BGer 6B_329/2015 | |||
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BGer 6B_329/2015 vom 08.04.2015 | |
{T 0/2}
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6B_329/2015
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Sentenza dell'8 aprile 2015 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Decreto di abbandono (diffamazione, calunnia, ingiuria),
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ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che A.________ è stato alle dipendenze, fino al momento del suo licenziamento nel mese di settembre del 2012, di una società di cui era amministratore unico B.________;
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che il 15 febbraio 2013 A.________ ha denunciato B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria, denuncia mendace e contravvenzione alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0);
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che la denuncia penale verte sul contenuto di due scritti redatti da B.________ in relazione al licenziamento;
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che, con decisione del 4 novembre 2014, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale;
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che, contro il decreto di abbandono, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che, con sentenza del 24 febbraio 2015, la CRP ha respinto il reclamo;
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che la Corte cantonale ha ritenuto che gli scritti in discussione non adempivano i requisiti oggettivi della fattispecie di diffamazione (art. 173 CP) e ha negato l'esistenza di sufficienti indizi di reato a carico del denunciato;
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che A.________ impugna di persona questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di emanare un decreto di accusa nei confronti del denunciato e dei testimoni interrogati in sede d'inchiesta;
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che, in via subordinata, postula il rinvio degli atti ad un altro Procuratore pubblico per la continuazione del procedimento penale;
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che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
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che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
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che spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, incombendogli in particolare il compito di spiegare quali pretese intende fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
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che ciò vale segnatamente laddove, tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 138 IV 186 consid. 1.4.1, 86 consid. 3 e rinvii);
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che questa giurisprudenza è pure applicabile in materia di reati contro l'onore (cfr. sentenza 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);
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che in concreto il ricorrente non spiega quali pretese civili intenda fare valere contro il denunciato in relazione con i pretesi reati (cfr. sentenza 6B_261/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 1.1, destinata a pubblicazione);
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che inoltre, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono disattese anche nel merito del ricorso poiché il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale, dimostrando perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che, in particolare, egli non si confronta puntualmente con le espressioni contenute nei criticati scritti e non spiega per quali ragioni sarebbero realizzati gli estremi dell'art. 173 CP;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie devono di conseguenza essere poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che tuttavia, vista la sua situazione, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 aprile 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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