BGer 5A_422/2014 | |||
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BGer 5A_422/2014 vom 09.04.2015 | |
{T 0/2}
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5A_422/2014
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Sentenza del 9 aprile 2015 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. Autorità regionale di protezione 8,
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sede di Lugano Est, strada di Pregassona 33,
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casella postale 129, 6963 Pregassona,
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2. B.________.
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Oggetto
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pagamento della nota professionale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2014 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
A.a. Nel mese di settembre 2012, l'avv. A.________ aveva assunto il patrocinio dei coniugi C.C.________ e D.C.________, allora sotto tutela (trasformata, con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti il 1° gennaio 2013, in curatela di portata generale). Li ha rappresentati nel corso di varie procedure ricorsuali avverso l'operato dell'Autorità regionale di protezione 8, sede di Lugano Est (qui di seguito: Autorità di protezione) ed in altre procedure. Per tali procedure, il beneficio dell'assistenza giudiziaria era stato negato.
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A.b. In data 13 novembre 2013, l'avv. A.________ ha presentato la propria nota professionale per incasso all'allora curatrice dei coniugi C.________. Il successivo 7 gennaio 2014, lo studio legale dell'avv. A.________ ha sollecitato nei confronti dell'Autorità di protezione e del nuovo curatore B.________ l'incasso della nota professionale. I successivi 28 gennaio e 4 febbraio 2014, l'avv. A.________ ha segnalato alla Camera di protezione del Tribunale di appello del Cantone Ticino (qui di seguito: Tribunale di appello), fra l'altro, il mancato pagamento della propria nota d'onorario, chiedendo l'intervento nei confronti dell'Autorità di protezione e del curatore. Resa edotta dal Tribunale di appello che il medesimo non si riteneva competente per evadere le lagnanze sollevate, l'avv. A.________ lo ha nuovamente adito, denominando il proprio scritto, datato 14 marzo 2014, "reclamo per denegata giustizia".
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B. | |
Con decisione 25 marzo 2014, il Tribunale di appello ha dichiarato il reclamo per denegata giustizia irricevibile, ponendo tassa e spese di giustizia a carico dell'avv. A.________.
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C. Contro la pronuncia cantonale, l'avv. A.________ (qui di seguito: ricorrente) propone con scrittura 19 maggio 2014 un rico rso in materia civile ed un ricorso sussidiario in materia costituzionale, concludendo all'annullamento della decisione impugnata.
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Non sono state chieste determinazioni.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un gravame (DTF 140 I 90 consid. 1; 140 V 22 consid. 4; 139 III 133 consid. 1).
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2. L'esame della ricevibilità del ricorso esige che vengano preliminarmente riassunte la motivazione della decisione impugnata e le censure della ricorrente.
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2.1. Il presente ricorso è diretto contro una decisione per denegata giustizia in materia di protezione degli adulti (art. 450a cpv. 2 CC), mediante la quale l'ultima istanza cantonale ha dichiarato il reclamo a lei sottoposto inammissibile. A tal proposito, il Tribunale di appello ha ragionato, per l'essenziale, nel modo seguente: costituisce diniego di giustizia il rifiuto di un'autorità di occuparsi di un procedimento, e parimenti costituisce ritardata giustizia il procrastinare la trattazione di un procedimento. Condizione è, tuttavia, che il procedimento sia di sua competenza. Il Tribunale di appello ha rilevato che il pagamento delle note d'onorario esula dalle competenze dell'Autorità di protezione poiché ai curatelati non è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio. Di riflesso, il Tribunale di appello stesso non può essere investito con un reclamo per denegata o ritardata giustizia da parte dell'Autorità di protezione.
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Per quanto concerne il rimprovero di denegata o ritardata giustizia mosso al curatore, il Tribunale di appello ha invece precisato che esso sfugge alla sua competenza, dovendo essere semmai sottoposto all'Autorità di protezione.
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2.2. La ricorrente eccepisce per l'essenziale, richiamandosi al vecchio art. 410 CC, che l'Autorità di protezione avrebbe tacitamente ratificato il suo agire quale patrocinatrice dei curatelati, che sono tuttavia impossibilitati dalla misura di protezione a corrisponderle l'onorario; peraltro, l'Autorità di protezione avrebbe corrisposto direttamente l'onorario ad altri legali intervenuti in precedenza. Ne deduce che l'affermazione di incompetenza dell'Autorità di protezione formulata dal Tribunale di appello sarebbe manifestamente errata ed illegale. In altre parole, la ricorrente pare ritenere che - con riferimento alla propria retribuzione - ella avrebbe dovuto essere trattata alla stregua di un curatore designato dall'Autorità di protezione ai sensi dell'art. 449a CC.
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La ricorrente omette invece del tutto di confrontarsi con la motivazione del giudizio impugnato secondo cui il Tribunale di appello non è competente per trattare le critiche contro l'operato del curatore.
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3. Va ora stabilito se la decisione impugnata sia finale o incidentale (art. 90 rispettivamente 93 LTF) e se sia stata pronunciata in uno dei casi previsti all'art. 72 LTF.
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3.1. Alla luce della motivazione fornita dal Tribunale di appello vi è motivo di ritenere che l'autorità cantonale, in realtà, abbia respinto il ricorso dopo averlo esaminato nel merito: poiché l'autorità di cui è lamentata l'inattività non è competente per prendere la decisione richiesta, non può sussistere denegata giustizia. Ora, la giurisprudenza impone di qualificare la decisione impugnata sulla scorta della reale motivazione fornita dall'autorità inferiore, non della soluzione formalmente adottata nel dispositivo (sentenze 5A_936/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 2.1.3; 6B_683/2013 del 26 novembre 2013 consid. 4.2 in fine; C 280/95 del 10 giugno 1997 consid. 1c, non pubblicato in DTF 123 V 106). Ritenuto dunque che il Tribunale di appello ha di fatto respinto il reclamo per denegata giustizia, la decisione impugnata va considerata una decisione incidentale suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (sentenza 5A_208/2014 del 30 luglio 2014 consid. 1). Il ricorso appare ammissibile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
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3.2. Nel merito, la pretesa di retribuzione che avanza la ricorrente - e sulla quale l'Autorità di protezione non si è pronunciata - si fonda sull'assistenza legale che ella ha prestato in numerose procedure in protezione dell'adulto condotte nel (preteso) interesse dei coniugi C.________. La decisione sulle spese giudiziarie e le ripetibili è accessoria alla procedura alla quale si riferisce (DTF 135 III 329 consid. 1.2; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 12a ad art. 93 LTF). Questa giurisprudenza può essere adottata nella presente circostanza per analogia. Per l'esame della ricevibilità del presente ricorso va considerato che le procedure di merito suscettibili di attrarre la presente censura per denegata giustizia sono regolate in applicazione di norme di diritto pubblico in rapporto diretto con il diritto civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF; in senso convergente, seppur fondata sull'art. 94 LTF, v. anche sentenza 5A_393/2012 del 13 agosto 2012 consid. 1.2). Trattandosi, inoltre, di procedure aventi per oggetto la revoca rispettivamente la conferma della misura di protezione, è pure corretto ritenere che la presente vertenza abbia carattere ideale e non patrimoniale (v. la sentenza appena citata, loc. cit.; sulla possibile natura patrimoniale di una decisione in tema di protezione degli adulti v. sentenza 5A_379/2014 del 4 luglio 2014 consid. 1).
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3.3. Ne discende che la decisione impugnata può essere sottoposta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale appare pertanto inammissibile.
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Erwägung 4 | |
4.1. Rammentato che la ricorrente fonda il proprio gravame sulla tesi secondo la quale ella andrebbe trattata alla stregua di un patrocinatore formalmente incaricato dall'Autorità di protezione (ovvero l'autorità alla quale viene mosso il rimprovero di denegata giustizia), per le necessità dell'esame della ricevibilità del presente ricorso ella va trattata alla stregua del patrocinatore d'ufficio che contesta l'onorario riconosciutogli. La giurisprudenza considera tale patrocinatore legittimato ad insorgere personalmente avanti al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; sentenze 5A_701/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 1; 8C_832/2012 del 28 maggio 2013 consid. 1), accertata peraltro la partecipazione della ricorrente nella procedura avanti al Tribunale di appello (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF).
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4.2. Infine, il gravame appare tempestivo (art. 100 cpv. 1 e art. 46 cpv. 1 lett. a LTF).
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Erwägung 5 | |
5.1. Il ricorso in materia civile deve contenere, fra l'altro, le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Esso è di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF); pertanto il ricorrente non può, in linea di principio, limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare una conclusione nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con rinvii). Le conclusioni vanno tuttavia interpretate tenendo in debita considerazione la motivazione del ricorso (DTF 136 V 131 consid. 1.2; 133 II 409 consid. 1.4.2; 123 IV 125 consid. 1). Conclusioni che non rispecchiano i criteri esposti conducono all'inammissibilità del ricorso in materia civile (DTF 133 III 489 consid. 3.1).
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5.2. La ricorrente formula una conclusione puramente cassatoria; come tale, essa non soddisfa i requisiti appena esposti. Alla luce della motivazione già anticipata (supra consid. 2.2), il presente gravame può tuttavia essere interpretato siccome inteso ad ottenere la trattazione nel merito della sua pretesa di retribuzione quale patrocinatrice dei curatelati. Le conclusioni appaiono allora sufficientemente chiare.
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Erwägung 6 | |
6.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Una mera riproposta della posizione sostenuta avanti all'istanza precedente non basta: è indispensabile una critica mirata ai considerandi della decisione impugnata considerati erronei (DTF 140 III 115 consid. 2). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2).
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6.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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6.3. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; da ultimo DTF 139 II 7 consid. 4.2; Bernard Corboz, op. cit., n. 13 e 13a ad art. 99 LTF).
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7. Già si sono esposte (supra consid. 2.1 e 2.2) la motivazione del Tribunale di appello nonché le critiche ricorsuali. A proposito di queste ultime va considerato quanto segue.
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7.1. Le critiche ricorsuali contro gli accertamenti di fatto del Tribunale di appello sono generiche ed in buona parte prive di rilevanza (ad esempio con riferimento al valore di lite oppure alle reali disponibilità economiche dei coniugi C.________). Inoltre, la ricorrente fonda il proprio gravame su fatti che non emergono dalla decisione impugnata, senza premurarsi di allegare e dimostrare di averli sottoposti al Tribunale di appello nei tempi e nei modi prescritti: ciò vale, in particolare, per l'asserita ratifica tacita del suo agire quale patrocinatrice dei coniugi C.________, nonché per la (pretesa) avvenuta retribuzione da parte dell'ente pubblico di altri patrocinatori prima di lei. Tener conto di tali circostanze contravverrebbe al principio dell'esaurimento effettivo delle vie di ricorso cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF) ed al divieto di
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7.2. In diritto, la ricorrente si accontenta poi di formulare ipotesi, ad esempio relativamente alla portata che avrebbe a suo dire il vecchio art. 410 CC, senza menzionare dottrina o giurisprudenza a sostegno della propria opinione. Peraltro, tali ipotesi si basano, ancora una volta, su un assunto fattuale non dimostrato: qualora fosse vero che altri patrocinatori prima di lei sono stati retribuiti dall'Autorità di protezione - ipotesi che la ricorrente nemmeno afferma di aver sottoposto al Tribunale di appello -, sarebbe stata sua precisa incombenza dimostrare che ciò sia avvenuto in identiche condizioni - in particolare, che pure detti patrocinatori, come anche lei, non fossero stati precedentemente designati dall'Autorità di protezione (art. 449a CC) e che ai mandanti non fosse stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio (v. art. 10 della legge ticinese del 15 marzo 2011 sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG; RL 3.1.1.7]).
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Le censure di violazione del divieto dell'arbitrio e di lesione del diritto di essere sentito si appalesano poi confuse ed insufficientemente motivate.
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Infine, e soprattutto, la ricorrente non si confronta per nulla con l'argomento principe della motivazione della decisione impugnata: quello secondo il quale l'Autorità di protezione non sarebbe competente poiché i mandanti non erano stati posti a suo tempo a beneficio del gratuito patrocinio, dal quale il Tribunale di appello ha dedotto che la mancata adozione di una decisione da parte dell'Autorità di protezione non configurerebbe diniego di giustizia.
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7.3. Le citate carenze di motivazione rendono il ricorso in materia civile inammissibile.
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8. Peraltro, sia detto abbondanzialmente, per le ragioni che seguono la decisione impugnata non appare contraria al diritto federale.
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8.1. Le misure ufficiali di protezione degli adulti sono adottate nell'interesse delle persone bisognose di aiuto (art. 388 cpv. 1 CC). I costi di tali misure, tuttavia, sono in linea di principio a carico della persona che ne beneficia (Ruth E. Reusser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed. 2014, n. 28 ad art. 404 CC; art. 19 della legge ticinese dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [RL 4.1.2.2]). Questo principio, esplicitamente ancorato all'art. 404 cpv. 1 CC con riferimento al compenso ed al rimborso delle spese sostenute dal curatore, vale per tutte le spese: così, anche i costi del curatore che l'autorità di protezione dovesse nominare per un corretto svolgimento della procedura (art. 449a CC) sono a carico dell'interessato, quand'anche la nomina sia avvenuta d'ufficio o addirittura contro la volontà dell'interessato, e benché tra il curatore e l'ente pubblico cui appartiene l'autorità di protezione che lo ha designato si instaura un rapporto di diritto pubblico (Auer/Marti, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed. 2014, n. 14, 18, 23 segg. ad art. 449a CC). Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti per una retribuzione del curatore d'ufficio, l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (art. 404 cpv. 3 CC per analogia; art. 19 della legge ticinese dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto; il Cantone fissa i dettagli della retribuzione, v. art. 49 della legge ticinese dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto, nonché gli art. 16 segg. del relativo regolamento del 29 novembre 2000 [RL 4.1.2.2.1]).
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8.2. Il principio in virtù del quale i costi di un rappresentante legale rimangono a carico dell'interessato si applica a maggior ragione, ovviamente, quando l'interessato provvede personalmente ad incaricarne uno (v. art. 25 cpv. 1 della legge ticinese dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto), ciò che è autorizzato a fare se capace di discernimento (Auer/Marti, op. cit., n. 14 ad art. 449a CC; v. anche il principio di sussidiarietà della misura ancorato all'art. 389 cpv. 1 n. 2 CC, v. in proposito Helmut Henkel, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed. 2014, n. 8 ad art. 389 CC). Fra l'interessato ed il mandatario si instaura infatti un rapporto di diritto privato (v. Auer/Marti, op. cit., n. 31 ad art. 449a CC, con riferimento al patrocinatore d'ufficio designato con l'accordo dell'interessato e che a maggior ragione deve valere per il patrocinatore designato personalmente).
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8.3. La conclusione cui è giunto il Tribunale di appello, secondo la quale l'Autorità di protezione non doveva dare seguito alle richieste della ricorrente, non appare pertanto, ad un sommario esame abbondanziale, lesiva del diritto federale.
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9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Tassa e spese di giustizia sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 L TF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 aprile 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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