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Informationen zum Dokument  BGer 5A_404/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_404/2014 vom 29.07.2015
 
{T 0/2}
 
5A_404/2014
 
 
Sentenza del 29 luglio 2015
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali von Werdt, Presidente,
 
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Francesco Wicki,
 
opponente.
 
Oggetto
 
azione di rivendicazione e azione di rendiconto,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2014
 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Dal 1984 B.________ è proprietario della particella xxx RFD di X.________, su cui sorge una casa d'abitazione. Da allora l'immobile è occupato da A.________, già cittadino germanico.
1
A.b. Il 28 novembre 2003 B.________ ha promosso un'azione di rivendicazione perché fosse ordinato a A.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - di sgomberare immediatamente il predetto immobile e di consegnarglielo con le installazioni funzionanti, nonché di versargli un risarcimento danni per l'occupazione abusiva dell'abitazione. Asserendo di essere il "proprietario economico" dell'immobile, con la risposta il convenuto ha avversato la petizione e ha introdotto un'azione riconvenzionale volta ad ottenere da B.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - la produzione di tutta la documentazione relativa all'uso delle somme di denaro da lui ricevute, in particolare di DM 1'300'000.-- versatigli proprio per l'acquisto della particella di X.________ e di fr. 8'500'000.-- confluiti fin dal 1984 sui conti di una fondazione, come pure la produzione di tutti i documenti inerenti ai loro rapporti patrimoniali.
2
Il Pretore del distretto di Lugano, con decisione 1° dicembre 2004, ha respinto la riconvenzione in ordine, accogliendo l'eccezione di incompetenza del giudice ticinese sollevata da B.________ nella sua risposta all'azione riconvenzionale. Tale giudizio è stato riformato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, il quale con sentenza 7 settembre 2005 ha accertato la competenza territoriale del giudice adito in via riconvenzionale limitatamente alla questione del rendiconto sull'uso di DM 1'300'000.-- versati da A.________ a B.________. Con sentenza 4C.356/2005 del 21 marzo 2006 il Tribunale federale ha respinto il ricorso introdotto contro tale sentenza di appello.
3
Con decisione 2 settembre 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ordinando a A.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - di sgomberare e di riconsegnare a B.________ la casa ed il terreno di cui alla particella xxx RFD di X.________ con le istallazioni funzionanti entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, mentre ha respinto l'azione riconvenzionale di rendiconto. Il Giudice di prime cure aveva in precedenza respinto la richiesta di A.________ di sentire la sua ex moglie C.________ come testimone.
4
B. La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza 8 aprile 2014, ha respinto gli appelli presentati da entrambe le parti e ha confermato la decisione pretorile. Anche il Tribunale d'appello ha rifiutato l'assunzione della testimonianza dell'ex coniuge di A.________.
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C. Con ricorso in materia civile 14 maggio 2014 A.________ si è aggravato dinanzi al Tribunale federale chiedendo in via principale di annullare la sentenza cantonale e di rinviare la causa all'autorità inferiore affinché, assunta come teste la sua ex moglie, statuisca di nuovo, in via subordinata di respingere la petizione di controparte e di accogliere la propria azione riconvenzionale nel senso di ordinare a B.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - di fornire tutta la documentazione in merito all'utilizzo della somma di DM 1'300'000.--.
6
Con decreto presidenziale 5 giugno 2014 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo con riferimento all'ordine di sgombero e di riconsegna della casa e del terreno.
7
Con decreto 16 marzo 2015 il ricorrente è stato invitato a versare l'importo di fr. 17'000.-- a titolo di garanzie per eventuali spese ripetibili in favore dell'opponente. Dopo il tempestivo versamento della cauzione processuale, con risposta 29 aprile 2015 B.________ ha postulato la reiezione del ricorso. L'autorità inferiore ha invece comunicato al Tribunale federale di non avere osservazioni da formulare.
8
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il gravame è presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. a combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di massima ammissibile.
9
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
10
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accerta-mento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
11
2. Il ricorrente postula in via principale il rinvio della causa al Tribunale d'appello affinché, assunta come teste la sua ex moglie, si pronunci di nuovo. Tale conclusione cassatoria è in concreto ammissibile (v. DTF 133 III 489 consid. 3.1 con rinvii).
12
2.1. Nella presente fattispecie la procedura di prima istanza era ancora retta dal diritto cantonale (v. art. 404 cpv. 1 CPC). L'art. 228 n. 1 del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (CPC/TI) prevede che il fidanzato o il coniuge di una parte, ancorché divorziato, non può essere sentito come testimone.
13
In forza dell'art. 405 cpv. 1 CPC, all'appello si applicava per contro il nuovo diritto procedurale civile. Secondo l'art. 316 cpv. 3 CPC, l'autorità giudiziaria superiore può procedere all'assunzione di prove. Essa può così ordinare la riassunzione di prove già esperite in prima istanza, esperire prove che sono state scartate dal giudice di prime cure o decidere l'assunzione di altre prove (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), in particolare dei nuovi mezzi di prova ammessi in applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6747 ad art. 313 del disegno di CPC [D-CPC]). Se i fatti devono essere completati in punti essenziali, l'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine). Il CPC non prevede un'esclusione a priori della testimonianza di persone in stretto legame con una parte in causa (FF 2006 6687 ad art. 154 D-CPC).
14
2.2. In prima istanza il ricorrente ha chiesto l'assunzione della testimonianza della sua ex moglie. Il Pretore ha respinto tale offerta di prova in applicazione dell'art. 228 n. 1 CPC/TI.
15
In seconda istanza il Tribunale d'appello ha respinto la richiesta del ricorrente di rinviare la causa alla giurisdizione inferiore affinché assuma tale prova, ora consentita dal CPC, considerando che un rinvio non avrebbe comunque senso perché il Pretore dovrebbe riprendere la trattazione del processo in base alla previgente procedura civile cantonale, ritrovandosi al punto di prima. I Giudici cantonali hanno anche respinto la richiesta subordinata di assumere tale mezzo di prova in appello sulla scorta degli art. 316 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC, considerando da un lato che il processo di seconda istanza, retto dalla nuova procedura civile, non permette di aggirare il divieto dell'art. 228 CPC/TI poiché "l'art. 405 cpv. 1 CPC non [è] destinato a riaprire un processo su nuove basi in appello, modificando lo stato di fatto correttamente accertato dal primo giudice", dall'altro che la testimonianza dell'ex coniuge non rappresenta un mezzo di prova nuovo ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC, bensì un mezzo di prova che già si sarebbe potuto esperire se la procedura applicabile ne avesse consentito l'assunzione.
16
2.3. Il ricorrente considera che il Tribunale d'appello gli avrebbe impedito di assumere una prova pertinente e decisiva per il giudizio.
17
2.3.1. Egli censura il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata sulla questione a sapere se un mezzo di prova non ammesso dal diritto cantonale che ha retto la procedura di prima istanza possa essere assunto - dall'autorità giudiziaria superiore o, su rinvio, dal giudice di prime cure - in virtù del nuovo diritto procedurale applicabile in seconda istanza, lamentando la violazione degli art. 316 cpv. 3, 317 cpv. 1 e 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC, nonché del suo diritto di essere sentito, del divieto del formalismo eccessivo e del divieto dell'arbitrio.
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Per il resto, l'esame dell'argomentazione della Corte cantonale imporrebbe di risolvere la questione a sapere se la richiesta, formulata in appello dal ricorrente, di assumere una prova conosciuta dal CPC, ma esclusa dal CPC/TI, andava considerata come offerta di un mezzo di prova nuovo, la cui ammissibilità avrebbe dovuto essere esaminata secondo il nuovo diritto procedurale (art. 317 cpv. 1 CPC), il quale non prevede alcuna esclusione a priori della testimonianza dell'ex coniuge di una parte, oppure - più formalmente - andava ritenuta come offerta di prova già presentata (ma scartata) in prima istanza, la cui ammissibilità avrebbe dovuto essere esaminata in virtù del previgente diritto procedurale cantonale, il quale vieta invece di sentire l'ex coniuge come teste (v. sentenza 4A_390/2012 del 13 novembre 2012 consid. 2.5). La questione può tuttavia essere lasciata aperta. A prescindere dal cambiamento di procedura civile, il ricorso merita infatti in ogni modo accoglimento per violazione del diritto alla prova in virtù dei motivi esposti qui di seguito.
19
2.3.2. Il ricorrente ripropone anche l'argomento secondo cui l'art. 228 n. 1 CPC/TI sarebbe incompatibile con il diritto alla prova "nella misura in cui ritiene non degna di fede la testimonianza dell'ex coniuge, senza lasciare che sia il giudice nell'ambito del libero apprezzamento a decidere a posteriori, di caso in caso".
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Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e vengano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte (D TF 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6; 122 III 219 consid. 3c). Nell'ambito del diritto privato, il diritto alla prova è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenze 4A_228/2012 del 28 agosto 2012 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 138 III 625; 5A_726/2009 del 30 aprile 2010 consid. 3.1, non pubblicato in DTF 136 III 365; ora v. anche art. 152 cpv. 1 CPC). Gli art. 8 CC e 29 cpv. 2 Cost. non escludono tuttavia un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 con rinvii).
21
Il diritto processuale civile moderno tende a privilegiare il principio fondamentale secondo cui il giudice deve formare il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (v. art. 90 CPC/TI, art. 157 CPC) e ad abbandonare quindi le regole di prova legali (v. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed. 2006, pagg. 265 seg. n. 58-62; Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 1101). Nel CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, si è ad esempio rinunciato, in linea di principio, ad adottare delle norme probatorie fisse (FF 2006 6686 seg. ad art. 154 D-CPC; v. anche Franz Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2a ed. 2013, n. 7, 8 e 12 ad art. 157 CPC; Nicolas Passadelis, in Stämpflis Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 3 ad art. 157 CPC).
22
L'esclusione probatoria della testimonianza del fidanzato o dell' (ex) coniuge di una parte prevista dall'art. 228 n. 1 CPC/TI contrasta con siffatta evoluzione giuridica in tema di prove. Tale esclusione a priori persegue lo scopo di proteggere la certezza giuridica, ma comporta il rischio che, accanto a testimoni non credibili, vengano estromessi anche testimoni degni di fede. Nell'interesse dell'accertamento della verità materiale, la valutazione della credibilità di una testimonianza va perciò affidata al libero apprezzamento del giudice (v. Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 157 CPC; Gerhard Walter, Il diritto alla prova in Svizzera, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 45/1991 pagg. 1199-1200; Urs Kaufmann, Freie Beweiswürdigung im Bundesprivatrecht und in ausgewählten Zivilprozessordnungen, 1986, pagg. 75-77; v. anche FF 2006 6687 ad art. 154 D-CPC).
23
Occorre tuttavia ammettere che il divieto di audizione, come testimoni, di persone in stretto legame con una parte in causa di cui all'art. 228 n. 1 CPC/TI mira a proteggere, oltre alla certezza giuridica, anche i legami familiari, nonché ad evitare conflitti di interessi e di lealtà (v. Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 157 CPC; Walter, op. cit., pag. 1199). Di tale aspetto può tuttavia essere tenuto adeguatamente conto in altro modo, segnatamente accordando a tali persone il diritto di rifiutarsi di cooperare all'assunzione delle prove (v. Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 157 CPC; Walther J. Habscheid, Das Recht auf den Beweis und der Grundsatz der Effektivität des Rechtsschutzes, SJZ 80/1984 pag. 386). Con l'adozione del CPC, tale diritto è ora espressamente disciplinato al suo art. 165 (FF 2006 6687 ad art. 154 D-CPC e 6690 ad art. 162-164 D-CPC).
24
Alla luce di quanto precede, occorre quindi riconoscere che l'art. 228 n. 1 CPC/TI limita in modo troppo severo il diritto alla prova sgorgante dall'art. 8 CC, norma di diritto privato federale che ha la preminenza sul diritto procedurale civile cantonale (v. DTF 122 I 18 consid. 2b/aa; 104 Ia 105 consid. 4a).
25
Nel caso concreto, pertanto, confermando la decisione del Pretore di escludere a priori la testimonianza dell'ex coniuge, il Tribunale d'appello è incorso in una lesione del diritto alla prova del ricorrente. La pertinenza di tale mezzo di prova può del resto essere ammessa, atteso che secondo il ricorrente la sua ex moglie avrebbe "attivamente partecipato a tutte le fasi della trattativa (concernente l'immobile, n.d.r.), in particolare gli accordi fiduciari presi verbalmente al momento dell'acquisto, il finanziamento e la successiva costituzione degli oneri immobiliari", per cui la testimonianza non può nemmeno essere scartata procedendo ad un apprezzamento anticipato delle prove.
26
3. Per i motivi esposti il ricorso va accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione dopo che C.________ sarà stata sentita come testimone. Rimane riservato il diritto dell'ex coniuge del ricorrente di rifiutarsi di cooperare all'assunzione delle prove.
27
Le spese giudiziarie e ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Le garanzie depositate dal ricorrente per eventuali spese ripetibili saranno liberate.
28
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione nel senso dei considerandi.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico dell'opponente.
 
3. L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 17'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. La cassa del Tribunale federale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 17'000.-- depositato a titolo di garanzia per eventuali spese ripetibili.
 
5. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 luglio 2015
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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