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Informationen zum Dokument  BGer 2C_51/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_51/2015 vom 16.01.2015
 
{T 0/2}
 
2C_51/2015
 
 
Sentenza del 16 gennaio 2015
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Zünd, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico, Bundesgasse 3, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
Pretese nei confronti dello Stato,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2014 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
 
Fatti:
 
A. Il 17 gennaio 2014 A.________ ha presentato alla Segreteria di Stato dell'economia un'istanza di risarcimento danni nei confronti della Confederazione. In sintesi rimproverava a quest'ultima di non avere debitamente sorvegliato le autorità ticinesi le quali, oltre a collocarlo presso un'associazione dove il suo lavoro, fonte dei suoi molteplici problemi e danni fisici, era illegale e sottopagato, l'avevano anche ricoverato coattivamente presso la Clinica psichiatrica cantonale di X.________.
1
B. Il 23 aprile 2014 il Dipartimento federale delle finanze, a cui la domanda è stata trasmessa per motivi di competenza, l'ha respinta, considerando che i presupposti per ammettere una responsabilità dello Stato non erano adempiti in concreto. Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo federale, Corte I, con giudizio del 19 dicembre 2014.
2
C. Il 14 gennaio 2015 A.________ si è rivolto al Tribunale federale, al quale ha domandato di richiedere all'autorità precedente una copia del gravame, allegandone comunque un esemplare. Egli chiede che gli sia risarcito il danno fisico subito, rispettivamente, se ciò non fosse possibile, che gli sia versato l'equivalente di due anni di stipendio adattato per l'attività svolta presso l'associazione ticinese.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
 
1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
5
 
Erwägung 2
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
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2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Nella misura in cui il ricorrente rinvia al gravame presentato nella sede precedente, riproponendone quindi la motivazione, l'atto di ricorso si rivela irricevibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). Egli inoltre non si confronta (art. 42 cpv. 2 LTF) con la dettagliata argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo federale sulla questione dell'adempimento delle condizioni per ammettere una responsabilità dello Stato (cfr. giudizio impugnato pag. 5 segg. consid. 3-4), qui condivisa e alla quale si rinvia. Infine, per quanto concerne il richiesto versamento di uno stipendio, il quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.
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2.3. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3. Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento federale delle finanze e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
Losanna, 16 gennaio 2015
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Zünd
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud
 
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