BGer 4A_189/2014 | |||
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BGer 4A_189/2014 vom 10.04.2015 | |
{T 0/2}
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4A_189/2014
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Sentenza del 10 aprile 2015 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Klett, Niquille,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________,
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patrocinata dall'avv. Carlo Postizzi,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Marco Cereda,
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opponente.
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Oggetto
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azione di disconoscimento del debito,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 febbraio 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. I fratelli A.A.________, C.A.________ e D.A.________ hanno sottoscritto il 26 giugno 2003 un "contratto di conferma di mutuo" in cui si sono riconosciuti debitori solidali nei confronti di E.________ (alias F.________, nome che verrà utilizzato qui di seguito) di fr. 120'000.--, importo che fruttava un interesse annuo del 10 %. Il mutuante è caduto in uno stato di gravissima depressione e il suo tutore ha ceduto la pretesa a B.________, che ha invano chiesto con scritto 19 gennaio 2009 ai fratelli A.________ di rimborsare il mutuo e di pagare gli interessi scaduti di fr. 60'000.--.
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B. A.A.________ è insorta alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone con reclamo (recte: appello) del 30 ottobre 2012. Il 23 maggio 2013 la Presidente della menzionata Camera ha respinto la richiesta di acquisire agli atti un " rapporto di accertamento tecnico " sull'autenticità delle firme apposte sulle predette convenzioni da F.________ e prodotto dall'appellante il giorno precedente. Con sentenza 17 febbraio 2014 la Corte cantonale ha respinto nella misura in cui era ammissibile l'appello. Essa ha segnatamente ritenuto che l'insorgente non aveva dimostrato l'autenticità della convenzione del 5 novembre 2003.
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C. Con ricorso in materia civile del 26 marzo 2014 A.A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza impugnata nel senso che il debito di fr. 60'000.-- sia integralmente disconosciuto e l'opposizione interposta al precetto esecutivo confermata. La ricorrente si duole della mancata assunzione del referto peritale sull'autenticità delle firme, che produce pure in questa sede. Sostiene poi che non è possibile escludere la validità della convenzione del 5 novembre 2003 unicamente in base a criteri temporali. Contesta infine di aver aggirato l'art. 228 CPC/TI chiedendo che la deposizione resa in sede penale da suo padre sia considerata.
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Diritto: | |
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
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2. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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3. Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b).
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3.1. La Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con decisione del 23 maggio 2013 la richiesta di acquisire agli atti il " rapporto di accertamento tecnico " del 21 maggio 2013 sull'autenticità delle firme, perché tale tema era noto all'appellante già quando ha ricevuto la decisione di primo grado il 27 settembre 2012, ragione per cui la produzione della nuova prova non rispetta i limiti temporali fissati dall'art. 317 CPC.
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3.2. La ricorrente afferma di essersi prevalsa immediatamente della perizia calligrafica, avendola prodotta il giorno dopo averla ricevuta.
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3.3. Il Codice di procedura civile richiede una produzione immediata dei nuovi mezzi di prova per impedire manovre dilatorie (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6713 ad art. 224-230). Nella fattispecie la ricorrente non spiega per quale motivo la perizia di parte è unicamente stata allestita 8 mesi dopo aver ricevuto la sentenza di prima istanza. Ora, per quanto attiene alla messa in atto di misure dilatorie non sussiste alcuna differenza fra non produrre immediatamente un mezzo di prova esistente o attendere di far allestire un mezzo di prova. Ne segue che l'autorità inferiore non ha violato la lettera a del citato articolo ritenendo la nuova prova irricevibile. In queste circostanze non occorre esaminare se la condizione posta dalla lettera b dell'art. 317 CPC sia in concreto soddisfatta.
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Erwägung 4 | |
4.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'attrice non aveva provato - nemmeno sulla sola base di una serie d'indizi convergenti - l'autenticità della convenzione del 5 novembre 2003, non essendo a tale proposito sufficiente che la lettera del 27 ottobre 2003 e la convenzione del 19 agosto 2003 fossero autentiche, atteso che questi documenti sono anteriori alla convenzione in cui F.________ avrebbe rinunciato alla pretesa posta in esecuzione. Non ha inoltre neppure considerato sufficiente l'esistenza di una similitudine fra la firma risultante sulla convenzione 5 novembre 2003 e quella apposta da F.________ innanzi al Ministero pubblico.
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4.2. La ricorrente afferma che la Corte cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio per essersi limitata a un ragionamento di ordine temporale invece di stabilire l'autenticità della convenzione del 5 novembre 2003 mediante elementi intrinseci al documento, quali la firma di F.________, identica a quella apposta sui verbali della Procura pubblica, tanto più che la procedura penale si è conclusa con un decreto di abbandono.
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4.3. Nella fattispecie la ricorrente non contesta di essere gravata dall'onere di provare l'autenticità della convenzione. Per il resto essa si limita a formulare un'inammissibile critica appellatoria dell'apprezzamento degli atti effettuato dall'autorità inferiore senza nemmeno tentare di dimostrare che questa sia caduta nell'arbitrio. Insistendo sull'esistenza di un decreto d'abbandono, la ricorrente pare poi dimenticare che neppure nella procedura penale è stata accertata l'autenticità della convenzione di rinuncia.
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5. Infine, riferendosi al rimprovero mosso al Pretore di non aver tenuto conto della testimonianza resa dal padre della debitrice innanzi al Procuratore pubblico, i Giudici d'appello hanno considerato che la censura è irricevibile perché l'attrice non si era mai prevalsa prima di tale testimonianza. Essi hanno inoltre aggiunto che il divieto di testimoniare previsto dall'art. 228 CPC/TI non può essere aggirato mediante il richiamo di una deposizione resa in altra sede.
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6. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 aprile 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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