BGer 6B_450/2015 | |||
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BGer 6B_450/2015 vom 20.05.2015 | |
{T 0/2}
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6B_450/2015
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Sentenza del 20 maggio 2015 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che l'8 maggio 2014 A.________ e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico un esposto penale contro diverse persone ed autorità;
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che con decisione del 17 febbraio 2015, intimata separatamente ai denuncianti, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere;
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che A.________ e B.________ hanno impugnato con un unico allegato la decisione del PP dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
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che con sentenza del 30 marzo 2015 la CRP ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo nella misura in cui era presentato da A.________;
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che la Corte cantonale ha per contro ritenuto tempestivo il gravame in quanto presentato da B.________, riguardo al quale pertanto la procedura ricorsuale continuava;
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che A.________ impugna la sentenza di irricevibilità emanata dalla CRP nei suoi confronti con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere riammessa nel procedimento penale;
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che la ricorrente chiede inoltre di riconoscerle il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
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che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1);
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze non sono adempiute in concreto, visto che la ricorrente non si confronta con gli accertamenti posti a fondamento del giudizio di irricevibilità e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che oggetto della presente causa è infatti unicamente la questione della tempestività del reclamo dinanzi alla CRP nella misura in cui era presentato dalla ricorrente;
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che le argomentazioni concernenti il merito della causa sono quindi inammissibili;
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che la ricorrente non contesta la tardività accertata dalla Corte cantonale, ma si limita sostanzialmente ad addurre che il reclamo concerneva una causa di carattere familiare ed era stato presentato congiuntamente dalle parti;
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che la ricorrente disattende tuttavia come il decreto di non luogo a procedere oggetto dell'impugnativa era stato notificato ad entrambe le parti distintamente, ai rispettivi domicili;
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che le parti disponevano infatti ognuna di un proprio recapito e non erano rappresentate da un patrocinatore;
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che la ricorrente non sostiene, tantomeno con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, che procedendo in tal modo il PP avrebbe violato determinate disposizioni procedurali in materia di comunicazione e di notificazione delle decisioni;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può essere accolta essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
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che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere accollate alla ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che tuttavia, vista la sua situazione finanziaria, si giustifica di rinunciare a prelevare spese giudiziarie a suo carico (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 maggio 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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