BGer 5A_77/2015 | |||
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BGer 5A_77/2015 vom 23.03.2015 | |
{T 0/2}
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5A_77/2015
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Sentenza del 23 marzo 2015 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Daniele Moro,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
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opponente,
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Autorità regionale di protezione 1,
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via Lavizzari 11b, casella postale 2614, 6830 Chiasso.
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Oggetto
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nomina del curatore di rappresentanza,
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ricorso contro la decisione emanata il 17 dicembre 2014 dalla Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Dalla relazione tra A.________ e B.________ è nato nel 2003 C.________. Dinanzi al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è ancora pendente la causa di accertamento di paternità promossa il 12 ottobre 2004 dal minore; nonostante il padre abbia nel frattempo ricon osciuto il figlio, rimangono ancora da risolvere le relative conseguenze, segnatamente in ordine al contributo di mantenimento. Con decisione 26 agosto 2014 l'Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, ha nominato l'avv. D.________ quale curatore di rappresentanza del minore nella citata causa, d opo aver revocato il mandato al precedente patrocinatore in data 5 giugno 2014.
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B. A.________ ha impugnato la decisione 26 agosto 2014 dinanzi alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino mediante reclamo datato 26 settembre 2014. Con decisione 17 dicembre 2014 la Vicepresidente della Camera di protezione ha dichiarato il gravame irricevibile.
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C. Con ricorso in materia civile 30 gennaio 2015 A.________ si è aggravato al Tribunale federale, postulando l'annullamento della decisione 17 dicembre 2014 ed il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione.
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Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF) ricorso è stato inoltrato dalla parte soccombente nella sede cantonale avente un interesse degno di protezione all'annullamento del giudizio cantonale che dichiara irricevibile il suo reclamo (art. 76 cpv. 1 LTF). Alla luce dei citati disposti, il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.
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1.2. Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Salvo che per i casi menzionati all'art. 95 lett. c e lett. d LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile far valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3).
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1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
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1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti dinanzi al Tribunale federale soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).
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1.5. Il ricorso deve contenere le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Considerata la natura della decisione impugnata, il ricorrente postula a ragione l'annullamento di tale decisione ed il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché (implicitamente) entri nel merito del suo reclamo (DTF 137 II 313 consid. 1.3; sentenza 5A_704/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 138 I 49).
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2. La Vicepresidente della Camera di protezione ha accertato che il reclamante aveva ricevuto la decisione dell'Autorità regionale di protezione 1 in data 27 agosto 2014 e che il termine di trenta giorni per impugnarla scadeva quindi il 26 settembre 2014. Ha pertanto considerato che il reclamo, inoltrato il 28 settembre 2014 (data del timbro postale), fosse irricevibile in quanto tardivo.
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L'autorità inferiore ha inoltre constatato che il versamento dell'anticipo per le presunte spese processualiera avvenuto soltanto in data 28 ottobre 2014, malgrado il termine fosse stato fissato al 21 ottobre 2014, e ha considerato che la richiesta di proroga fosse inammissibile siccome presentata il 28 ottobre 2014, ossia dopo la scadenza del termine.
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3. Con il suo gravame al Tribunale federale il ricorrente contesta sia la tardività del suo reclamo (infra consid. 3.1) sia la tardività del suo pagamento dell'anticipo per le presunte spese processuali (infra consid. 3.2).
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3.1. Conformemente a quanto indicato nel giudizio impugnato, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC (v. anche art. 314 cpv. 1 CC), la procedura di reclamo contro le decisioni emanate dalle autorità ticinesi di protezione dei minori e degli adulti è retta dal diritto cantonale (v. art. 450f CC; Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, pag. 8). Per implicita ammissione del ricorrente, tale diritto cantonale prevede il rispetto di determinate formalità in caso di trasmissione del rimedio dall'estero. L'insorgente riconosce pertanto che il suo reclamo, che egli avrebbe semplicemente depositato alle poste norvegesi l'ultimo giorno utile (il 26 settembre 2014), non sarebbe tempestivo. Sostiene tuttavia di poter beneficiare della tutela della buona fede (art. 9 Cost.) derivante da un'indicazione incompleta dei rimedi di diritto. Osserva infatti che la decisione 26 agosto 2014 dell'Autorità regionale di protezione 1 si limitava a menzionare la possibilità del reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello entro il termine di trenta giorni dall'intimazione, ma nulla indicava riguardo ai modi di trasmissione di un reclamo dall'estero. Considera che, essendo "un inesperto del diritto svizzero e in quel momento non patrocinato", era per lui legittimo "pensare che fosse sufficiente depositare il reclamo presso un qualsiasi ufficio postale all'estero per ossequiare al termine impartito".
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Il ricorrente non spiega su quale fondamento poggia la tesi secondo cui l'autorità di prima istanza dovesse pure menzionare, nell'indicazione dei mezzi di impugnazione, i modi di trasmissione di un rimedio dall'estero: il suo apodittico richiamo ai " principi del "fairness" e (...) della parità della armi (art. 29 cpv. 1 CF, art. 6 CEDU) " è del tutto insufficiente. Egli tralascia inoltre il fatto che tale menzione non appariva nemmeno necessaria alla luce delle circostanze concrete: dagli atti emerge infatti che l'autorità di prima istanza non ha indirizzato la sua decisione al domicilio estero del qui insorgente, bensì allo studio legale svizzero che allora lo patrocinava. Il ricorrente, in altre parole, non riesce a dimostrare che l'indicazione dei rimedi di diritto nella decisione 26 agosto 2014 dell'Autorità regionale di protezione 1 fosse incompleta. Difettando già tale presupposto, non si vede come possa in concreto trovare applicazione il principio secondo cui un'omessa o errata indicazione dei rimedi giuridici non deve causare pregiudizio alle parti (su tale principio v. DTF 138 I 49 consid. 8.3.2 con rinvii). Nella misura in cui è ammissibile, l'argomentazione ricorsuale si appalesa infondata.
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3.2. Atteso che il rimedio cantonale era in ogni modo inammissibile siccome tardivo, risulta superfluo esaminare la censura di violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) rivolta contro il mancato riconoscimento da parte dell'autorità inferiore della tempestività del versamento dell'anticipo per le presunte spese processuali. Non occorre quindi nemmeno discutere l'ammissibilità dei nuovi fatti e dei nuovi mezzi di prova addotti dinanzi al Tribunale federale dal ricorrente a fondamento di tale argomentazione.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 marzo 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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