BGer 1B_184/2015 | |||
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BGer 1B_184/2015 vom 29.05.2015 | |
{T 0/2}
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1B_184/2015
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Sentenza del 29 maggio 2015 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Karlen, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, denegata e ritardata giustizia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 aprile 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. Il 27 febbraio 2014 il Procuratore pubblico (PP) ha promosso l'accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali nei confronti dell'avv. A.________, accusata di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta sottrazione di cose requisite o sequestrate, ripetuta amministrazione infedele, estorsione (tentata), sub. coazione (tentata), ripetuta coazione, ripetute soppressioni di documento, diffamazione e ripetuta violazione del segreto professionale.
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B. Con istanza del 16 novembre 2014 la legale ha chiesto il dissequestro dell'importo di Euro 25'000.-- da conti bloccati presso banche svizzere per la sua difesa nell'ambito di un altro procedimento promosso in Italia. Mediante decisione del 9 dicembre 2014 il PP ha respinto l'istanza, perché gli averi sequestrati non apparterrebbero alla legale e sarebbero in parte oggetto di sequestro risarcitorio per le somme ritenute malversate. Con istanza del 10 dicembre 2014 l'avv. A.________ ha poi chiesto il dissequestro di tutti i suoi conti bancari. Con giudizio del 7 aprile 2015 (incarto n. 60.2014.437) la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha parzialmente accolto un ricorso dell'interessata contro la decisione 9 dicembre 2014 del PP, rinviandogli gli atti affinché quantifichi l'indebito profitto pervenuto all'imputata. Adita dalla legale, con ulteriore decisione del 7 aprile 2015 (incarto 60.2015.69) la CRP ne ha respinto, in quanto ricevibile, il reclamo per denegata e ritardata giustizia da parte del PP perché non avrebbe emanato un decreto di archiviazione e non avrebbe statuito sull'istanza del 10 dicembre 2014.
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C. Avverso quest'ultima sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di ordinare l'applicazione "ex tunc" del previgente CPP/TI e di accertare la nullità sia di tutti gli ordini di perquisizione e sequestro emanati dal PP sia della decisione impugnata e, subordinatamente, di annullarla.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
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1.2. La sentenza impugnata non riconosce l'esistenza di un caso di denegata o ritardata giustizia del PP nel contesto del procedimento inc. MP 2010.10322 promosso nei confronti della ricorrente. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente e la tempestività del gravame sono pacifiche (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
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ll gravame va pure trattato come ricorso in materia penale nella misura in cui rimprovera alla CRP stessa denegata e ritardata giustizia (sentenza 1B_32/2007 del 18 giugno 2007 consid. 2).
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1.3. Nell'atto di ricorso l'imputata si diffonde sull'applicazione del previgente CPP/TI, chiedendo nel petito di accogliere pregiudizialmente la domanda di applicazione "ex tunc" del previgente CPP/TI, normativa che, al suo dire, le sarebbe più favorevole. Ora, la ricorrente non sostiene d'aver sottoposto questa domanda dapprima alle istanze cantonali e che queste non l'avrebbero esaminata. La conclusione, nuova, è pertanto inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. La ricorrente precisa che la censura cardine del gravame consiste nel fatto che la CRP non si sarebbe pronunciata sulla sua richiesta, formulata dinanzi al PP, di accertare la nullità dei criticati ordini di perquisizione e sequestro da lui emanati: ciò in ragione del preteso difetto di legittimazione, quale parte civile, dell'accusatore privato.
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2.2. La censura è inammissibile, poiché esula dall'oggetto del litigio. La CRP ha infatti stabilito che unica questione della vertenza è quella di sapere se il PP sia incorso in una denegata o ritardata giustizia riguardo alla pretesa omessa evasione dell'istanza di sequestro del 10 dicembre 2014. Ha poi precisato che, per contro, il quesito della contestata legittimità e dell'asserita nullità dei sequestri, e quindi del loro mantenimento o meno, non può essere argomento della decisione impugnata, poiché spetta al PP, quale prima istanza, pronunciarsi in merito. Ha quindi dichiarato irricevibile le relative censure. Ora, la ricorrente non dimostra perché queste conclusioni sarebbero incostituzionali, motivo per cui le critiche inerenti alla pretesa nullità degli ordini di sequestro, sulle quali è incentrato il gravame, non possono essere esaminate nel merito (cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48; 135 II 145 consid. 3 e 4). Al riguardo, chiaramente, non si è pertanto in presenza di una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.), in quanto la CRP non doveva esprimersi su questa questione.
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2.3. Per di più, in tale ambito la ricorrente richiama le considerazioni e le conclusioni esposte nei precedenti reclami del 16 settembre 2011, dei quali riporta numerose pagine. Questi rinvii, che non concernono l'oggetto del presente litigio, sarebbero comunque inammissibili, poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 400 in alto e consid. 3.2). Inoltre, riproponendo semplicemente le censure addotte dinanzi alle autorità cantonali, in parte relative a procedure anteriori, la ricorrente non si confronta con le motivazioni addotte dall'autorità cantonale di ultima istanza, per cui l'atto di ricorso disattende le esigenze di motivazione imposte dall'art. 42 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; sentenza 5A_393/2012 del 13 agosto 2012 consid. 1.2). Inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del litigio, sono pure le argomentazioni inerenti ai processi svolti e pendenti in Italia, fattispecie sulle quali la ricorrente si diffonde.
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2.4. La ricorrente insiste sulla tesi secondo cui un accusatore privato non potrebbe rivestire qualità di parte danneggiata (al riguardo vedi sentenza 1B_698/2012 dell'8 marzo 2013), fatto che comporterebbe l'archiviazione del procedimento penale e degli ordini di sequestro. Ora, la Corte cantonale ha ritenuto che la richiesta di archiviare il procedimento penale aperto è irricevibile per carenza di competenza. La ricorrente non si confronta né contesta questa conclusione, peraltro corretta. Anche questa censura è pertanto inammissibile per carenza di motivazione.
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2.5. La ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione riguardo alla censurata ritardata e denegata giustizia.
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La critica non regge. La Corte cantonale ha infatti accertato che con decisione del 9 dicembre 2014 il PP aveva respinto una sua precedente istanza del 16 novembre 2014 di dissequestro parziale dei conti bancari bloccati. Ha poi rilevato che il giorno seguente la ricorrente ha inoltrato un'istanza di dissequestro, con la quale chiedeva al PP il dissequestro totale degli averi bloccati sui suoi conti, constatando che il PP non ha preso posizione su questa domanda. Ha nondimeno ritenuto che ciò non costituisce un diniego di giustizia: il PP si era infatti espresso sul medesimo tema il giorno precedente l'inoltro dell'istanza litigiosa, per cui, non essendo intervenuta alcuna modifica della situazione fattuale, ha ritenuto di non doversi ulteriormente pronunciare sulla fattispecie. Questa spiegazione adempie l'obbligo di motivare le decisioni derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 139 V 496 consid. 5.1 pag. 503 seg.; 138 I 232 consid. 5.1 pag. 237). D'altra parte, la ricorrente, insistendo sulla pretesa nullità degli ordini di sequestro, non dimostra che nelle descritte circostanze la conclusione dei giudici cantonali, secondo cui il PP per i motivi esposti ha implicitamente negato, dopo il rifiuto di un dissequestro parziale, anche la domanda di un dissequestro totale formulata il giorno seguente, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria (DTF 140 I 201 consid. 6.1; 133 II 396 consid. 3.2).
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Giova rilevare che, secondo la CRP, in seguito a un parziale accoglimento di un reclamo della ricorrente, gli atti dell'incarto sono stati rinviati al PP affinché, riguardo agli averi sequestrati, si esprima sul presupposto dell'indebito profitto che sarebbe pervenuto alla legale, per cui il magistrato dovrà comunque pronunciarsi di nuovo celermente e formalmente sulle istanze di dissequestro.
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3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 maggio 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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