BGer 1C_377/2015 | |||
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BGer 1C_377/2015 vom 22.07.2015 | |
{T 0/2}
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1C_377/2015
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Sentenza del 22 luglio 2015 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Merkli, Giudice presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
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Oggetto
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Estradizione alla Turchia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Il 26 maggio 2009 la Sezione 1 dell'Alta Corte penale di Malatya (Turchia) ha condannato A.________ a una pena detentiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione per traffico di stupefacenti, sentenza confermata dalla Corte Suprema il 21 giugno 2013. Lo stesso giorno del primo giudizio, la Sezione 1 dell'Alta Corte penale di Osmaniye l'ha condannato a una pena detentiva di 1 anno, 10 mesi e 15 giorni per i reati di lesioni corporali, acquisto, possesso e trasporto di munizione e di armi senza licenza, condanna confermata dalla Corte suprema già il 16 dicembre 2011.
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B. L'interessato, bloccato su segnalazione di Interpol Ankara mentre entrava in territorio svizzero, si è opposto all'estradizione, adducendo che in Italia è al beneficio di una protezione sussidiaria. Con decisione del 30 gennaio 2015 e una susseguente del 28 maggio 2015, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso l'estradizione, riservando la decisione del TPF sull'obiezione del reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP; RS 351.1), nonché la propria decisione sugli oneri subordinati ad accettazione (art. 80p AIMP), in particolare riguardo alla tenuta di un nuovo processo per una delle già citate condanne. Il 24 giugno 2015 l'UFG ha accertato la validità delle garanzie fornite dalle autorità turche.
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C. Con giudizio del 2 luglio 2015, il TPF ha respinto l'obiezione di reato politico e, in quanto ammissibile, pure il ricorso contro l'estradizione, confermandola, riservata la decisione in merito alla validità delle garanzie.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'estradizione e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (42 cpv. 2 LTF; DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
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Erwägung 2 | |
2.1. L'istanza precedente, illustrato lo status di protezione sussidiaria non previsto dalla Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati né dalla legislazione elvetica, ha accertato che in Svizzera una domanda d'asilo del ricorrente era stata evasa con una decisione di non entrata in materia dell'8 marzo 2012 dell'Ufficio federale della migrazione e ch'egli non ha presentato una richiesta di ammissione provvisoria, per cui non occorreva coordinare la procedura di estradizione con quella d'asilo (art. 55a AIMP; al riguardo vedi DTF 138 II 513 consid. 1.2.1 pag. 515 seg.; sentenza 1C_245/2015 del 25 giugno 2015 consid. 2). La domanda di asilo, inoltrata il 7 luglio 2015 e quindi dopo l'emanazione della sentenza impugnata, nulla muta a tale esito.
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2.2. Riguardo alle condizioni dell'art. 84 LTF, il ricorrente adduce una violazione del diritto di essere sentito, perché il TPF avrebbe dovuto comunicargli l'intenzione di scostarsi dalle decisioni italiane relative alla concessione della protezione sussidiaria, consentendogli di fornire prove al riguardo. I relativi accenni di critica chiaramente non adempiono tuttavia le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF (DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342; 134 II 244 consid. 2.1-2.3), ritenuto che del resto nulla gli impediva di esprimersi in merito nel quadro dei molteplici scambi di allegati. Decisivo è comunque il fatto che il ricorrente non si confronta con gli articolati ed esaurienti argomenti esposti dal TPF, ai quali si può rimandare (art. 109 cpv. 3 LTF), secondo cui, come peraltro pure accertato nell'invocata decisione estera, i suoi timori, contrariamente a quanto richiesto dalla prassi svizzera, sono sostenuti da poche e deboli prove documentali.
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2.3. Il TPF ha poi stabilito che, applicando le specifiche garanzie diplomatiche, non vi sono motivi per ritenere che le condizioni di detenzione del ricorrente sarebbero aggravate per le sue origini curde e per le sue opinioni politiche, ciò ch'egli non contesta e che trova conferma nella prassi del Tribunale federale (sentenza 1C_698/2013 del 23 settembre 2014 consid. 3.2). Non si è quindi in presenza di un caso particolarmente importante. D'altra parte, la decisione dell'UFG sulle garanzie ai sensi dell'art. 80p AIMP potrà essere impugnata dal ricorrente dinanzi al TPF (art. 80p cpv. 4 AIMP).
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3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Poiché il gravame era manifestamente privo di possibilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 64 LTF dev'essere respinta. Considerato che il ricorrente è incarcerato da oltre nove mesi e che la sua indigenza è stata accertata dal TPF, si giustifica non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
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3. Non si prelevano spese.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.
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Losanna, 22 luglio 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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