fatto o addirittura su concetti giuridici analoghi. Tuttavia quando gli scopi perseguiti dalle disposizioni applicabili sono differenti, le competenze sono attuate in maniera indipendente l'una dall'altra di modo che, salvo eccezioni che qui non ricorrono, nessuna delle autorità è legata dalla qualifica giuridica adottata dell'altra (sentenza 2C_257/2010, citata, consid. 4 e rinvio).
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Nel caso di specie, le norme penali applicate dal giudice penale sono volte a proteggere l'onore e la sfera personale riservata (art. 173 e 177 CP [RS 311.0]), mentre nella sentenza ora oggetto di disamina il Tribunale cantonale amministrativo si è pronunciato sulla corretta applicazione dell'art. 12 lett. a LLCA, volto a garantire la fiducia e la considerazione di cui deve fruire la professione di avvocato. Siccome i disposti in questione (art. 173 e 177 CP da un lato e 12 lett. a LLCA dall'altro) non perseguono lo stesso obiettivo il Tribunale amministrativo cantonale non era tenuto ad aspettare l'esito del procedimento penale prima di pronunciarsi.
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Erwägung 5 | |
5.1. La ricorrente contesta di avere disatteso l'art. 12 lett. a LLCA. Detta norma impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola concerne non solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (DTF 130 II 270 consid. 3.2 pag. 276; sentenza 4P.36/2004 del 7 maggio 2004, in: RtiD II-2004 n. 70, consid. 3.1 non pubbl.; Messaggio del Consiglio federale citato, in: FF 1999 4983 segg., in part. 5021; (Fellmann/Zindel, op. cit. pag. 108 segg., segnatamente pag. 110 n. 12; Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 538 segg.; Valticos/Reiser/Chapppuis, op. cit., pag. 94 n. 6). L'art. 17 cpv. 1 lett. a LLCA specifica poi che in caso di violazione di una regola professionale, l'autorità di sorveglianza (cantonale) può infliggere all'avvocato, tra le diverse misure disciplinari previste, una multa fino a 20'000 franchi (lett. c) e la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo (lett. d). Queste due misure possono essere cumulate (cpv. 2). L'art. 20 LLCA precisa poi che la multa è cancellata dal registro cinque anni dopo essere stata pronunciata (cpv. 1), mentre per la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura è previsto un termine di dieci anni (cpv. 2).
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5.2. Dopo avere rilevato che i fatti risultavano con sufficiente chiarezza delle tavole processuali e che non vi erano indizi che permettevano di dubitare della provenienza dei messaggi, ragione per cui andava respinta la loro generica contestazione formulata dall'insorgente - la quale non aveva peraltro nemmeno tentato di rendere verosimile di non esserne l'autrice né aveva eccepito della loro falsità - il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato che la semplice lettura degli apprezzamenti rivolti al collega nonché la visione delle eloquenti fotografie inviategli permettevano di concludere che erano stati oltrepassati in larga misura i limiti della decenza e che, di riflesso, era stata offesa in modo inaccettabile la persona di costui: il comportamento dell'interessata era pertanto lesivo del dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. Tale opinione, per i motivi esposti di seguito, va condivisa.
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Come emerge dagli estratti delle e-mail e dei messaggini riportati nella sentenza cantonale e qui di seguito largamente ripresi è manifesto che scrivere "dottore C.________, hai rubato dal mio studio l'ennesimo file e documentazione (...). Sei un ladro qualificato ed orripilante (...) - Il totale dovuto va ad aggiungersi alla lunga lista di tue truffe e ruberie (...) - Quello che hai fatto è una porcata unica e inqualificabile! Per la quale tu devi pagare perché il mio lavoro deve essere pagato e i danni tutti hai capito brutto ladro maiale! (...) - Ma il tuo disonesto pane ti sarà amaro e le tue notti insonni! (...) - E se qualcuno facesse queste porcherie a te o alle tue figlie, cosa faresti codardo? Dimmi? (...) Per non parlare delle porcate che hai fatto ai danni del poveraccio (...) Certo certo, tu sei il mandante, la mente e il palo, gli esecutori altri, tutti coautori a titolo principale. La squallida consorteria (...) Parassita vampiro che ruba i soldi agli onesti cittadini che lavorano e lo mantengono! Vergognati parassita! (...) C.________ ladro con le mani sporche. Il mandante perfetto di crimini orrendi ed indegni che però macchiano indelebilmente e tu sei pieno di macchie brutte che si manifestano anche sulla tua brutta pelle. E le macchie così nere e brutte peggiorano e ti corroderanno dall'interno e i soldi rubati (...) non ti porteranno certo alcun bene! ti consiglio di prenotarti per tempo presso la Dignitas dove con i soldi a me rubati potrai comprarti un brandello di dignità (...) Sei un vigliacco meschino che farà la fine dei vigliacchi (...) Ma povero C.________ quanto hai pagato la confraternita? Ma io non ho paura dei vigliacchi (...) E adesso vai a denunciarmi miserabile! Invertebrato ed impotente pure! Sei un imbroglio! Un truffatore! Nessun merito nessuna qualità vera. Un baro! Che farà la fine dei bari! (....) Ma sei diventato professore per corrispondenza oppure hai comprato il titolo sul mercato nero del tuo circolo massonico?" trascende in maniera evidente i limiti di una corretta ed oggettiva critica verso un collega, ne lede l'onore, senza che questo comportamento sia circoscritto ad affermazioni e valutazioni di fatti. Senza poi dimenticare le immagini raffiguranti dei maiali inviate, sempre per posta elettronica, all'ex collega ove figuravano le menzioni "fisionomia del criminale maiale"e "maiale si mangia i genitali dell'allevatore".
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Premesse queste considerazioni la conclusione alla quale è giunto il Tribunale cantonale amministrativo, ossia che la ricorrente aveva violato l'art. 12 lett. a LLCA, non procede da un'applicazione errata del diritto federale. Il comportamento appena descritto è infatti chiaramente contrario alla dignità professionale, in quanto non si concilia con l'attitudine che la legge esige da chi esercita una simile professione.
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Erwägung 6 | |
6.1. Incombe innanzitutto all'autorità di sorveglianza determinare quali siano le misure disciplinari da adottare. Se il Tribunale federale rivede liberamente l'applicazione delle regole professionali, esso s'impone invece riserbo quando si deve pronunciare sulla misura disciplinare inflitta ed interviene soltanto quando l'autorità di sorveglianza ha oltrepassato i limiti del proprio potere di apprezzamento, al punto che la misura contestata risulti chiaramente sproporzionata e si riveli inficiata d'arbitrio (sentenza 2C_257/2010, citata, consid. 6 e richiami).
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6.2. La Corte cantonale, dopo avere ricordato che dovevano essere rispettati il principio della proporzionalità, quello della parità di trattamento e che la misura doveva rispondere ad un interesse pubblico, ha aggiunto che il provvedimento litigioso doveva tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali nonché del numero delle violazioni riscontrate. Andava poi considerato lo scopo che la misura disciplinare doveva raggiungere, motivo per cui doveva essere scelto il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tal fine. In tale contesto dovevano essere considerati gli antecedenti così come il comportamento assunto dall'avvocato durante la procedura disciplinare. Ciò posto, la Corte cantonale ha precisato che la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura era una misura preventiva grave, volta a dissuadere l'avvocato dal violare nuovamente le regole professionali, oltre a proteggere il pubblico, ed era di principio riservata, ma non solo, ai casi di recidiva di una certa gravità. Infine, dovevano anche essere prese in considerazione le conseguenze economiche di una simile misura.
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6.3. Nel caso concreto, ricordato che il 20 novembre 2012 era già stata inflitta una multa di fr. 2'700.-- all'insorgente per avere offeso un magistrato e che, con giudizio del medesimo giorno, aveva confermato altre due multe disciplinari nei confronti dell'interessata, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha dedotto che si giustificava pienamente una misura di una certa incisività allo scopo di dissuaderla dall'assumere comportamenti analoghi, che sembrava reiterare senza tregua, trascendendo il decoro e offendendo autorità e colleghi, come lo dimostrava del resto pure l'allegato ricorsuale sottopostogli. Era pertanto del tutto condivisibile e non travalicava il margine di manovra concesso all'autorità di sorveglianza il fatto di abbinare la multa e una sospensione temporanea dall'esercizio dell'avvocatura. Il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia ridotto l'ammontare della multa, siccome lo scritto indirizzato alla Corte dei reclami penali non era sanzionabile a livello disciplinare, essendo l'interessata intervenuta in tale ambito unicamente a difesa dei suoi interessi personali.
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6.4. Su questo aspetto la ricorrente si limita a definire "delirante" la multa e la sospensione pronunciate nei suoi confronti poiché ella sarebbe incensurata e quindi non si potrebbe considerarla recidiva. Sennonché, contrariamente a quanto affermato nel proprio gravame, l'interessata non ha contestato dinanzi a questa Corte la multa di fr. 2'700.-- inflittale nel novembre 2012, la quale va pertanto considerata come passata in giudicato e, con giudizio odierno, sono state confermate le altre due multe (sentenze 2C_556/2014 e 2C_557/2014) irrogatele nel luglio 2012, anche esse ora definitive. La critica, in quanto ammissibile (cfr. art. 42 LTF), si rivela pertanto priva di pertinenza e, come tale va respinta.
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7. La ricorrente ri mprovera al Tribunale cantonale amministrativo di non avere annullato la decisione di primo grado al motivo che è stata intimata al segnalante, violando in tale modo l'art. 24 cpv. 2 LAvv (secondo cui il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento) così come la sua sfera privata garantita dagli art. 8 CEDU e 13 Cost. In proposito la censura non soddisfa tuttavia le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e sfugge pertanto ad un esame di merito.
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Erwägung 8 | |
8.1. La ricorrente afferma che la Commissione di disciplina degli avvocati avrebbe comunicato alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni nonché all'Ordine degli avvocati di Milano le sanzioni pronunciate nei suoi confronti, commettendo sopruso e abuso di potere nonché calunniandola ancora prima di averle dato la possibilità di difendersi. Lo stesso biasimo è rivolto alla Corte cantonale, la quale avrebbe informato le autorità di sorveglianza degli altri Cantoni senza aspettare che la decisione crescesse in giudicato, violando in tal modo il principio della presunzione d'innocenza.
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8.2. In quanto rivolta contro l'operato dell'autorità di prime cure la censura è inammissibile, visto l'effetto devolutivo totale della procedura ricorsuale cantonale (DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104). A titolo del tutto abbondanziale si può comunque rilevare che quanto denunciato dalla ricorrente non ha avuto luogo dato che, come emerge dalla decisione emessa il 21 novembre 2013, la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura doveva essere comunicata alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni solo al momento della crescita in giudicato della decisione medesima (cfr. pronuncia citata consid. 10 pag. 9).
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8.3. Nella misura in cui viene invece censurato il modo di agire del Tribunale cantonale amministrativo il quale, in virtù dell'art. 18 cpv. 2 LLCA, ha deciso di comunicare alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni la sospensione contestata, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di precisare che detta norma costituisce una base legale sufficiente e non lascia spazio ad apprezzamento, dato che impone alla competente autorità di procedere in tal modo (sentenza 2C_183/2010 del 21 luglio 2010 consid. 4.4). Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato, mentre si rivela inammissibile riguardo alla lamentata violazione della normativa sulla privacy nonché degli art. 8 CEDU e 13 Cost., la censura non adempiendo le esigenze di motivazione poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
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9. Per i motivi illustrati il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si avvera pertanto infondato e va quindi respinto.
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10. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 gennaio 2015
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera Ieronimo Perroud
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