BGer 4A_492/2014 | |||
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BGer 4A_492/2014 vom 08.09.2015 | |
{T 0/2}
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4A_492/2014
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Sentenza dell'8 settembre 2015 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Kiss, Presidente,
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Klett, Hohl,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________SA,
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patrocinata dall'avv. dott. Fulvio Faraci,
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ricorrente,
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contro
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B.________SpA,
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patrocinata dall'avv. Clarissa Indemini,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di appalto; mercede,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 luglio 2014
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dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti: | |
A. In accoglimento dell'azione inoltrata dalla società italiana B.________SpA, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato la A.________SA, con sede a Lugano, a versare all'attrice euro 65'903.80, rigettando nel contempo in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al relativo precetto esecutivo. Tale importo corrisponde al saldo del credito vantato dall'attrice per la fornitura alla convenuta in Libia di serramenti e accessori in legno e alluminio negli anni 2004-2006.
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B. Con sentenza 7 luglio 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dalla A.________SA e ha confermato il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha ritenuto che le parti hanno concluso un contratto di appalto e scelto quale diritto applicabile quello svizzero. Essa ha poi stabilito che l'appaltatrice aveva adempiuto la sua parte del contratto fornendo senza difetti la merce, implicitamente accettata dalla committente, e ha considerato irricevibile in virtù dell'art. 317 CPC la contestazione della quantificazione della mercede.
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C. Il 5 settembre 2014 la A.________SA ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile con cui postula in ordine lo stralcio della petizione e in subordine lo stralcio di una serie di atti della procedura di appello; nel merito chiede la reiezione della petizione e il mantenimento dell'opposizione interposta al precetto esecutivo fattole notificare dall'attrice. Lamenta una violazione dell'art. 370 cpv. 1 CO e rimprovera all'autorità cantonale di avere confuso la consegna della merce con la sua accettazione. Ritiene pure violato l'art. 374 CO con riferimento alla congruità della mercede.
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La B.________SpA propone con risposta 15 ottobre 2014 di respingere il ricorso. La ricorrente ha poi inoltrato una replica il 30 ottobre 2014 a cui è seguita la duplica 17 novembre 2014 dell'opponente.
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Diritto: | |
1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
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2. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2). Il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere). Il ricorrente che invoca l'arbitrio deve pertanto spiegare e dimostrare con precisione, sotto pena d'inammissibilità della censura, che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova pertinente, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
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3. La ricorrente chiede lo stralcio dai ruoli della petizione (e in subordine degli atti inoltrati dall'attrice nella procedura di appello), affermando di aver effettuato " una verifica sui principali motori di ricerca web" utilizzando la ragione sociale dell'opponente e di aver trovato una società dallo stesso nome, ma nella forma di società a responsabilità limitata in liquidazione, che ha ottenuto " il beneficio del concordato preventivo secondo le leggi concorsuali italiane " e produce una decisione del 18 settembre 2013 del Tribunale di Monza. Assevera che non è stata chiesta alcuna rettificazione della denominazione alle autorità cantonali e che risulterebbe prioritario verificare se i presupposti processuali sussistevano al momento in cui sono state emanate sia la decisione di primo grado che la sentenza di appello.
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Con tale argomentazione la ricorrente pare dimenticare che giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF avanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, ciò che incombe alla parte di spiegare (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 III 393 consid. 3). La norma non intende permettere a una parte di addurre nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova per sanare in tal modo la propria negligenza (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3). La ricorrente non si esprime minimamente sul motivo, del resto nemmeno ravvisabile, che le avrebbe impedito di addurre i predetti fatti e documenti innanzi all'autorità inferiore e non attendere che questa emani una decisione a lei sfavorevole per avanzare una serie di dubbi sulle " capacità della resistente ". Il ricorso si rivela quindi su questo punto inammissibile. A titolo abbondanziale si può aggiungere che l'apertura di una procedura concordataria all'estero non produce alcun effetto in Svizzera prima del suo riconoscimento e che l'apertura di un concordato ancillare in Svizzera (con la nomina di un commissario) non si giustifica qualora non si sia annunciato alcun creditore privilegiato (DTF 137 III 138 consid. 2.2).
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Erwägung 4 | |
4.1. La Corte cantonale ha ritenuto che fra le parti è sorto un contratto di appalto, che l'attrice ha effettuato la sua prestazione, consistente nel fornire a titolo oneroso i manufatti ai cantieri libici in cui era attiva la convenuta, e che questa - non contestandoli - li ha accettati. Essa ha pure indicato che la fornitura senza difetti della merce è stata dimostrata negli atti istruttori e risulta segnatamente da una serie di testimonianze.
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4.2. La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 370 cpv. 1 CO, afferma che la Corte cantonale avrebbe confuso la consegna dell'opera con la sua approvazione da parte del committente, cita estratti da sentenze italiane e sostiene che spettava all'appaltatore provare di aver eseguito le opere conformemente al contratto. Termina asserendo che dalle deposizioni agli atti non risulta che essa abbia accettato le opere.
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4.3. Giova preliminarmente rilevare che la ricorrente non contesta che il contratto sorto fra le parti sia retto dal diritto svizzero, ragione per cui le citazioni tratte da sentenze italiane si rivelano inconferenti. Per il resto essa pare misconoscere che l'approvazione dell'opera da parte sua non è una condizione per riconoscere all'appaltatore il diritto alla mercede, ma che questa diventa esigibile dal momento in cui è stata consegnata un'opera priva di difetti (DTF 89 II 232 consid. 4; art. 372 CO). La ricorrente sostiene invero che spettava all'opponente provare l'adempimento delle proprie obbligazioni. Ciò è però avvenuto in base alle constatazioni di fatto contenute nella sentenza impugnata e la ricorrente, insistendo sulla mancata accettazione delle opere, non formula alcuna ammissibile censura contro tale accertamento (v. sulle esigenze di motivazione di una tale censura, sopra consid. 2).
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5.
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5.1. La Corte cantonale ha poi ritenuto inammissibile, perché nuova nel senso dell'art. 317 CPC, la censura secondo cui la somma totale risultante dalle fatture non corrisponderebbe al corrispettivo contrattuale e che l'appaltatore non avrebbe comprovato l'esistenza degli elementi necessari per determinare il prezzo dell'opera (valore del lavoro, del materiale e i criteri di calcolo della mercede). Indica che la convenuta aveva formulato una generica opposizione per ragioni di "congruità" da cui il Pretore non poteva capire che essa intendeva contestare la quantificazione della mercede.
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5.2. La ricorrente ritiene che la Corte cantonale abbia violato l'art. 374 CO. Sostiene di aver sollevato delle puntuali contestazioni e afferma di aver scritto nella risposta che " per queste ragioni la A.________SA non può che contestare il ben fondato e la congruità delle fatture prodotte da controparte, la loro regolare notifica soprattutto a distanza di così tanto tempo " e di aver evidenziato nella duplica che " fra le molte incongruenze di queste fatturazioni si constata che il costo unitario dei serramenti B.________SpA risulta essere sempre 0, la cui somma dà un importo totale espresso in numeri positivi ".
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5.3. Occorre innanzi tutto osservare che la Corte cantonale non ha esaminato materialmente il tema della determinazione della mercede in base all'art. 374 CO, perché non ha ritenuto l'appello ammissibile su questo punto. Ora, da una lettura della risposta alla petizione emerge che le ragioni per cui la ricorrente ha contestato il ben fondato e la congruità delle fatture era legato al fatto che essa negava di averle ricevute. Nemmeno dalla succitata frase della duplica può essere dedotto che la convenuta contestasse una preventiva fissazione della mercede, condizione indispensabile per determinare quest'ultima in applicazione dell'art. 374 CO. Ne segue che la censura si appalesa infondata.
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6. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 settembre 2015
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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