BGer 1C_432/2015 | |||
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BGer 1C_432/2015 vom 15.09.2015 | |
{T 0/2}
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1C_432/2015
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Sentenza del 15 settembre 2015 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
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Oggetto
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estradizione alla Slovenia, carcerazione estradizionale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 agosto 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: | |
A. Il 20 febbraio 2014 il Giudice istruttore presso la Corte distrettuale di Koper (Slovenia) ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di A.________ per il reato di rapina, alla quale è sospettato d'aver partecipato ai danni di una banca di Sezana (Slovenia) e che avrebbe fruttato un importo di EUR 283'805.34. Arrestato in Italia sulla base di un mandato di arresto europeo spiccato da un'autorità giudiziaria slovena, il 12 marzo 2014 la Corte di appello di Brescia, rilevato che per gli stessi fatti sarebbe pendente un'indagine preliminare dinanzi alla Procura di Bergamo, ha convalidato l'arresto del ricercato disponendone tuttavia la scarcerazione.
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B. Il 26 luglio 2015 l'interessato è stato fermato dalle guardie di confine svizzere al valico La Motta (Poschiavo), sulla base di un ordine di arresto provvisorio emesso dall'Ufficio federale di giustizia. Il 27 luglio seguente il Ministero di giustizia sloveno ne ha formalmente chiesto l'estradizione, alla quale l'estradando si è opposto. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 27 agosto 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto un suo reclamo inoltrato contro l'ordine di arresto.
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C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla, unitamente all'ordine di arresto, e di scarcerarlo immediatamente con l'obbligo di rientro accompagnato in Italia.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, come in concreto, un'estradizione (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
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1.2. Quest'ultima norma persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
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Erwägung 2 | |
2.1. Riguardo all'ammissibilità del gravame, il ricorrente si limita a richiamare l'art. 93 cpv. 2 secondo periodo LTF. Ora, è pacifico che una decisione concernente la carcerazione estradizionale costituisce una decisione incidentale impugnabile (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 pag. 22). Egli non tenta tuttavia di dimostrare che in concreto ciò che è decisivo, si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LTF, norma da lui nemmeno menzionata. Anche nell'ambito di una carcerazione estradizionale il ricorrente deve infatti dimostrare l'adempimento del requisito di ammissibilità richiesto da questa norma (DTF 136 IV 20 consid. 1.2 pag. 22 e rinvii; sentenza 1C_519/2014 del 4 novembre 2014 consid. 1.3 e 1.4).
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2.2. Il ricorrente fa valere soltanto un'asserita lesione degli art. 47 cpv. 1 lett. b e 53 AIMP (RS 351.1), concernenti la verifica dell'alibi, asserendo che il TPF avrebbe valutato in maniera arbitraria le testimonianze rese da determinate persone, in parte a lui vicine, tendenti a provare che al momento dei fatti egli non si sarebbe trovato nel luogo di commissione del prospettato reato (art. 53 cpv. 1 AIMP). Contesta poi, in maniera del tutto generica, l'accertato pericolo di fuga. Egli non tenta tuttavia di dimostrare che il TPF per ambedue le fattispecie si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante, ciò che peraltro non si verifica in concreto. Trattandosi meramente di una critica alla valutazione delle prove effettuata dall'istanza precedente, non si è manifestamente in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 LTF, circostanza, come già visto, del resto neppure fatta valere dal ricorrente.
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3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.
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Losanna, 15 settembre 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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