BGer 9C_480/2014 | |||
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BGer 9C_480/2014 vom 23.02.2015 | |
9C_480/2014{T 0/2}
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Sentenza del 23 febbraio 2015 |
II Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudici federali Glanzmann, Presidente,
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Pfiffner, Parrino,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni,
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ricorrente,
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contro
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Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, Ottostrasse 24, 7000 Coira,
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opponente.
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Oggetto
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Prestazione complementare all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 29 aprile 2014.
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Fatti: | |
A.a. Con decisione del 30 novembre 2010, l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS (di seguito: Cassa di compensazione) ha concesso a A.________, nata nel 1946, già beneficiaria di una rendita vecchiaia anticipata a decorrere dal 1° giugno 2008, il diritto a prestazioni complementari (di seguito PC) a far tempo dal 1° agosto 2009.
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A.b. Nell'ambito di una revisione a seguito della conoscenza di nuovi elementi, la Cassa di compensazione ha ricalcolato le prestazioni e con decisione del 30 agosto 2013 ha deciso che A.________ non aveva diritto a PC per il periodo 1° agosto 2009 - 30 giugno 2013 e doveva pertanto restituire l'importo di fr. 23'884.-.
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A.c. Con decisioni del 30 agosto 2013, rispettivamente 2 settembre 2013, la Cassa di compensazione ha inoltre negato il rimborso delle spese di malattia nell'ambito della prestazione complementare durante il lasso di tempo 1° agosto 2009 - 30 giugno 2013 e ha domandato la restituzione degli importi versati indebitamente a tale titolo per complessivi fr. 9'536.95.
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A.d. Statuendo sull'opposizione di A.________, la Cassa di compensazione ha confermato l'11 novembre 2013 il contenuto dei propri provvedimenti amministrativi.
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B. Il 10 dicembre 2013 A.________ si è aggravata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo sostanzialmente il riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari e al rimborso spese di malattia e di conseguenza l'annullamento delle decisioni di restituzione.
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Con giudizio del 29 aprile 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha parzialmente accolto il gravame dell'interessata, nel senso di annullare la decisione amministrativa nella misura in cui si riferiva all'assenza di diritto alle PC e al rimborso spese di malattia per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2009 per un importo totale di fr. 2'420.-.Per il resto, ha respinto il ricorso.
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C. Il 17 giugno 2014 A.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare le decisioni di rimborso relative al periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013.
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Non sono state richieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: | |
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione di cui al cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridicosull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (DTF 133 IV 286 consid. 6. pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo (per le esigenze relative alla motivazione si rinvia all'art. 42 cpv. 2 LTF) ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
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2.
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2.1. Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a percepire prestazioni complementari e il rimborso delle spese di malattia nell'ambito della prestazione complementare dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2013 e, di conseguenza, la questione della restituzione degli importi correlati. Litigioso è concretamente il valore locativo, in particolare la ripartizione della pigione della casa in cui la ricorrente ha abitato con diritto d'usufrutto con i figli.
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2.2. La domanda della ricorrente quo all'esame di tale diritto per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013 è inammissibile in quanto esula dai limiti temporali oggetto del presente esame giudiziale stabilito nella decisione su opposizione. Nella procedura giudiziaria amministrativa è difatti la decisione che determina l'oggetto della lite che può essere deferito a un tribunale per mezzo di ricorso (DTF 125 V 413 consid. 1 pag. 414).
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3. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme legali e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare modo i presupposti per il riconoscimento delle PC (art. 4 LPC), le condizioni che reggono il calcolo e l'importo della prestazione (art. 9 LPC), le spese riconosciute (art. 10 LPC) e i redditi computabili (art. 11 LPC), tra i quali sono segnatamente da annoverare i proventi della sostanza immobiliare. In particolare i giudici di prime cure hanno ricordato, da un lato, come nel reddito proveniente dalla sostanza immobiliare venga incluso, fra l'altro, anche il valore d'usufrutto (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, in cui viene fatto un rinvio ai criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio) e, d'altro lato, come devono essere dedotte le spese addebitabili alla pigione quando una casa familiare è occupata anche da persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari, precisando al riguardo come di massima l'ammontare del calcolo vada ripartito tra le parti (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). All'esposizione del tribunale cantonale può essere fatto riferimento.
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4.
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4.1. Aderendo alle informazioni contenute nel dossier amministrativo e ai dati raccolti dall'autorità fiscale relativamente all'occupazione interna della casa - in concreto suddivisa in due appartamenti separati, uno più grande al piano superiore e uno più piccolo al piano terreno - concessa in usufrutto alla ricorrente, l'istanza giudiziaria cantonale ha ritenuto appurato che a far tempo dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2013 la ricorrente divideva con la figlia E._________ l'appartamento più piccolo, mentre al figlio D.________ con la propria famiglia è stato destinato l'appartamento al primo piano. Sulla scorta di questa suddivisione e dei dati concernenti il valore dei redditi e delle spese accertate in ambito fiscale, il tribunale cantonale ha confermato i calcoli svolti dall'Amministrazione sia in relazione alla domanda di PC inoltrata nel giugno 2010, sia per quanto riguardail rimborso spese di malattia nell'ambito della prestazione complementare, giungendo alla conclusione che la ricorrente non ne aveva alcun diritto e che doveva pertanto restituire le prestazioni indebitamente percepite.
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4.2. La ricorrente contesta sostanzialmente l'apprezzamento dei fatti operato dal tribunale cantonale. In particolar modo viene criticato l'accertamento dell'occupazione degli spazi della casa abitata con diritto d'usufrutto: la figlia E._________ non dividerebbe difatti l'appartamento con lei ma con il fratello D.________. I giudici di prime cure non avrebbero correttamente valutato la documentazione prodotta come neppure avrebbero voluto procedere all'audizione del funzionario dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, signor B.________. La ricorrente addebita pertanto l'errore di valutazione dell'occupazione effettiva dei locali della casa alla procedura svolta dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni relativamente alle imposte cantonali e comunali 2010.
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5. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4. pag. 5; cfr. anche sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013 consid. 2.2.1). Tale non è il caso qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata. L'accertamento dei fatti non è dunque manifestamente inesatto se suscita dei dubbi, ma solo se la sua erroneità è di chiara evidenza (DTF 132 I 42 consid. 3.1 pag. 44). Incorre in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti il giudice che misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, che omette senza valida ragione di tenere conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, o che dalle prove assunte trae conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9).
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6. Il giudizio della corte cantonale che ha confermato l'operato della Cassa di compensazione in merito all'occupazione interna dei locali della casa in usufrutto alla ricorrente, come pure la susseguente valutazione, rispettivamente ripartizione dei redditi e la suddivisione delle spese, non lede alcuna norma di diritto federale e neppure risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto. Le critiche sollevate dalla ricorrente, che rimangono pure allegazioni di parte senza supporto probatorio alcuno, sono difatti inidonee a rimettere in causa l'apprezzamento delle prove operato dal tribunale cantonale. In effetti, la suddivisione interna degli spazi di cui alla casa in usufrutto alla ricorrente, operata dalla Cassa di compensazione e confermata dai giudici di prime cure, risulta dalla documentazione agli atti, completata mediante le risultanze ottenute dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni.
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6.1. In primo luogo, per quanto attiene alla documentazione agli atti, nella prima procedura tendente al riconoscimento di PC, la ricorrente aveva in data 16 luglio 2008 menzionato che divideva l'economia domestica con sua figlia E._________. Nella seconda domanda di riconoscimento di PC inoltrata il 29 giugno 2010, la ricorrente ha lasciato in bianco lo spazio di risposta alla domanda relativa alle persone conviventi nell'economia domestica. La Cassa di compensazione si è allora attivata presso l'Ufficio controllo abitanti di X.________, da cui ha ricevuto conferma che la figlia E._________ viveva ancora con la madre. Nulla è stato per contro detto relativamente al figlio D.________, che si è scoperto solo in seguito, ossia nell'ambito della revisione del diritto a PC operata nel 2013 dalla Cassa compensazione, vivere già dal 1° gennaio 2010 con la propria famiglia nell'appartamento al primo piano della casa in usufrutto alla ricorrente. La Cassa di compensazione ha in seguito ritenuto a giusta ragione i dati accertati dall'autorità fiscale, considerato soprattutto il fatto che gli stessi non sono stati contestati dalla ricorrente allorquando le era possibile farlo nell'ambito della procedura fiscale, ossia in occasione della decisione di reclamo anno 2010, emanata il 4 giugno 2013. Anzi oltre che non contestati, tali dati sono stati ottenuti con l'aiuto della ricorrente medesima. In effetti in tale decisione viene fatta espressa menzione del fatto che, nell'ambito della procedura di reclamo per le imposte cantonali e comunali 2010 della qui ricorrente, era stato precisato nel corso di una conversazione telefonica tra il funzionario dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, signor B.________, e la fiduciaria C.________ (ossia l'altra figlia della ricorrente, sua rappresentante legale nella vertenza fiscale) che "il valore locativo dell'appartamento grande al primo piano è affittato a D.________ per fr. 13'560 e tassato al 100% e il valore locativo dell'appartamento piccolo al piano terra è in uso proprio di A.________ e E.________ e tassato con una riduzione del 30%" (cfr. decisione 4 giugno 2013 dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni). Le giustificazioni della ricorrente, secondo la quale in quel contesto avrebbe solo controllato le cifre e le sarebbe sfuggita l'annotazione del tassatore riferita all'occupazione dell'appartamento grande del figlio D.________ con la famiglia e la condivisione dell'appartamento piccolo tra madre e figlia E._________, non meritano accoglimento. Come si evince chiaramente dalla decisione dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, l'occupazione della casa rientrava nelle questioni discusse e su cui vi era stata infine convergenza. Non appena l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni ha ricevuto informazioni circa l'imposizione fiscale 2010/2011 della ricorrente e lanuova ripartizione interna dell'immobile oggetto dell'usufrutto a favore della ricorrente, si è dato avvio alla procedura di revisione, che ha portato alle decisioni alla base della restituzione delle prestazioni indebite relative alle PC e alle spese di malattie ivi correlate. In conclusione la ricorrente non può essere seguita quando cerca di sminuire quanto ritenuto, con il suo aiuto, dall'Autorità fiscale, adducendo che vi siano stati errori in ambito fiscale.
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6.2. Parimenti la censura riferita alla mancata audizione del funzionario dell'Amministrazione imposte del Cantone signor B.________ è inidonea a inficiare quanto ritenuto dal tribunale cantonale. Come già menzionato al considerando 1 del giudizio impugnato, esula dalla vertenza la richiesta tendente alla riconsiderazione di decisioni di tassazione non impugnate dalla ricorrente. Non vi è alcuna violazione di diritto ad opera dei giudici cantonali allorquando non hanno dato seguito all'audizione del teste. I primi giudici hanno accuratamente esposto i motivi per i quali si poteva (e si può) prescindere dall'assunzione del mezzo di prova richiesto.
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7. Considerato che la Corte cantonale ha confermato a ragione i nuovi calcoli operati dalla Cassa di compensazione che hanno portato alla revoca delle PC e delle spese di malattia nell'ambito della prestazione complementare dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2013, le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite. La ricorrente nel proprio gravame non ha sollevato alcunché relativamente alla loro restituzione nel caso in cui le stesse non fossero dovute, non vi sono pertanto motivi per contrastare il giudizio cantonale nel suo risultato.
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8. In esito alle suesposte considerazioni, ne consegue che, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Per le medesime ragioni la ricorrente non ha diritto a ripetibili. Sebbene risulti vincente in causa, la Cassa di compensazione non ha diritto a ripetibili poiché è incaricata di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 2a Camera, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 23febbraio 2015
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Glanzmann
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La Cancelliera: Cometta Rizzi
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