BGer 4D_23/2015 | |||
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BGer 4D_23/2015 vom 27.05.2015 | |
{T 0/2}
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4D_23/2015
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Sentenza del 27 maggio 2015 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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multa disciplinare,
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2015
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dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Nell'ambito della procedura giudiziaria iniziata con un'azione di accertamento negativo del debito di fr. 5'951'539.80 introdotta dalla B.________SA nei confronti della C.________, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha inflitto nella sentenza 3 marzo 2015 una multa disciplinare di fr. 500.-- a A.________, estensore degli atti attorei. La Corte cantonale ha indicato che questi, per sua stessa ammissione, sapeva di non poter rappresentare in giudizio l'attrice, ma ciò nonostante ha moltiplicato le procedure inutili. Egli ha in particolare inoltrato una risposta (del 12 settembre 2014) inammissibile a un reclamo presentato dalla convenuta contro le ripetibili accordatale dal Pretore in cui ha esposto considerazioni estranee al procedimento giudiziario, che denotano un accanimento personale nei confronti del legale della controparte, senza tener conto delle avvertenze contenute nella decisione 5 maggio 2014 con cui la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva stralciato dal ruolo un reclamo proposto per conto dell'attrice.
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2. A.________ contesta la sentenza 3 marzo 2015 con "reclamo limitatamente alla multa disciplinare" e postula l'annullamento della sanzione.
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3. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.
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4. Da quanto precede discende che il ricorso è manifestamente non motivato in modo sufficiente e va dichiarato inammissibile dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'eventuale indigenza del ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 maggio 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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