BGer 5A_887/2014 | |||
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BGer 5A_887/2014 vom 14.07.2015 | |
{T 0/2}
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5A_887/2014
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Sentenza del 14 luglio 2015 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Pietro Croce,
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opponente,
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Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, 6710 Biasca.
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Oggetto
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pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Fatti: | |
A. Nell'ambito della procedura esecutiva avviata da B.________ contro l'ex marito A.________ per l'incasso di fr. 30'718.75 dovuti in base alla sentenza di divorzio 8 marzo 2013, in data 24 giugno 2014 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera (di seguito: UEF), accertata la mancanza di reddito pignorabile, ha pignorato il fondo n. 2041 RFD di X.________, di proprietà dell'escusso. Il fondo è gravato da ipoteche per un totale di fr. 200'000.-- nonché da un diritto d'usufrutto e d'abitazione vita natural durante a favore della madre di A.________.
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B. In data 21 agosto 2014 A.________ ha ricorso contro la decisione dell'UEF presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, chiedendo di sostituire il fondo pignorato con la quota di un mezzo spettantegli sulla particella n. 2370 RFD di Y.________ (già abitazione familiare delle parti). Il Tribunale di appello ha respinto il ricorso con decisione 30 ottobre 2014.
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C. Con ricorso in materia civile 13 novembre 2014 A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha impugnato avanti al Tribunale federale la decisione cantonale chiedendone l'annullamento e postulando la rettifica del verbale di pignoramento mediante sostituzione del fondo pignorato con quello da lui proposto in sede cantonale.
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Con decreto presidenziale 1° dicembre 2014 è stato conferito al ricorso l'effetto sospensivo (nel senso che è stato fatto divieto di realizzare il fondo pignorato). Non sono state chieste determinazioni nel merito.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2
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1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
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In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvio; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
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2. Contestata è la scelta dell'UEF di pignorare non già l'immobile proposto dal ricorrente, bensì un altro immobile di sua proprietà.
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2.1. Come rettamente ricorda il Tribunale di appello, riguardo ai beni da pignorare la LEF prevede un preciso ordine gerarchico: in prima battuta vanno pignorati i beni mobili; in seconda battuta quelli immobili, a condizione che quelli mobili non siano sufficienti; infine, i beni sequestrati, i beni che a detta del debitore appartengono a terzi ed i beni rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 1, 2 e 3 LEF; DTF 117 III 61 consid. 2; 134 III 122 consid. 4.1). Prima dei beni rivendicati da terzi può essere pignorata la parte dei diritti del debitore in una comunione, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti, redditi compresi (art. 3 del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC; RS 281.41]; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 927; Jaeger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5a ed. 2006, n. 20 ad art. 95 LEF). L'ufficiale può scostarsi da questo ordine se le circostanze lo giustificano oppure se creditore e debitore si accordano per chiederlo (art. 95 cpv. 4
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2.2. Il Tribunale di appello ha respinto in primo luogo la richiesta di citazione del ricorrente: avendo egli indicato, su richiesta dell'UEF, i beni pignorabili, menzionando il reddito da attività professionale (poi ritenuto impignorabile) nonché i due immobili oggetto della presente decisione, una sua citazione non avrebbe portato alcun ulteriore elemento utile per il giudizio.
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Il Tribunale di appello, constatata l'assenza di un accordo fra creditore e debitore sui beni da pignorare, ha osservato che il pignoramento è avvenuto in modo conforme all'ordine stabilito dalla legge: i beni immobili (art. 95 cpv. 2 LEF) devono essere pignorati prima dei diritti in comunione (art. 3 RDC). Ha in seguito respinto le censure sollevate dal ricorrente contro l'esercizio del potere di apprezzamento da parte dell'UEF: da un lato, il diritto d'usufrutto e d'abitazione a favore della madre dell'escusso graverebbe un solo appartamento dell'immobile di X.________ e sussisterebbe anche in caso di vendita forzata dell'immobile; d'altro lato, nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio il debito posto in esecuzione è incondizionato, mentre soggiacente alla condizione della vendita dell'immobile di Y.________ è l'esigibilità di un altro debito di oltre fr. 18'000.-- nei confronti della ex moglie. Rifiutandosi espressamente di sindacare la regolamentazione del divorzio avallata dal Pretore, il Tribunale di appello ha da ultimo considerato che il valore del fondo pignorato, confrontato con il carico ipotecario in essere, offre all'escusso un margine d'azione per chiedere un aumento dell'ipoteca al fine di saldare il debito posto in esecuzione, mentre quello proposto dal ricorrente è già oggi pesantemente ipotecato. Non sussistendo circostanze che giustificassero di scostarsi dall'ordine di pignoramento prescritto dalle legge (art. 95 cpv. 4 bis LEF), il Tribunale di appello ha quindi confermato il provvedimento impugnato.
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3. Riprendendo per l'essenziale il ricorso avanti all'autorità cantonale di vigilanza, il ricorrente propone le censure seguenti.
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3.1. In primo luogo, egli ribadisce che l'immobile di Y.________, che egli detiene in comproprietà con la ex moglie, sia più strettamente connesso con il credito alla base del procedimento esecutivo in questione, tant'è che il pagamento del credito era condizionato alla vendita dell'immobile, già abitazione familiare. Lamenta la violazione del principio della proporzionalità e del principio della buona fede.
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Già si è detto che il Tribunale di appello ha constatato che il credito qui posto in esecuzione è incondizionato (supra consid. 2.2) : la semplice affermazione del contrario, non sostenuta da una censura di arbitrario accertamento dei fatti debitamente motivata (supra consid. 1.2) non può sovvertire la constatazione cantonale. Che dunque il pignoramento della particella di Y.________ rappresenti la "migliore opzione", è mera opinione personale del ricorrente e configura pertanto un'inammissibile critica appellatoria. Quando afferma che "pure seguendo l'ordine stabilito dalla legge", l'UEF avrebbe dovuto pignorare il bene in comproprietà, il ricorrente si discosta dalla divergente chiara norma legale, senza spiegazione e senza indicazione di un disposto di legge a suffragio della propria affermazione. Anche questa censura è inammissibile. Inammissibile è infine pure l'apodittica affermazione di arbitrarietà del pignoramento dell'immobile di X.________.
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3.2. Il ricorrente ribadisce poi "la congruità e la legale fondatezza della richiesta" di pignorare la sua quota di comproprietà invece del fondo di X.________. Già si è detto che la richiesta non può basarsi sul testo di legge, ed appare pertanto infondata. Peraltro, le considerazioni ricorsuali proposte a sostegno della pretesa congruità della propria richiesta possono essere al più comprese come critica dell'apprezzamento operato dai Giudici cantonali. Ora, diversamente da quanto vale per il ricorso all'autorità cantonale di sorveglianza giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, al quale si richiama erroneamente il ricorrente, avanti al Tribunale federale non è possibile censurare l'esercizio del potere di apprezzamento del giudice cantonale: il Tribunale federale interviene unicamente in caso di abuso o eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento (DTF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 con rinvii; Amonn/Walther, op. cit., § 6 n. 16; Gilliéron, op. cit., n. 270 seg. e 943 segg.), che il ricorrente nemmeno adduce. La censura, appellatoria, si rivela pertanto inammissibile.
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3.3. Sempre ribadendo considerazioni di congruità con il contesto del giudizio di divorzio, il ricorrente tematizza l'opposizione della ex moglie alla vendita di quella che fu l'abitazione coniugale ed il vantaggio economico che le deriva dalla decisione impugnata, e che consiste nel poter far capo, per il pagamento del proprio credito, ad un immobile estraneo alla causale del credito e non di sua pertinenza. Si fatica invero a seguire il ragionamento del ricorrente. Comunque sia, egli non fa menzione di una norma legale che obbligherebbe l'UEF a pignorare preferibilmente un bene (asseritamente) connesso con il credito posto in esecuzione, né una norma di questo genere si rinviene nella LEF. Di violazione della legge, dunque, non vi è traccia. Volendosi poi considerare la censura nella prospettiva dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità inferiore, non si può non constatare, ancora una volta, che la pretesa arbitrarietà è soltanto affermata ma non certo nelle forme richieste (supra consid. 1.2), e che il mero esercizio del potere d'apprezzamento non può essere censurato in questa sede (supra consid. 3.2). Nella ridotta misura della sua ammissibilità, la censura è chiaramente infondata.
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3.4. Il ricorrente si dilunga poi sul valore degli immobili in discussione, ribadendo che il valore del fondo di Y.________ detenuto in comproprietà con la ex moglie sarebbe ampiamente sufficiente per soddisfare il credito di lei. Esprimendosi in tali termini, il ricorrente propone ancora una volta una critica meramente appellatoria, senza assolutamente confrontarsi con l'argomento sostenuto dal Tribunale di appello, secondo cui il fatto che il valore del fondo pignorato ecceda in " larghissima " misura l'importo del debito posto in esecuzione non ostacola il suo pignoramento, ma offre anzi all'escusso un margine d'azione per chiedere un aumento dell'ipoteca al fine di saldare tale debito, mentre quello proposto dal ricorrente è già oggi pesantemente ipotecato. La critica ricorsuale si appalesa di conseguenza, una volta ancora, inammissibile.
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3.5. La censura di violazione del diritto di essere sentito, alla quale il ricorrente accenna di passaggio, non è minimamente motivata e deve essere pertanto dichiarata inammissibile.
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4. Ne discende che il ricorso deve essere respinto nella ridottissima misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non ha dovuto esprimersi sul merito del ricorso e che ha visto respinta la propria conclusione contro la concessione dell'effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 14 luglio 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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