BGer 2C_709/2015 | |||
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BGer 2C_709/2015 vom 02.09.2015 | |
{T 0/2}
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2C_709/2015
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Sentenza del 2 settembre 2015 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento | |
Comune di X.________,
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rappresentato dal Municipio e patrocinato
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dall'avv. Andrea Toschini,
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ricorrente,
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contro
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A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. dott. Andri Mengiardi,
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opponente.
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Oggetto
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Imposta sul trapasso di proprietà,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 giugno 2015
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dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
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4a Camera.
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Fatti: | |
A. L'11 giugno 2014 la società semplice "B.________", formata il 19 dicembre 2003 da 4 soci che ne detenevano in parti uguali il capitale, è stata trasformata in società anonima, la A.________ SA, con assunzione di attivi e passivi (art. 181 CO). I soci sono diventati gli azionisti della società e, come per il passato, vi partecipavano in parti uguali. Gli attivi trasferiti erano composti da sette appartamenti e tre parcheggi eretti sul fondo xxx del Comune di X.________.
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B. Con sentenza del 16 giugno 2015, comunicata il 24 giugno successivo, la 4a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha accolto il gravame esperito il 30 ottobre 2014 dalla A.________ SA e annullato la decisione del 1° ottobre 2014 con cui il Comune di X.________ informava la società ricorrente che era intenzionato a percepire nei suoi confronti, in base agli art. 7 segg., segnatamente 8 cpv. 1 della legge sulle imposte comunali e di culto del 31 agosto 2006 (LImpCC; RL/GR 720.200), l'imposta sul trapasso di proprietà corrispondente al 1 % del valore venale dei beni trasferiti.
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La Corte cantonale ha giudicato, in sintesi, che il trasferimento di un fondo detenuto da più persone fisiche in proprietà comune ad una società anonima alla quale le stesse persone fisiche partecipavano quali azionisti in parte uguali configurava un mero passaggio di proprietà civile e non comportava un trasferimento del potere di disporre economicamente del fondo; motivo per cui non andava assoggettato all'imposta sul trapasso di proprietà.
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C. Il 26 agosto 2015 il Comune di X.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede la riforma della sentenza cantonale nel senso che il gravame esperito dalla A.________ SA contro la propria decisione del 1° ottobre 2014 venga respinto.
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Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto: | |
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorso è stato proposto rettamente dal Municipio in nome del Comune (sentenza 1C_707/2013 del 30 settembre 2013 consid. 1.2 e rinvio), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).
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2.2. Per fondare la propria legittimazione ad agire, il Comune ricorrente richiama la clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Secondo questo disposto ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a); è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b); e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c). Questa norma si indirizza in primo luogo ai privati, ma anche una corporazione di diritto pubblico può richiamarvisi in due ipotesi.
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2.2.1. In primo luogo una collettività pubblica può appellarsi all'art. 89 cpv. 1 LTF quando l'atto impugnato la colpisce come un privato, o in modo analogo, nella sua situazione materiale (patrimonio amministrativo oppure finanziario) o giuridica e che fruisce di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di tale atto (DTF 140 I 90 consid. 1.2.1 pag. 93). In concreto è manifesto che il Comune ricorrente non è toccato come un privato dato che, chiaramente, interviene quale detentore del pubblico potere: esso non può quindi richiamarsi all'art. 89 cpv. 1 LTF alla stregua di un singolo cittadino.
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2.2.2. La prassi ammette poi che un ente pubblico può invocare l'art. 89 cpv. 1 LTF quando è toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio ("hoheitlichen Befugnissen berührt") degni di protezione (DTF 138 I 143 consid. 1.3.1 pag. 148 seg.; 136 I 265 consid. 1.4 pag. 268 seg.; 136 II 383 consid. 2.3 e 2.4 pag. 385 seg.). In concreto il Comune ricorrente si limita ad addurre di essere legittimato a ricorrere poiché creditore di tributi pubblici. Tuttavia non spiega né dimostra (art. 42 cpv. 2 LTF) in ché sarebbe leso nelle sue prerogative di pubblico potere né prova che degli interessi pubblici centrali sarebbero in gioco. Infatti, quando sono in causa decisioni con ripercussioni finanziarie, qualsiasi interesse pecuniario della collettività pubblica che scaturisce direttamente o indirettamente dall'esecuzione di un compito pubblico non è sufficiente per ammettere la legittimazione ad agire in base all'art. 89 cpv. 1 LTF come non lo è un interesse generale ad una corretta applicazione del diritto (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165; 140 I 90 consid. 1.2.2 pag. 94). Il Comune ricorrente non può di conseguenza dedurre la propria legittimazione ad agire dal citato disposto.
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2.3. Ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF hanno diritto di presentare un ricorso in materia di diritto pubblico i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla Costituzionale cantonale o dalla Costituzione federale. Detta norma si riferisce segnatamente all'autonomia comunale garantita dall'art. 50 cpv. 1 Cost., rispettivamente dall'art. 65 Cost./GR (RL/GR 110.100). Affinché il ricorso sia ammissibile, occorre tuttavia che la censura concernente l'autonomia comunale sia ricevibile, altrimenti detto che il Comune la faccia valere in maniera sufficientemente motivata (DTF 140 I 90 consid. 1.1 pag. 92 e numerosi riferimenti). Sennonché nel caso concreto il Comune ricorrente non invoca minimamente la propria autonomia.
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2.4. Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3. Anche se si è rivolto al Tribunale federale nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali, il Comune ricorrente, soccombente, è tenuto a sopportare le spese giudiziarie in quanto con il suo ricorso ha inteso tutelare i propri interessi finanziari (art. 66 cpv. 4 LTF). Non è invece dovuta un'indennità per ripetibili poiché la controparte, che non è stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese necessarie suscettibili di essere risarcite (art. 68 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 4a Camera.
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Losanna, 2 settembre 2015
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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