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Informationen zum Dokument  BGer 5D_97/2015  Materielle Begründung
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BGer 5D_97/2015 vom 14.07.2015
 
{T 0/2}
 
5D_97/2015
 
 
Sentenza del 14 luglio 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Città di Zurigo, 
 
rappresentata dallo Stadtrichteramt Zürich, Inkasso, Gotthardstrasse 62, casella postale, 8022 Zurigo,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 giugno 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che con decisione 21 aprile 2015 il Giudice di pace del Circolo di Bellinzona ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla Città di Zurigo per l'incasso di fr. 764.-- oltre interessi e spese;
 
che con sentenza 8 giugno 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un reclamo interposto da A.________ contro la predetta decisione;
 
che secondo i Giudici cantonali le decisioni 21 settembre 2010 dello Stadtrichter della Città di Zurigo e 14 marzo 2013 del Tribunale distrettuale di Zurigo sono definitive e rappresentano quindi valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione di fr. 764.-- (relativo alle spese della procedura di emissione di una multa per consumo di marijuana nei confronti dell'escusso e della successiva procedura di opposizione);
 
che, rispondendo agli argomenti sollevati nel reclamo, il Tribunale d'appello ha osservato come il credito posto in esecuzione non si è estinto né con il rilascio di un attestato di carenza beni (peraltro riguardante un altro credito) né con la conversione della multa in lavori di utilità pubblica, e come la sola riproduzione del testo degli art. 19, 19ae 19b LStup non basta a contestare la decisione del Giudice di pace;
 
che con ricorso 10 giugno 2015 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);
 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
 
che in tali condizioni è unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
 
che nel rimedio all'esame il ricorrente ripropone gli stessi argomenti già trattati e confutati dall'autorità inferiore e contesta la fondatezza materiale della multa, omettendo del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti sviluppati nell'impugnato giudizio;
 
che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte;
 
che il ricorso si rivela quindi inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio) del ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 luglio 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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