BGer 5A_314/2015 | |||
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BGer 5A_314/2015 vom 14.09.2015 | |
{T 0/2}
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5A_314/2015
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Sentenza del 14 settembre 2015 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, Bovey,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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patrocinati dall'avv. Maurizio Agustoni,
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opponenti.
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. | |
A.a. L'avv. A.________ è debitrice di ripetibili a seguito di una vertenza giudiziaria che la vedeva opposta alle società E.________SA e F.________SA, rappresentate dagli avv. B.________, C.________ e D.________. Questi ultimi si sono fatti cedere i relativi crediti ed hanno promosso presso l'Ufficio di esecuzione di Lugano una procedura esecutiva nei confronti della debitrice per l'incasso dell'importo totale di fr. 7'160.-- oltre a interessi decorrenti da date diverse.
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A.b. Il Pretore del Distretto di Lugano, con decisione 23 giugno 2014, ha respinto in via definitiva l'opposizione sollevata dall'avv. A.________, limitatamente all'importo di fr. 6'000.-- oltre a interessi.
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B. Adita dall'avv. A.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo con il qui impugnato giudizio 19 febbraio 2015.
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C. Con allegato 16 aprile 2015, l'avv. A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale avverso la citata sentenza cantonale, chiedendo la constatazione della sua nullità, eventualmente il suo annullamento.
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Una domanda di conferimento al gravame dell'effetto sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale 21 aprile 2015; una domanda di riconsiderazione di detto decreto è stata respinta con ulteriore decreto 13 maggio 2015. La ricorrente formula peraltro istanza di ricusa nei confronti del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, e postula di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Non sono state chieste determinazioni nel merito.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).
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Nel presente caso, l'importo dedotto in esecuzione non raggiunge la soglia richiesta dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'ammissibilità del ricorso in materia civile. Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, il valore della pretesa compensatoria non va addizionato, poiché la medesima non è oggetto della presente procedura (v. sentenze 5D_72/2015 del 13 agosto 2015 consid. 1; 5D_213/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 1.3; per analogia DTF 135 III 470 consid. 1.2). Una questione di diritto di importanza fondamentale è soltanto invocata dalla ricorrente, la quale tuttavia non motiva tale opinione. Il ricorso in materia civile non essendo ammissibile, il presente gravame è trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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1.2. Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).
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1.3. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (combinati art. 117 e 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).
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Non sono ammissibili nuove conclusioni (combinati art. 117 e 99 cpv. 2 LTF).
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2. Il Tribunale di appello, respinte preliminarmente le censure di violazione del diritto di essere sentita della ricorrente e di violazione del diritto della medesima ad un'udienza pubblica, ha esaurientemente esaminato i noti presupposti per la concessione del rigetto definitivo dell'opposizione formulata dalla ricorrente. Ha in primo luogo considerato le tre sentenze (del 10 dicembre 2012 e del 23 gennaio 2013 del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e del 3 giugno 2013 del Tribunale federale) addotte dagli escutenti siccome validi titoli esecutivi per le ripetibili poste in esecuzione, quand'anche le controparti nei processi di merito abbiano ceduto le loro pretese risarcitorie ai legali che le avevano rappresentate: la loro cessione risulta valida, mentre la censura relativa alla pretesa illeggibilità delle firme apposte sulle cessioni sarebbe tardiva e come tale irricevibile. Quanto all'eccezione di compensazione sollevata dalla ricorrente, i Giudici cantonali ne hanno in primo luogo dedotto in dubbio la ricevibilità (per tardività); comunque, nel merito, hanno ritenuto tale eccezione infondata, la pretesa compensatoria non essendo per nulla dimostrata.
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3. Le censure ricorsuali, nella ridotta misura in cui risultino comprensibili, non sovvertono l'esito della vertenza.
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3.1. La ricorrente chiede che il Tribunale federale accerti "a titolo pregiudiziale" la nullità della propria sentenza 4A_130/2013 del 3 giugno 2015 (recte: 2013), mediante la quale esso non è entrato nel merito di un ricorso della ricorrente per mancato tempestivo versamento dell'anticipo richiesto. Non si vede, tuttavia, per quale motivo tale sentenza debba essere dichiarata nulla, né la ricorrente lo spiega: il mero rinvio alla "chiara giurisprudenza della Corte EDU" non può certo bastare. La censura è platealmente inammissibile.
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3.2. Disordinatamente sparsa nel ricorso si rinviene ripetutamente la censura ricorsuale di violazione del proprio diritto di essere sentita, realizzata nella forma dell'insufficiente motivazione della sentenza impugnata o per aver ignorato determinate censure.
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3.2.1. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., esige che l'autorità si confronti con le censure della parte interessata e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. La garanzia impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente quando la parte interessata può afferrare la portata della decisione ed impugnarla con cognizione di causa. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre invece che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 138 I 232 consid. 5.1 con rinvii; sentenza 2C_556/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.2, concernente la ricorrente).
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3.2.2. Siccome evocata riguardo all'asserita assenza della capacità di essere parte degli istanti in ragione dell'intervenuta inesistenza delle due società cedenti, poiché radiate dal Registro di commercio, va osservato che la Corte cantonale ha ribadito che per la validità della cessione basta la firma del cedente; il Pretore, al cui giudizio il Tribunale di appello rinvia, nel giudizio di prima sede datato 23 giugno 2014 ha esposto le ulteriori condizioni per la validità della cessione. La questione della radiazione delle società cedenti non è invero esplicitamente trattata, né in prima né in seconda sede. Dalla lettura delle decisioni di prima e seconda istanza si evince tuttavia che entrambe hanno considerato soddisfatte le esigenze poste da giurisprudenza e dottrina per la validità della cessione e, di riflesso, del documento attestante il credito posto in esecuzione; in altre parole, esse hanno implicitamente ritenuto che la cancellazione delle due società non poteva influire sulla validità della pretesa ceduta. Ciò basta per scartare, siccome infondata, la censura di violazione del diritto di essere sentita.
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3.2.3. Sulla medesima censura, riferita però all'eccezione di compensazione, va rilevato che la Corte cantonale - dopo aver evocato ma non risolto la questione dell'ammissibilità dell'eccezione compensatoria sollevata dalla ricorrente soltanto con la duplica spontanea - ha comunque concluso per l'inconsistenza della pretesa compensatoria, "per nulla dimostrata". Evasa la censura nel merito, il Tribunale cantonale non aveva alcun motivo di esprimersi esplicitamente anche sull'eventuale opponibilità della pretesa compensatoria nei confronti dei cessionari escutenti. La censura di insufficiente motivazione è in conclusione infondata.
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3.3. La ricorrente invoca anche una violazione del divieto di diniego di giustizia formale e "delle garanzie processuali minime garantite dalla Costituzione Federale (art. 29 cpv. 1) ", asseritamente commessa dalla Corte cantonale omettendo di statuire sulle sue argomentazioni relative alla radiazione delle due società cedenti dal Registro di commercio (e alle conseguenze che ne derivano) ed all'eccezione di compensazione.
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3.3.1. Secondo la prassi del Tribunale federale, un'autorità commette un diniego formale di giustizia quando non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali (DTF 135 I 6 consid. 2.1) o rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1) anche solo parzialmente (sentenze 2C_601/2010 del 21 dicembre 2010 consid. 2; 5A_279/2010 del 24 giugno 2010 consid. 3.3).
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3.3.2. In buona parte, questa censura si sovrappone con quella di violazione del diritto della ricorrente di essere sentita, asseritamente commessa per insufficiente motivazione; in quella misura, la presente censura è evasa (supra consid. 3.2). Dalla reiezione di quella censura segue parimenti che il Tribunale di appello ha (almeno implicitamente) respinto gli argomenti ricorsuali dedotti dalla radiazione delle società cedenti dal Registro di commercio, mentre quelli opposti dalla ricorrente alla mancata presa in considerazione dell'eccezione di compensazione con una propria pretesa sono evasi in uno con la conclusione della Corte cantonale, secondo la quale la pretesa compensatoria semplicemente non è stata dimostrata. Il Tribunale di appello si è dunque confrontato con le censure e le conclusioni della ricorrente, che ha pure evaso. La censura di diniego formale di giustizia è di conseguenza infondata nella ridotta misura della sua ricevibilità.
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3.4. Quanto al merito della causa, la ricorrente ribadisce la propria convinzione che agli istanti fa difetto la capacità di essere parti "ex artt. 59 cpv. 2 lett. c, 66 CPC": a suo modo di vedere, le creditrici originarie dei crediti posti in esecuzione, le due società E.________SA e F.________SA, avrebbero perso la loro qualità di parte a seguito della loro radiazione dal Registro di commercio in data 12 luglio 2013. Quest'ultima sarebbe circostanza che la ricorrente è in diritto di opporre anche ai cessionari come già avrebbe potuto opporre alle società cedenti (art. 169 cpv. 1 CO). L'insorgente eccepisce poi, richiamandosi genericamente alla "legislazione sull'Avvocatura", che gli avvocati non possono rendersi cessionari dei diritti sui quali è sorta la contestazione nella giurisdizione nella quale esercitano la loro funzione. A dire della ricorrente, inoltre, la sua eccezione di compensazione per un suo credito nei confronti delle società cedenti (art. 169 cpv. 2 CO) sarebbe tempestiva e fondata.
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A sostegno delle sue argomentazioni la ricorrente invoca però esclusivamente disposizioni di rango non costituzionale (segnatamente gli art. 169 cpv. 1 e 2 CO, gli art. 59 e 253 CPC ed una generica "legislazione sull'Avvocatura") senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione del diritto lesiva del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). Nel ricorso sussidiario in materia costituzionale tale motivazione è del tutto insufficiente (combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.2). La critica di merito si appalesa dunque inammissibile.
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4. Con allegato separato del 16 giugno 2015, la ricorrente chiede la ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile. A sostegno, ella afferma di avvertire "un'innegabile ostilità, se non acredine, quantomeno mancanza di sensibilità " da parte del magistrato, per non aver egli mai accolto una sua doglianza, ed addirittura per averle negato l'effetto sospensivo in casi in cui l'opportunità della sua concessione era manifesta.
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4.1. Allegati sottoposti all'attenzione del Tribunale federale devono essere debitamente motivati (art. 42 cpv. 1 LTF). Istanze di ricusa devono in particolare rendere verosimile i fatti su cui si fonda la domanda (art. 36 cpv. 1 seconda frase LTF). Istanze fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l'istante, o motivate con argomenti altrimenti inconferenti o incomprensibili, sono inammissibili (v. in proposito sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2, con riferimento alle DTF 114 Ia 278 consid. 1 e 105 Ib 301 consid. 1c, entrambe riferentesi all'art. 26 OG, di tenore essenzialmente identico all'art. 37 LTF).
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4.2. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie, sicché la domanda di ricusa andrebbe dichiarata inammissibile. Posto che, tuttavia, il Giudice federale von Werdt non fa parte della composizione della Corte giudicante, la domanda diviene priva d'oggetto. Si attira nondimeno l'attenzione della ricorrente sull'obbligo di tenere un comportamento che non offenda le convenienze (art. 33 cpv. 1 LTF) : è dubbio che le insinuazioni formulate nell'istanza di ricusa rispettino questa esigenza.
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5. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa, in conclusione, infondato nella misura della sua ricevibilità. Esso va evaso in tal senso, con messa a carico della ricorrente di tassa e spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 LTF) : stante l'assenza di possibilità di successo del gravame, manifesta sin dall'inizio, alla ricorrente non può essere concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria, indipendentemente dall'asserito - ma comunque non reso plausibile - stato d'indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili agli opponenti, che non sono stati invitati ad esprimersi nella sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF e contrario).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto.
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2. Il ricorso in materia civile è inammissibile.
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3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto.
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4. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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5. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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6. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 settembre 2015
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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