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Informationen zum Dokument  BGer 1C_426/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_426/2015 vom 16.09.2015
 
{T 0/2}
 
1C_426/2015
 
 
Sentenza del 16 settembre 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Eusebio, Chaix,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dagli avv.ti Filippo Ferrari e Sandra Xavier,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; estradizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
 
Fatti:
 
A. Il 1° luglio 2014 il Giudice per le indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale ordinario di Alessandria ha emesso un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.________, segnatamente per il reato di bancarotta fraudolenta. Secondo l'autorità estera, l'imputato sarebbe responsabile del fallimento, dichiarato nel 2013 dai tribunali di Alessandria e di Asti, autorità quest'ultima che in seguito ha ripreso il suo perseguimento, di sette società da lui controllate, essendo state appurate innumerevoli irregolarità contabili e reiterati gravi fatti di distrazione patrimoniale per un ammontare complessivo non inferiore al mezzo miliardo di euro.
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B. Con decisione del 17 giugno 2015, l'Ufficio federale di giustizia ha concesso l'estradizione dell'interessato richiesta dall'Italia. Adita dall'estradando, con giudizio del 31 agosto 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso.
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C. A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare l'estradizione.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, come in concreto, un'estradizione (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e inoltre se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).
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1.2. Quest'ultima norma persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
6
 
Erwägung 2
 
2.1. L'atto di ricorso si esaurisce in sostanza, misconoscendo le specificità della procedura estradizionale, nell'affermare che l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria estera sarebbe confuso, che dallo stesso non emergerebbe con sufficiente chiarezza e in maniera dettagliata il coinvolgimento del ricorrente nei reati rimproveratigli, in particolare riguardo alla sua responsabilità penale individuale, che il GIP avrebbe valutato in maniera superficiale il materiale probatorio e, infine, che la decisione impugnata, non esaminando nei dettagli le censure ricorsuali inerenti alla contestata colpevolezza, avrebbe violato il suo diritto di essere sentito. Con questa argomentazione il ricorrente disattende che, come rettamente spiegato dal TPF, non spetta al giudice dell'estradizione pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse mossegli, né esaminare la valutazione dei mezzi di prova effettuata dagli inquirenti esteri, da lui contestata. L'istanza precedente non si è quindi scostata dalla costante giurisprudenza, con la quale il ricorrente non si confronta, secondo la quale la procedura di estradizione costituisce solamente una procedura amministrativa, che, contrariamente a quanto parrebbe ritenere il ricorrente, non persegue lo scopo di esaminare la criticata fondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti, né di statuire sulla sua colpevolezza penale. Queste critiche potranno essere sollevate, se del caso, dinanzi alle competenti autorità giudiziarie italiane.
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2.2. Il ricorrente fa poi valere una violazione del diritto di essere sentito, perché il TPF non avrebbe compiutamente vagliato le sue censure, che ridimensionerebbero la gravità delle condotte contestategli. Tuttavia, una siffatta violazione, supposta data, non costituirebbe di per sé, né il ricorrente lo pretende, una grave lacuna ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. sentenze 1C_110/2015 del 26 febbraio 2015 consid. 2.3, 1C_763/2013 del 27 settembre 2013 consid. 2.2, 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3 e 1C_325/2012 del 28 giugno 2012 consid. 1.2).
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Ribadendo che la domanda di estradizione non potrebbe essere accolta, poiché egli disporrebbe asseritamente di un valido passaporto diplomatico, il ricorrente non si confronta poi, se non in materia del tutto generica e quindi lesiva delle esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF, con le conclusioni del TPF, per il quale tale assunto non è provato. Al riguardo, le lettere da lui prodotte in questa sede sono nuove e quindi inammissibili, poiché nulla gli impediva di produrle dinanzi all'istanza precedente (art. 99 cpv. 1 LTF) : per di più, quella di un consulente è del tutto ininfluente al riguardo. Anche l'accenno di critica alle condizioni carcerarie in Italia è inammissibile per carenza di motivazione, visto che il ricorrente non si confronta con la recente giurisprudenza, rettamente richiamata e applicata dal TPF.
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3. Non si è pertanto in presenza di un caso particolarmente importante, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
10
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali.
 
Losanna, 16 settembre 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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