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Informationen zum Dokument  BGer 6B_246/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_246/2015 vom 19.03.2015
 
{T 0/2}
 
6B_246/2015
 
 
Sentenza del 19 marzo 2015
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 febbraio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 10 dicembre 2014 A.________ ha presentato una denuncia penale contro le Preture di Mendrisio, Lugano e Bellinzona, nonché contro il Tribunale d'appello per asserite inadempienze in relazione a sue pretese risarcitorie;
 
che, con decisione del 16 gennaio 2015, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere, in mancanza di elementi costitutivi di un qualsiasi reato;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, la denunciante ha presentato il 19 gennaio 2015 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, la CRP ha invitato la reclamante ad emendarlo;
 
che la reclamante ha presentato un ulteriore allegato il 3 febbraio 2015;
 
che, con giudizio del 9 febbraio 2015, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome anche emendato non adempiva le esigenze formali e di motivazione;
 
che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso, trasmesso dalla CRP al Tribunale federale per competenza;
 
che la ricorrente ha presentato un ulteriore scritto al Tribunale federale il 12 marzo 2015;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
 
che contro una decisione finale, resa in materia penale, da un'autorità di ultima istanza cantonale, quale è in concreto la CRP, è di principio aperta la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale ai sensi dell'art. 78 segg. LTF;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
 
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
 
che la Corte cantonale ha infatti dichiarato irricevibile il reclamo siccome non rispettava le esigenze di forma e di motivazione previste dall'art. 385 CPP;
 
che spettava quindi alla ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il diritto negando l'adempimento dei presupposti formali e si sarebbe perciò rifiutata a torto di entrare nel merito del gravame;
 
che la ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte cantonale, adducendo per quali motivi il rifiuto di procedere all'esame di merito violerebbe l'art. 385 CPP;
 
che la ricorrente elenca diverse disposizioni del CPP, criticando in modo generale le modalità di svolgimento della procedura preliminare, segnatamente il suo mancato interrogatorio in veste di danneggiata;
 
che tali questioni esulano tuttavia dall'oggetto del litigio, come visto circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo dinanzi alla CRP;
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere accollate alla ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che la ricorrente accenna invero a una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, la quale non può comunque essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che la richiesta di nominare un patrocinatore deve essere respinta anche nella misura in cui fosse fondata su un'eventuale incapacità della ricorrente di stare direttamente in giudizio (cfr. art. 41 LTF);
 
che un'incapacità di stare direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LTF può infatti essere ammessa soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura interessata (cfr. sentenza 1B_163/2012 del 28 marzo 2012 consid. 3);
 
che un allegato ricorsuale lacunoso non è di per sé sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio, ogni parte in causa essendo di principio responsabile del fatto che i propri allegati adempiano le esigenze legali (cfr. sentenze 6B_13/2015 dell'11 febbraio 2015 consid. 3 e 5A_618/2012 del 27 maggio 2013 consid. 3.1);
 
che tuttavia, vista la situazione della ricorrente, si giustifica di rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 marzo 2015
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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