BGer 2C_433/2015 | |||
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BGer 2C_433/2015 vom 31.08.2015 | |
{T 0/2}
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2C_433/2015
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Sentenza del 31 agosto 2015 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Zünd, Presidente,
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Seiler, Stadelmann,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari,
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ricorrente,
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contro
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Comune di X.________,
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rappresentato dal suo Municipio,
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opponente,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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posa di un contatore per l'erogazione d'acqua ad uso agricolo,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 27 marzo 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. A.________ è proprietaria della particella xxx RFD del Comune di X.________. II fondo, di una superficie di 1840 mq, si trova in zona residenziale R2 e sullo stesso sorge un'abitazione costruita di recente.
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Nel corso del 2012, A.________ ha chiesto alle autorità comunali di X.________ che sulla sua proprietà venisse istallato un contatore per l'erogazione d'acqua ad uso agricolo, in aggiunta a quello già esistente per l'acqua potabile ad uso domestico. Lo stesso avrebbe dovuto dar conto del consumo d'acqua necessario per irrigare le piante, l'orto e il giardino circostante la casa.
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B. II 13 settembre 2013, il Municipio del Comune di X.________ ha respinto la richiesta di A.________, osservando quanto segue:
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"Nel caso di un fondo già edificato a scopo residenziale o commerciale non può essere applicato il criterio della destinazione agricola, anche se l'acqua erogata viene utilizzata parzialmente per l'irrigazione di prati e orti.
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La tassa per uso agricolo va invece applicata ai fondi destinati alla coltivazione.
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Per evitare disparità di trattamento, il Municipio ha deciso di modificare d'ufficio l'applicazione della tassa in alcune altre utenze, per uniformarle al criterio sopra citato".
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La decisione del Municipio di X.________ è stata in seguito confermata sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi in merito con sentenza del 27 marzo 2015.
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C. Il 12 maggio 2015, A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio di ultima istanza cantonale e la concessione della posa sulla particella xxx RFD del Comune di X.________ di un secondo contatore dell'acqua, ad uso agricolo.
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Nel corso della procedura, il Tribunale cantonale amministrativo ha domandato il rigetto del gravame, mentre il Consiglio di Stato ticinese si è rimesso al giudizio di questa Corte. Manifestamente tardiva, la risposta al ricorso del Comune di X.________ non va per contro tenuta in considerazione.
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Diritto: | |
1. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF).
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Sotto i profili evocati, l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
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Erwägung 2 | |
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati espressamente dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non può invece essere criticata la violazione del diritto cantonale in quanto tale, di cui può semmai venire denunciata un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).
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Di principio, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); la violazione di diritti fondamentali è tuttavia esaminata solo se il ricorrente ha sollevato e motivato una critica in tal senso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88). In questo contesto è quindi necessario che egli specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo. Anche in relazione all'applicazione del diritto cantonale, nel caso denunci la violazione del divieto d'arbitrio deve in particolare spiegare in che misura la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9); secondo la giurisprudenza citata, l' arbitrio non risulta dal semplice fatto che un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile.
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2.2. Nella fattispecie, la ricorrente insorge davanti al Tribunale federale sostenendo che il giudizio impugnato "viola il diritto comunale, il diritto cantonale, nonché gli art. 8 cpv. 1 e 9 Cost.". Nella misura in cui sostiene la pura e semplice violazione di norme del diritto comunale e cantonale la sua impugnativa è quindi chiaramente inammissibile. Sull'ammissibilità delle ulteriori censure formulate nel gravame verrà invece detto più oltre, contestualmente al loro esame.
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Poiché posteriori alla sentenza impugnata (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.) o precedenti la stessa ma non accompagnati da una motivazione che ne giustifichi una produzione solo ora (art. 99 cpv. 1 LTF), inammissibili sono anche i documenti prodotti per la prima volta con il ricorso davanti al Tribunale federale.
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3. Litigioso è il diniego del diritto alla posa di un contatore per la fornitura di acqua potabile ad uso agricolo sulla particella xxx RFD sita in zona residenziale R2 di X.________.
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3.1. Nel Comune citato, l'erogazione dell'acqua potabile è disciplinata dal regolamento comunale (REAP), approvato il 24 giugno 2003 dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino. Per quanto riguarda il finanziamento del servizio in questione, l'art. 50 REAP prevede tra l'altro il prelievo di una tassa di impianto (cpv. 1), di una tassa per il consumo di acqua potabile (cpv. 2) e di una tassa per il noleggio dei contatori (cpv. 3). La tassa per il consumo di acqua potabile viene in particolare calcolata in base ai seguenti parametri:
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"per uso domestico - consumo ordinario da fr. 0.80 a fr. 1.50 il mc.
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per uso domestico - maggior consumo da fr. 1.20 a fr. 2.60 il mc.
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per uso commerciale e industriale - consumo ordinario da fr. 1.00 a fr. 1.80 il mc.
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per uso commerciale e industriale - maggior consumo da fr. 1.50 a fr. 3.00 il mc.
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per uso alberghiero/esercizi pubblici - consumo ordinario da fr. 1.00 a fr. 1.80 il mc.
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per uso alberghiero/esercizi pubblici - maggior consumo da fr. 1.50 a fr. 3.00 il mc.
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per uso agricolo da fr. 0.80 a fr. 1.80 il mc.
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per uso pubblico da fr. 0.80 a fr. 1.80 il mc"
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3.2. Chiamato ad esprimersi sulla fattispecie, anche il Tribunale cantonale amministrativo ha avallato l'argomentazione del Municipio secondo cui il diritto comunale permette la posa di un contatore agricolo e l'applicazione della relativa tariffa soltanto in presenza di un'attività nel settore primario.
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Al pari del Consiglio di Stato, ha infatti rilevato che la stessa basa su di un'interpretazione letterale e teleologica dell'art. 50 REAP rispettivamente del concetto di "uso agricolo" in esso contenuto che non presta il fianco a critica alcuna.
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Constatato che la ricorrente si lamentava del fatto che, essendo erogata quale acqua per uso domestico, l'acqua usata per l'irrigazione del suo giardino andava ad incidere sulla tassa d'uso delle canalizzazioni, pur essendo assorbita dal terreno e che ciò non sarebbe accaduto se fosse stata considerata come acqua ad uso agricolo, ha quindi respinto anche tale censura.
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Ha infine negato il sussistere delle condizioni necessarie per un valido richiamo al diritto alla parità di trattamento nell'illegalità.
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4. Insorgendo in sede federale, la ricorrente sostiene innanzitutto che l'interpretazione data dalla Corte cantonale all'art. 50 REAP sia lesiva del divieto d'arbitrio.
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4.1. Come già detto, il Tribunale federale annulla una sentenza impugnata per violazione dell'art. 9 Cost. unicamente se l'istanza precedente ha emanato un giudizio che appare - sia a livello di motivazione che di risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51 e 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).
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A differenza di quanto ritenuto dall'insorgente, che nell'impugnativa fornisce in realtà solo una propria e diversa lettura della fattispecie, le condizioni per il riconoscimento di una violazione dell'art. 9 Cost. non sono in casu tuttavia date.
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In effetti, l'interpretazione dell'art. 50 REAP rispettivamente del concetto di "uso agricolo" alla base del giudizio impugnato non solo non risultano insostenibili ma appaiono di fatto del tutto condivisibili.
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4.2. Condivisibile è innanzitutto l'argomento con cui il Tribunale amministrativo sostiene l'interpretazione data alla norma comunale in questione dal profilo letterale, ovvero la constatazione, suffragata da un rinvio ad un autorevole vocabolario della lingua italiana, secondo cui la nozione di "agricoltura", non comprende la coltivazione di piante per giardini, parchi, tappeti erbosi, aiuole, siepi ornamentali, rivestimenti di muri, pergolati, trattandosi, queste, di attività che semmai attengono al giardinaggio.
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Condivisibile è inoltre l'argomento con cui la Corte cantonale sostiene l'interpretazione data alla norma comunale in questione dal profilo teleologico, ovvero la necessità di agevolare le attività produttive nel settore primario, per le quali l'acqua costituisce una fondamentale materia prima nel processo produttivo e nel contempo l'assenza di motivi atti a giustificare l'estensione di un privilegio tariffale anche al di fuori del suddetto ambito e segnatamente all'acqua utilizzata per la cura e la manutenzione di giardini domestici.
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Condivisibile è infine l'osservazione secondo cui non permette di sovvertire quanto precede nemmeno il fatto che sulla particella di proprietà della ricorrente trovi posto anche un orto, essendo quest'ultima solo una coltivazione avente carattere hobbystico, che non può all'evidenza essere considerata quale attività agricola, nel senso corrente del termine.
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4.3. Per quanto ammissibile nell'ottica dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la censura della violazione del divieto d'arbitrio formulata in relazione all'interpretazione dell'art. 50 REAP va di conseguenza respinta.
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Erwägung 5 | |
Incompatibile con la Costituzione federale non è d'altra parte il considerando 4 del giudizio impugnato nel quale - in risposta all'osservazione secondo cui la posa di un contatore per definire il quantitativo di acqua utilizzata per l'irrigazione di orti, piante e giardini avrebbe anche permesso di distinguere tra le acque che finiscono nelle canalizzazioni e quelle che, invece, si disperdono altrove - la Corte cantonale osserva che: (1) il regolamento delle canalizzazioni del 14 dicembre 1998 del Comune di X.________ già concede una riduzione forfettaria del 5 % rispettivamente del 10 % della base di calcolo della tassa per abitazioni con giardino; (2) al di là dello schematismo che la caratterizza, la soluzione prevista da detto regolamento non appare affatto sprovvista di fondamento logico.
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5.1. Nella sentenza 2C_417/2007 dell'11 gennaio 2008, concernente il caso di una persona che aveva fatto installare sulla sua proprietà un contatore per tenere conto dell'acqua consumata per l'irrigazione del giardino per poi pretendere la deduzione di tale consumo ai fini del calcolo della tassa d'uso delle canalizzazioni, il Tribunale ha infatti tutelato il diniego di tale deduzione e negato una lesione del divieto d'arbitrio, rilevando tra l'altro che: (1) non è affatto certo che l'acqua utilizzata per l'irrigazione non finisca (almeno in parte) nelle canalizzazioni; (2) non può essere escluso che una parte dell'acqua destinata all'irrigazione di un giardino venga utilizzata ad altri fini, quali lo riempimento di una piscina, e termini quindi nuovamente la sua corsa nelle tubature comunali; (3) il diritto federale in materia ammette che la tassa d'uso delle canalizzazioni venga calcolata facendo capo a degli schematismi, quali quello della presa in considerazione del consumo complessivo di acqua, e non impone l'installazione di contatori separati in ogni abitazione dotata di giardino, poiché simile misura sorpasserebbe i limiti del ragionevole (sentenza 2C_417/2007 dell'11 gennaio 2008 consid. 6).
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5.2. Nella misura in cui le censure della ricorrente sono invece rivolte contro il regolamento delle canalizzazioni in quanto tale, in particolare per denunciarne l'incompatibilità con l'art. 8 cpv. 1 Cost., esse esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, che è solo quello del diniego del diritto di posare un contatore per uso agricolo ai sensi del regolamento comunale per l'erogazione dell'acqua potabile, e devono essere pertanto considerate inammissibili (sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 6).
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6. A maggior fortuna non è infine destinato il richiamo al diritto alla parità di trattamento nell'illegalità.
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6.1. In via generale, il principio della legalità dell'attività amministrativa prevale su quello della parità di trattamento.
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Il diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illegalità può essere ammesso in via eccezionale soltanto quando, non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme ad essa (DTF 132 II 485 consid. 8.6 pag. 510). Date queste condizioni, un cittadino ha allora diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri interessi legittimi (DTF 139 II 49 consid. 7.1 pag. 61).
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6.2. Secondo i fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), nel caso in esame il Municipio del Comune di X.________ ha ammesso di avere in passato applicato in modo scorretto l'art. 50 REAP, concedendo l'autorizzazione all'installazione di contatori per la registrazione del consumo di acqua ad uso agricolo anche all'interno della zona edificabile, in relazione all'irrigazione di orti e giardini.
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Nel contempo, esso ha però dichiarato di avere l'intenzione di modificare tale prassi, così da conformarsi alle disposizioni comunali in vigore, che non prevedono l'applicazione della tassa per uso agricolo a fondi edificati e destinati principalmente ad abitazione (precedente consid. 4).
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6.3. Come pertinentemente osservato dal Tribunale cantonale amministrativo - che ha quindi a ragione escluso anche la necessità di procedere ad accertamenti quali l'acquisizione della lista dei beneficiari di un contatore ad uso agricolo o di documentazione a comprova della modifica degli allacciamenti fuori norma - proprio questa inequivocabile espressione di volontà impedisce che la ricorrente possa appellarsi con successo al principio di uguaglianza per ottenere quanto da lei richiesto.
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Per giurisprudenza costante, qualora un'autorità riconosca esplicitamente l'illegittimità di una determinata prassi e affermi in modo chiaro di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve infatti cedere nuovamente il passo a quello della legalità (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 127 I 1 consid. 3a pag. 2 seg.; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451; sentenze 2C_409/2012 del 19 febbraio 2013 consid. 2 e 1C_400/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.3 segg., citata anche dall'insorgente senza tuttavia trarne le dovute conseguenze).
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Erwägung 7 | |
7.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso risulta infondato e dev'essere respinto.
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7.2. Le spese vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 31 agosto 2015
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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Il Cancelliere: Savoldelli
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