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Informationen zum Dokument  BGer 1B_326/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_326/2015 vom 02.10.2015
 
{T 0/2}
 
1B_326/2015
 
 
Sentenza del 2 ottobre 2015
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
 
Eusebio, Chaix,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Maurizio Pagliuca,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
effetto sospensivo,
 
ricorso in materia penale contro la decisione emanata
 
il 16 settembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Fatti:
 
A. Il 4 settembre 2015 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha emanato, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________, un ordine di perquisizione e sequestro ai sensi degli art. 246 segg. e 263 segg. CPP. Il magistrato inquirente ha in particolare ordinato alla Banca C.________ l'identificazione delle relazioni riconducibili all'indagato presso la Banca, il sequestro di ogni avere depositato sulle stesse e la trasmissione dei documenti di apertura completi, degli estratti conto e di un estratto patrimoniale riferito alla situazione attuale.
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B. A.________ SA, titolare di una relazione bancaria oggetto del provvedimento, con reclamo del 15 settembre 2015 ha impugnato l'ordine di perquisizione e sequestro dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Ha contestualmente chiesto, in via preliminare, di conferire effetto sospensivo al reclamo e di non trasmettere i documenti al Ministero pubblico fino all'evasione del gravame.
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C. Il 16 settembre 2015 la CRP ha negato il conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo, siccome non era documentato un danno irreparabile.
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D. A.________ SA impugna il diniego dell'effetto sospensivo da parte della Corte cantonale con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Domanda di annullarlo e di concedere al reclamo la misura provvisionale richiesta. La ricorrente postula pure, in via cautelare, il conferimento dell'effetto sospensivo giusta l'art. 103 LTF.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
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Diritto:
 
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio).
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1.1. La decisione della CRP di negare l'effetto sospensivo al reclamo costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (cfr. DTF 133 IV 139 consid. 4), unica norma applicabile in questa sede.
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1.2. Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione incidentale è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Questa seconda ipotesi non entra qui manifestamente in considerazione, sicché occorre unicamente esaminare se il ricorso è ammissibile sotto il profilo dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
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1.3. In materia penale, il pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF si riferisce a un danno di natura giuridica, che non possa essere riparato ulteriormente mediante un giudizio finale o un'altra decisione favorevole alla ricorrente. Un semplice danno di fatto, come il prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non è al riguardo sufficiente (DTF 140 IV 57 consid. 2.3; 137 IV 172 consid. 2.1; 136 IV 92 consid. 4). In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta di principio alla ricorrente dimostrare i motivi per cui la decisione incidentale è suscettibile di cagionarle un pregiudizio irreparabile, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4; 134 III 426 consid. 1.2 in fine).
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Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le misure relative all'assunzione delle prove, quali il sequestro probatorio di documenti bancari, non causano di principio al titolare del conto un pregiudizio irreparabile. Infatti, se in seguito gli interessati ottengono ragione sul merito della causa o se gli atti sequestrati sono estromessi dall'incarto e restituiti loro, gli effetti della misura cesseranno completamente. In particolare, il solo sequestro della documentazione bancaria non comporta un'ingerenza nel potere di disporre dei fondi e non impedisce di per sé la gestione dei conti bancari (DTF 136 IV 92 consid. 4.1).
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1.4. In concreto non è oggetto di contestazione nella procedura dinanzi al Tribunale federale il sequestro degli averi patrimoniali depositati sulla relazione bancaria. Il gravame è circoscritto al diniego della domanda, formulata in via preliminare dalla ricorrente dinanzi alla Corte cantonale, di conferire effetto sospensivo al reclamo e di non trasmettere fino alla sua evasione i documenti bancari al Ministero pubblico. Con riferimento al requisito del pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, la ricorrente accenna genericamente alla violazione della sfera privata e della garanzia della proprietà, nonché alla privazione della via ricorsuale, siccome verrebbe vanificato il suo reclamo interposto alla CRP. Tuttavia, il generico richiamo alle restrizioni dei diritti fondamentali che i provvedimenti coercitivi in quanto tali comportano di principio (cfr. art. 196 CPP) non basta di per sé a fondare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile con specifico riferimento alla fattispecie in esame. D'altra parte, nel reclamo alla Corte cantonale, la ricorrente ha censurato un'insufficiente motivazione dell'ordine impugnato riguardo alla connessione tra i prospettati reati e i beni sequestrati ed ha contestato la proporzionalità del provvedimento per quanto concerne il periodo successivo alle dimissioni di B.________ dalla carica di amministratore unico della società. Si tratta di contestazioni relative alla legalità dell'ordine di perquisizione e sequestro, che potranno essere esaminate dalla Corte cantonale indipendentemente dal diniego della concessione dell'effetto sospensivo al reclamo e che, contrariamente al parere della ricorrente, non divengono quindi prive d'oggetto a seguito del rifiuto della domanda cautelare.
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1.5. La ricorrente sostiene poi che il caso in esame si scosterebbe da quelli alla base dell'esposta giurisprudenza, secondo la quale il sequestro di documenti bancari non comporta di principio un pregiudizio irreparabile. Adduce di non essere in concreto toccata in veste di imputata, ma quale società terza, estranea al perseguimento penale, interessata a tutelare i propri segreti commerciali.
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Disattende tuttavia che la citata DTF 136 IV 92 concerne esplicitamente il titolare del conto bancario la cui documentazione è posta sotto sequestro, come è qui il caso (cfr. consid. 4.1 e consid. 1 non pubblicato). Laddove inoltre accenna alla tutela della sua sfera privata e dei suoi segreti commerciali, la ricorrente non considera che l'ordine impugnato verte su documentazione strettamente bancaria, il magistrato inquirente avendo disposto la trasmissione dei documenti di apertura completi delle relazioni, degli estratti conto e di un estratto patrimoniale. Non sono quindi addotte serie ragioni oggettive che nella fattispecie impongono di scostarsi dall'esposta giurisprudenza, secondo cui, come già rilevato, il sequestro di documenti bancari non causa di principio al titolare del conto un pregiudizio irreparabile di natura giuridica. Peraltro, la tutela degli eventuali segreti prospettati dalla ricorrente, dandosene le condizioni, è di massima possibile mediante l'apposizione di sigilli (art. 248 e 264 cpv. 3 CPP; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.4). Scopo della procedura di suggellamento è infatti quello di impedire che l'autorità penale prenda conoscenza del contenuto della documentazione interessata (cfr. sentenza 1B_320/2012 del 14 dicembre 2012, in: RtiD II-2013 pag. 275 segg.).
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Nelle esposte circostanze, nella decisione della CRP di negare l'effetto sospensivo al reclamo non è pertanto ravvisabile un pregiudizio irreparabile di natura giuridica giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ai danni della ricorrente.
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Erwägung 2
 
2.1. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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2.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 103 LTF contenuta nel gravame.
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 ottobre 2015
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Fonjallaz
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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